Vacanza contrattuale: la sentenza che capovolge tutto

Si allegano due recenti sentenze della Corte di Cassazione relative a dei ricorsi contro altrettante sentenze di primo grado pronunciate dal Giudice del Lavoro di Torino riguardanti, tra le altre cose, la mancata erogazione dell’IVC nel settore della vigilanza privata a seguito della sottoscrizione dell’intesa di rinnovo del CCNL per i dipendenti da istituti ed imprese della vigilanza privata e dei servizi fiduciari raggiunta il 22 gennaio 2013.

In sintesi, la suprema Corte di Cassazione, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza di primo grado,  che, fondamentalmente in uno dei passaggi più importanti in essa contenuti affermava che l’IVC maturasse mese per mese, ha di fatto smentito questa tesi affermando che quanto concordato in materia in sede di rinnovo del CCNL è da considerarsi sempre legittimo, come si potrà agevolmente cogliere dalla lettura della sentenza n. 14356/2014.
La sentenza 14595/2014, anch’essa riguardante una pluralità di argomenti fra cui l’IVC, accoglie il ricorso di un’impresa, quindi cassa la sentenza di primo grado – sempre pronunciata dal Tribunale di Torino e volta a riconoscere carattere di diritto quesito all’IVC – e reinveste  il giudice di primo grado della causa.
La lettura delle due sentenze allegate, molto più della necessariamente sintetica premessa, potrà meglio chiarire la portata dei predetti pronunciamenti, peraltro alquanto “orientativi” per procedimenti analoghi.
Vene quindi confermata la Vacanza contrattuale nella cifra di euro 450,00 da erogarsi in tre trance. 

Vacanza contrattuale: la sentenza che capovolge tuttoultima modifica: 2014-10-14T12:15:38+02:00da ggiurata
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