A seguito della vostra informativa rilasciata ai lavoratori della sede del Gruppo Secur di Nuoro, informativa volutamente distorta e non al passo dei tempi

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Giustizia 3

A seguito della vostra informativa rilasciata ai lavoratori della sede del Gruppo Secur di Nuoro, informativa volutamente distorta e non al passo dei tempi
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Giustizia 3
A seguito della vostra informativa rilasciata ai lavoratori della sede del Gruppo Secur di Nuoro, informativa volutamente distorta e non al passo dei tempi
L’UNAL vi ricorda alcuni degli argomenti già sentenziati di vari Tribunali , dalla Corte Costituzionale, dalla Cassazione:
sulla dichiarazione di incostituzionalità dell’art 19 Corte Costituzionale 23 Luglio 2013;
su quanto precisato dalla Corte Costituzionale 23 Luglio 2013 che riconosce Illegittimo privare delle RAS il sindacato non firmatario
sulla mancata attuazione del art.39: “La libertà sindacale rappresenta un’articolazione della generale libertà di associazione di cui all’art. 18 della Costituzione. Essa si sostanzia nella libertà dei sindacati di svolgere liberamente la propria attività, ciò che implica autonomia organizzativa, negoziale ed amministrativa; e nella libertà dei singoli di aderire o meno ad un’organizzazione sindacale. A tale ultimo riguardo la legge prevede delle eccezioni alla libertà in esame a carico di alcune figure professionali, ad esempio gli appartenenti alla polizia (art. 82, l. 1 aprile 1981, n. 121)”;
sempre sull’art 39 della costituzione che determina che un qualunque sindacato per essere tale deve assumente una personalità giuridica, e sono tenuti a depositare il proprio statuto, non avendolo fatto il loro CCNL vale solo per se stessi e per chi lo vuole sottoscrivere. Solamente I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce
una delle tante sentenze, la sentenza 4685/14 del Tribunale di Roma dove si conferma che l’UNAL è un sindacato a tutti gli effetti legittimato ad operare a prescindere dal fatto che sia o meno firmatario di CCNL;una delle tante sentenze, la sentenza 4685/14 del Tribunale di Roma dove si conferma che l’UNAL è un sindacato a tutti gli effetti legittimato ad operare a prescindere dal fatto che sia o meno firmatario di CCNL;

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 21 dicembre 2016 – 2 marzo 2017, n. 5321
Cassazione: sentenza sulle trattenute sindacali

06-03-2017 – Il lavoratore che sceglie di iscriversi a un sindacato e di far trattenere dal proprio stipendio le quote di iscrizione ad esso pone in essere un’operazione che deve essere considerata una cessione di credito ai sensi dell’articolo 1260 del codice civile.L’art. 1260 c.c.In tal caso non è previsto il consenso del datore di lavoro.
La conseguenza della riconducibilità delle trattenute dallo stipendio delle quote di iscrizione al sindacato alla cessione di credito ex art. 1260 c.c. è, sostanzialmente, che il pagamento della quota resta dovuto se e in quanto il lavoratore aderisce al sindacato.
Ciò vuol dire che il recesso del lavoratore dal sindacato si configura come cessazione della causa di pagamento per sopravvenuto venir meno del collegamento con il negozio principale rappresentato dall’adesione sindacale.

Efisio Atzeni – Segretario Regionale Unal Sardegna
staff Unal Sardegna

A seguito della vostra informativa rilasciata ai lavoratori della sede del Gruppo Secur di Nuoro, informativa volutamente distorta e non al passo dei tempiultima modifica: 2017-03-15T16:51:37+01:00da ggiurata
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