Sentenza della Corte Europea: i militari hanno diritto al sindacato !

Fonte: www.grnet.it

La Corte: violato l’articolo 11 della Convenzione. Roma, 4 ott – Sono due le sentenze destinate a produrre effetti di portata epocale nel mondo militare quelle emesse il 2 ottobre scorso dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU): per dirla in due parole, i giudici di Strasburgo hanno concluso che, mentre l’esercizio del diritto di libertà di associazione da parte del personale militare potrebbe essere soggetto a restrizioni legittime, il divieto assoluto di formare o aderire ad un sindacato usurpa dell’essenza stessa di questa libertà, ed è quindi vietata dalla Convenzione.

I fatti principali

Il ricorrente, Jean-Hugues Matelly, è un ufficiale della gendarmeria con l’incarico di ragioniere, ma lavora anche come ricercatore associato in un laboratorio affiliato al Centro nazionale francese per la ricerca scientifica (CNRS).

Nell’aprile 2007 è stato creato un forum su internet dal titolo “Gendarmi e cittadini” (Gendarmi et Citoyens); il Signor Matelly era iscritto come amministratore e moderatore di uno spazio destinato a consentire ai gendarmi e ai cittadini di esprimersi e scambiarsi le opinioni. Verso la fine di marzo del 2008 è stata costituita un’associazione dal nome “Forum per i Gendarmi e i cittadini” (Forum gendarmi et citoyens) per fornire un quadro giuridico a queste attività; il Signor Matelly ne era un membro fondatore e successivamente il vice-presidente. Così come i civili e gendarmi in pensione, anche altri gendarmi in servizio sono stati coinvolti nell’associazione in qualità di membri, ed alcuni di loro sedevano anche nel consiglio di amministrazione.

Il 6 aprile del 2008 il Signor Matelly ha informato il Direttore generale della Gendarmeria nazionale che l’associazione era stata costituita, precisando che il suo scopo primario era quello della comunicazione.

Il 27 maggio 2008, il giorno dopo l’annuncio ufficiale della costituzione dell’associazione, il Direttore generale della Gendarmeria Nazionale ha intimato a Mattely e agli altri gendarmi in servizio che erano membri dell’associazione, di dimettersi immediatamente. Il Direttore generale riteneva infatti che l’associazione avesse le peculiarità di gruppo sindacale di categoria, vietato ai sensi dell’articolo L. 4121-4 del Codice della Difesa, visto che tra gli obiettivi dell’associazione vi era quello di “difendere la situazione patrimoniale e non patrimoniale dei gendarmi”.

Il 28 maggio 2008 il sig Matelly scriveva al Direttore Generale informandolo che l’associazione era disposta a modificare i riferimenti ambigui nel suo atto costitutivo, alla luce degli obblighi militari. Il 5 giugno 2008 il Signor Matelly si dimetteva dall’associazione. Il 26 luglio 2008 il Consiglio di amministrazione dell’associazione ha rimosso il riferimento inviso alla gerarchia. Tuttavia i membri dell’associazione fanno ricorso e il successivo 26 febbraio 2010 il Consiglio di Stato lo respinge, giudicando legittima la richiesta di dimissioni avanzata dal Direttore generale della gendarmeria nazionale.

A questo punto Matelly si appella alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo invocando l’articolo 11 della Convenzione (libertà di riunione e di associazione), lamentando un’ingerenza ingiustificata e sproporzionata da parte della Direzione generale della Gendarmeria.

I giudici di Strasburgo, esaminando i fatti, stabiliscono il principio secondo il quale le “restrizioni legislative” al diritto di aderire o formare associazioni a carattere sindacale per i militari, devonolimitarsi solo alla regolamentazione “dell’esercizio” del diritto in questione, e non devono (né possono) mettere in pericolo l’essenza stessa del diritto di organizzarsi. Ma la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è stata ancora più esplicita.

Essa ha infatti ritenuto che, se da un lato la preoccupazione delle gerarchie militari alla conservazione dell’ordine e della disciplina necessarie nelle forze armate possa ritenersi legittima, questo però non impedisce alla Corte di esaminare se tali limitazioni siano necessarie in una società democratica. La Corte ha rilevato che, sebbene la legislazione francese preveda degli organismi interni – come i nostri Cocer, ndr – in rappresentanza delle istanze e delle preoccupazioni del personale militare, tuttavia tali istituzioni non sostituiscono la libertà di associazione del personale militare, una libertà che comprende il diritto di formare sindacati e di aderirvi.

Seguendo tale ragionamento, la CEDU ha ritenuto che i motivi invocati dalle autorità per giustificare l’interferenza nei diritti del sig. Matelly non sono stati né pertinenti né sufficienti, visto che la loro decisione è pari a un divieto assoluto rivolto al personale militare che decide di unirsi in un sindacato di categoria, e che questo divieto generale di formare o aderire a un sindacatousurpa l’essenza stessa della libertà di associazione, e non può essere considerato proporzionato e non è, quindi, “necessario in una società democratica”. Ne consegue che vi è stata una violazione dell’articolo 11.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha quindi condannato la Francia a versare al sig. Matelly la somma di 1.400 euro per i costi e le spese processuali.

Le reazioni

In Italia è ancora troppo presto per raccogliere le reazioni del mondo politico – che sicuramente non mancheranno – ma intanto la più prestigiosa associazione che difende i diritti dei militari (Assodipro) giudica queste sentenze come una vera e propria vittoria del diritto anche perchè – ci ricorda il suo presidente, Emilio Ammiraglia – «noi siamo stati i primi a promuovere in Italia (ed è tuttora pendente) presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo una vertenza del tutto simile a quella giudicata il 2 ottobre scorso». Come ha riportato infatti GrNet.it in un articolo dell’agosto 2012, anche nel “Codice dell’Ordinamento Militare” (articolo 1475 comma 2) vi è l’analogo divieto ritenuto dalla CEDU lesivo della Convenzione, che difatti recita: “I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali”.

Si segnala inoltre che, più di recente, anche la rappresentanza militare della Guardia di Finanza è stata “costretta” a ricorrere alla CEDU a causa degli effetti grotteschi che tali limitazioni impongono ai militari. Il 31 maggio 2013 il Tribunale Ordinario di Torino, presso cui si stava celebrando il processo contro gli autori degli scontri in Val di Susa dell’estate 2011, con propria Ordinanza decideva infatti di non ammettere alla costituzione di parte civile gli «organismi di rappresentanza degli appartenenti ai corpi militari dello Stato (Coir dell’ Arma dei carabinieri e Cobar del Comando Regionale della Guardia di Finanza del Piemonte), sulla base del rilievo che ad essi non può attribuirsi la natura di associazioni sindacali».

Sentenza della Corte Europea: i militari hanno diritto al sindacato !ultima modifica: 2014-10-06T18:58:26+02:00da ggiurata
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