Decreto Ministero Interno 269/2010 – Decreto emendativo

A seguito della richiesta di emendamenti da apportare al Decreto del Ministero dell’Interno 1 Dicembre 2010, n. 269, avanzata dalla Commissione Europea nell’ambito della procedura di infrazione (EU Pilot 3693/12/MARK – 3694/12/ MARK) in ordine all’esistenza in Italia di restrizioni al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi per le attività di Vigilanza Privata svolte da Imprese stabilite in altri Stati membri, il Ministero dell’Interno provvederà ad emanare un Decreto emendativo accogliendo, nella circostanza, anche talune indicazioni fornite da questa Associazione in occasione della riunione tenutasi in data 10 Settembre 2013, oggetto della News di pari data, ed ulteriori proposte presentate in occasione dell’approvazione del documento da parte della Commissione Consultiva Centrale tenutasi in data 29 maggio 2014.

Le modifiche riguardano sostanzialmente i seguenti argomenti:

DECRETO MINISTERO INTERNO 269/2010

Art. 3 “Requisiti e qualità dei servizi“ al comma 2, lettera e) le parole “Sono esclusi dall’applicazione delle definizioni del presente Decreto i servizi di localizzazione satellitare di autoveicoli che prevedano l’esclusivo allertamento del proprietario del bene stesso“ sono sostitute dalle seguenti: “Per i servizi di localizzazione satellitare di autoveicoli, che prevedano il solo allertamento del proprietario del bene stesso, svolti esclusivamente, le disposizioni del presente Decreto si applicano con riferimento all’Ambito 3“;

Art. 6 “Requisiti professionali e formativi delle GPG“ dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: 2 bis “Per le finalità di cui all’art. 252 bis comma 3, del Regio Decreto 6 Maggio 1940, n 635, le Guardie Giurate sono munite di un tesserino avente le caratteristiche fissate con Decreto del Ministro dell’Interno“; Art. 8 “Disposizioni transitorie e finali “al comma 3, le parole  “le disposizioni del presente Decreto sono immediatamente esecutive “sono sostituite dalle seguenti: “gli Istituti debbono dimostrare la conformità alle disposizioni del presente Decreto. Non possono essere autorizzate estensioni di licenza in caso di comprovate situazioni debitorie relative agli oneri previdenziali, contributivi, assicurativi o tributari“;

Art. 8, al comma 4, dopo le parole “Pubblica Sicurezza“ sono aggiunte le seguenti: “rilasciate in nome e per conto della medesima persona giuridica“;

ALLEGATO A – “ Requisiti minimi di qualità degli Istituti di Vigilanza“ 

Comma 4 – al punto 4.1.1 dopo la parola “TULPS“ sono aggiunte le seguenti: “ed un centro di comunicazioni/centrale operativa avente le caratteristiche di cui al successivo punto 4.1.2 verificato dal competente Ispettorato Regionale del Ministero dello Sviluppo Economico“;

Comma 4 – al punto 4.1.2., al secondo punto, le parole “presidiata sulle 24 ore da Guardie Giurate“, sono sostituite dalle seguenti: “presidiate da Guardie Giurate per tutto il tempo di effettuazione dei servizi“;

Comma 4 – al punto 4.1.2., al quarto e quinto punto, le parole “UNI 11068:2005 “ Centrali di tele sorveglianza – caratteristiche procedurali strutturali e di controllo sono sostitute dalle seguenti: “EN 50518 “Centro di monitoraggio e di ricezione allarme. Parte 1 – Requisiti per il posizionamento e la costruzione“; Parte 2 “Prescrizioni Tecniche“; Parte 3 – “Procedure e requisiti per il funzionamento“;

Comma 4 , punto 4.1.3, dopo la parola “una“ sono aggiunte le seguenti “organizzazione della“;

Comma 4 – al punto 4.2, le parole  “di qualità“ sono sostituite dalle seguenti “di conformità alla norma“ e dopo la parola “aggiornamenti”sono aggiunte le seguenti: “rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato“;

Comma 6 – il punto 6.1 è stato così sostituito “aver prestato la cauzione di cui all’art. 137 TULPS, per gli importi previsti dall’Allegato F bis del presente Regolamento“;

Comma 6, al  punto 6.3 sono state eliminate le parole “ad integrazione di quanto previsto al punto 6.1“; Comma 7, al punto 7.1.2, dopo le parole “CCNL di categoria“ sono sostituite dalle seguenti “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro“;

ALLEGATO B – “Requisiti professionali minimi del Titolare della Licenza“ 

Comma 1 – il terzo punto è stato così sostituito: “ovvero aver superato corsi di perfezionamento in materia di sicurezza privata, erogati da Università riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che prevedano stage operativi presso Istituti di Vigilanza Privata“;

Comma 1 – al quarto punto, dopo le parole UNI 10495:1995 “Funzioni e profilo del professionista della security“ sono aggiunte le seguenti “e successive modifiche ed aggiornamenti“;

ALLEGATO D –  “Requisiti operativi minimi degli Istituti di Vigilanza“ 

Sezione I^ – comma 1.e, dopo la lettera m) è aggiunto il seguente periodo: “Restano ferme le disposizioni in materia di formazione delle Guardie Giurate previste da regolamenti e leggi speciali“;

Sezione I^ – comma 1.a, lettera g) sono eliminate le parole “di categoria“; Sezione II^ – comma 2.b, dopo l’ultimo capoverso, è aggiunto il seguente “Le disposizioni sopra indicate in materia di armi, non si applicano ai servizi disciplinati dal Decreto Interministeriale 28 Dicembre 2012, n. 266 (Servizi Protezione Navi Mercantili);

Sezione II^ – comma 2.d, dopo l’ultimo capoverso, è aggiunto il seguente: “Il Titolare della Licenza, il Direttore Tecnico, e/o l’Institore sono sempre abilitati all’accesso alla Centrale Operativa, pur non rivestendo la qualifica di Guardia Giurata, per lo svolgimento delle attività organizzative e di controllo“;

Sezione III^ –  comma 3.g.2, al primo periodo, dopo le parole “indossato all’occorrenza“, sono aggiunte la seguenti: “nel caso in cui il cliente assicuri la conformità del box  alle norme UNI EN 1522 , UNI EN 1523 e UNI EN 1063”;

Sezione III^ – Punto 3.i al primo capoverso, dopo le parole “deve essere munito“ sono aggiunte le seguenti: “di impianto di allarme antintrusione e di impianto di videosorveglianza oltre che”;

Sezione III^ – comma 3.1.2, al settimo periodo, le parole “rimane in costante ascolto radio verificando“ sono sostituite dalla seguente “monitora“;

Sezione III^ – comma 3.l.3, alla voce “Trasporto Valori per somme da Euro 3.000.000,00 e fino ad Euro 8.000.000,00, dopo le parole “per i trasporti relativi alla Banca d’Italia e, “sono aggiunte le seguenti “per i trasporti“;

Sezione 3^ –  comma 3.m a, alla voce “Scorta valori“, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: a)    Per la scorta valori fino a Euro 3.000.000,00 il servizio deve essere svolto da due Guardie Giurate in uniforme, armate di pistola, munite di giubbotto antiproiettile che deve essere indossato per tutto il periodo del servizio e sino al rientro in sede, a bordo di automezzo radio collegato e munito di impianto di localizzazione satellitare; b)    Per la scorta  a valori superiori a 3.000.000,00, fermo restando le modalità previste dalla lettera a), il Questore può imporre misure di protezione aggiuntive, in relazione alla specifica situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica ed alla natura ed al valore del bene scortato; c)     La scorta a materiale bellico, parti di armamento ed esplosivi in genere, quando non svolta direttamente dal proprietario del bene con proprie Guardie Giurate, è affidata a Guardie dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata, il cui numero deve essere calcolato in funzione della distanza dell’obiettivo e del tempo necessario al raggiungimento dello stesso e del rientro in sede. Qualora la distanza sia superiore ai 400 Km, debbono essere impiegate due Guardie Giurate, a bordo di un automezzo con impianto di localizzazione satellitare e provviste di adeguati strumenti di comunicazione con la Centrale Operativa dell’Istituto di Vigilanza“;

Sezione 3^ –  comma 3.1.4., alla voce “Tabelle sinottiche per il trasporto del contante“, al punto 5, dopo la parola “attivazione“ sono aggiunte le seguenti: “automatica, anche mediante sensori sparo sui vetri dell’automezzo, nonché“;

Sezione III^ – dopo il comma 3.o, è stato aggiunto il seguente comma:
Comma 3.p “Trasporti di valori diversi dal contante“ – I trasporti di beni di rilevante valore economico, diversi dal denaro contante, si effettuano con le modalità indicate nei commi 3.l.3 e 3.l.4 del presente Allegato, anche con mezzi diversi da quelli ivi indicati e appositamente allestiti, con i massimali ivi indicati aumentati del doppio. I trasporti di valori per massimali superiori ad euro 16.000.000,00, fino al massimale previsto dall’Assicurazione obbligatoria, dovranno essere autorizzati dal Questore che approva il Regolamento, d’intesa con i Questori delle Province interessate, il quale può imporre misure di protezione aggiuntive, in relazione alla specifica situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica, alla natura ed al valore del bene trasportato nonché all’utilizzo di tecnologie di difesa passiva, anche alternative a quelle di cui ai commi 3.1.3. e 3.1.4 , specifiche per la particolare  tipologia  di trasporto“;

Sezione V^ – comma 5.e, alle parole “n. 1952“ sono aggiunte le seguenti: “e rappresentano le condizioni minime che devono essere riprese dai singoli Regolamenti di Servizio. Tali condizioni possono essere integrate da eventuali regole procedurali interne ritenute necessarie dai soggetti autorizzati, nonché dalle prescrizioni del Questore, in relazione a specifiche esigenze di pubblica sicurezza adeguatamente motivate. Analogamente il Questore di una Provincia diversa da quella ove ha sede l’Istituto, può autorizzare modalità di svolgimento dei servizi diverse da quelle approvate dal Questore di quella sede, dandone comunicazione entro 24 ore“;

ALLEGATO E  – “Requisiti minimi delle infrastrutture per le telecomunicazioni“ è stato sostituito dall’ALLEGATO 1 con il quale viene previsto che per i “Sistemi di Comunicazione radio“ dei Centri di Comunicazione Tipologia A e delle Centrali Operative Tipologia B le postazioni radio base siano dotate di “antenna diretta od omnidirezionale a seconda dell’orografia del territorio interessato“ e per i Sistemi di comunicazione fonica dei Centri di comunicazione Tipologia A, delle Centrali Operative tipologia B e Centrali Operative avanzate Tipologia C il Centralino telefonico sia dotato anche di “registratore di comunicazione entrambi di adeguata capacità considerando anche gli eventuali collegamenti remotizzati“. Per tutte le tipologie di Centrale Operativa, la gestione del servizio di teleallarme e la comunicazione in fonia debbono essere effettuate tramite canali radio separati. I punti operativi distaccati devono prevedere l’interconnessione fonica diretta ed esclusiva con la sede principale, ma non devono essere dotati di Centrale Operativa. Gli Istituti che svolgono, esclusivamente le attività di cui all’art. 2, comma 2, lett. a), classe B del Decreto (servizi di localizzazione satellitare di autoveicoli, che prevedano l’allertamento del proprietario del bene stesso e/o servizi di telesorveglianza), senza intervento diretto di proprie Guardie Giurate, non sono tenuti alla realizzazione del sistema di comunicazione radio. La verifica dei requisiti previsti dal presente allegato è effettuata dai competenti ispettorati Territoriale del Ministero dello Sviluppo Economico. In particolare gli Ispettorati Territoriali accertano: a)    La sussistenza dei requisiti minimi dei sistemi di comunicazione radio e/o telefonica; b)    La conformità alla normativa vigente; c)     La presenza degli opportuni regimi autorizzatori per l’esercizio dell’impianto e la funzionalità dell’impianto stesso.

ALLEGATO F – “Tabelle del capitale sociale (e/o patrimonio) e delle cauzioni degli Istituti di Vigilanza Privata “è stato sostituito dall’ALLEGATO 2, nel quale è stato eliminato il 1° paragrafo, precedentemente contenuto nell’Allegato F, relativo “all’obbligo, per le imprese private, del patrimonio netto e, per le società, di un capitale interamente versato“, mantenendo invece l’obbligo del versamento della  cauzione, parametrandola però alle classi funzionali.

ALLEGATO G – “Requisiti professionali minimi e di capacità tecnica del Titolare di Licenza di Investigazione Privata e di Informazioni Commerciali“

Comma 1 – lettera a), la parola equiparati è sostituita da “equipollenti“;

Comma 1 – lettera b, le parole “con profitto un periodo di pratica“  sono sostituite dalle seguenti “attività lavorativa a carattere operativo“;

Comma 1, lettera c), le parole “organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza secondo le procedure da questo individuate  “sono sostitute dalle seguenti: “erogati da Università riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca“ e dopo la parola “ovvero“ sono aggiunte le seguenti: “in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c)“;

Comma 2 – lettera b), le parole “con profitto un periodo di pratica“ sono sostitute dalle seguenti “attività lavorativa a carattere operativo“; Comma 2 – lettera c), le parole “organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni o accreditati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, secondo le procedure da questo individuate“ sono sostituite dalle seguenti: “erogati da Università riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca“ e dopo la parola “ovvero“, sono aggiunte le seguenti: “in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c)“;

Comma 3, lettera a), dopo le parole “Scienze bancarie“, sono aggiunte le seguenti “Scienze dell’Investigazione“ e la parola “equiparati“ è sostituita dalla parola “equipollenti“;

Comma 3, alla lettera a) dopo le parole “Registro delle Imprese“, sono aggiunte le seguenti: “per attività classificate ai codici ATECO 63.11.1, 63.11.11 e 63.11.19 (Elaborazione dati- elaborazione elettronica dei dati contabili – altre elaborazioni elettroniche di dati), 63.11.2 e 63.11.20 (Gestione data base – attività delle banche dati), 82.91.1 e 82.91.10 (Attività di Agenzie di Recupero Crediti), 82.91.2 e 82.91.20 (agenzie di informazioni commerciali)“;

Comma 4 – lettera b), le parole “con profitto un periodo di pratica“ sono sostituite dalle seguenti: “attività lavorativa a carattere operativo“;

Comma 4 – lettera c), le parole “organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni o accreditati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, secondo le procedure da questo individuate “sono sostituite dalle seguenti: “erogati da Università riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca“ e dopo la parola “ovvero“, sono aggiunte le seguenti: “in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c)“;

Comma 5 –  al sesto rigo le parole “organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni o accreditati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, secondo le procedure da questo individuate “sono sostituite dalle seguenti: “erogati da Università riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca“;

Comma 6 – al primo  rigo, la parola “annuale“ è sostituita con la parola “triennale“, il numero “3“ è sostituito dal numero “2“ ed il numero “5“ è sostituito dal numero “4“; Comma 6 – al quarto rigo la parola “annuale“ è sostituita con la parola “triennale“ e dopo il numero “3“ è aggiunto il numero “4“; Comma 6 – al sesto rigo le parole “il superamento“ sono sostituite dalle seguenti “la partecipazione ad“;

Comma 6 – all’ottavo rigo, le parole “e accreditati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate “sono sostituite dalle seguenti: “secondo le procedure individuate dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della  Pubblica Sicurezza“.

ALLEGATO  H – Comma 2 –  punto 2,  al primo paragrafo, le parole “non possono essere attivate presso il domicilio del Titolare della Licenza né nei locali nei quali insistano sedi legali“ sono sostituite dalle seguenti: “dovranno essere idonee ai fini del corretto esercizio della potestà di controllo, ai sensi dell’art. 16del TULPS”.

Comma 2 – al secondo punto le parole “dell’impresa (forma societaria, denominazione sociale, rappresentanti legali, etc.) sono sostituite dalle seguenti: “del richiedente la Licenza e la forma giuridica con la quale intende svolgere l’attività“.

In allegato l’Allegato F, relativo alle Tabelle delle cauzioni degli Istituti di vigilanza privata.

Allegato F

fonte: Federsicurezza

Decreto Ministero Interno 269/2010 – Decreto emendativoultima modifica: 2014-06-26T09:46:49+02:00da ggiurata
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