ATTENZIONE : LAVORATORI DIPENDENTI

 

 

Ho sempre avvisato i lavoratori del pericolo di inadempienza da parte del proprio datore di lavoro nella sua figura di sostituto di Imposta, e di come fosse possibile tutelarsi. Infatti a conferma di ciò:

Se il datore di lavoro non ha effettuato la trattenuta alla fonte il lavoratore è tenuto a pagare di nuovo l’Irpef sulla busta paga nonostante abbia ricevuto lo stipendio al netto delle imposte.
È quanto chiarito dalla Cassazione in una recente ordinanza Cass. ord. n. 12113/2017 del 16.05.2017.

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Fonte:  La Legge Per Tutti.  Pubblicato il 1 giugno 2017. “Lo sai che?”

 { Senza ritenuta alla fonte, il dipendente paga due volte le tasse }

Se il datore di lavoro non paga le tasse per conto del dipendente, attraverso il meccanismo della ritenuta alla fonte, sarà quest’ultimo a doverle pagare. Questo perché, per la legge, sia il sostituto d’imposta (ossia il datore di lavoro) che il sostituito (ossia il lavoratore) sono responsabili in solido in caso di mancato versamento delle imposte da parte del primo. E ciò vale anche per i redditi da lavoro dipendente. È quanto chiarito dalla Cassazione in una recente ordinanza [1] che non poche critiche potrebbe sollevare. Ma procediamo con ordine e vediamo perché, senza ritenuta alla fonte, il dipendente paga due volte le tasse.

Quando un dipendente, assunto presso un’azienda, riceve la propria busta paga, ottiene l’importo già al netto delle tasse. Queste infatti vengono trattenute dal datore di lavoro e da lui versate all’erario per conto del primo. È il cosiddetto meccanismo della ritenuta alla fonte. Potrebbe però capitare che, nonostante il versamento dello stipendio al lavoratore al netto delle imposte, il datore non completi poi i suoi impegni e non restituisca allo Stato le imposte trattenute sulle varie buste paga. È vero: l’illecito lo commette l’azienda (non avendo effettuato la ritenuta alla fonte); tuttavia – secondo l’interpretazione sposata sino ad oggi dalla Cassazione – il dipendente è responsabile in solido con il primo. In altre parole, l’Agenzia delle Entrate può richiedere a quest’ultimo il pagamento delle tasse benché abbia già ricevuto una busta paga decurtata degli importi dovuti al fisco a titolo di Irpef. Con una conseguenza abbastanza banale e discutibile: il dipendente viene così costretto a pagare due volte le tasse.

In materia esiste anche qualche precedente di segno contrario e più favorevole al sostituto d’imposta. Ma si tratta, per lo più, di tribunali di primo e secondo grado. Secondo tali interpretazioni, il dipendente è responsabile in solido con l’azienda per il mancato versamento d’imposta solo quando riceve la busta paga al lordo dell’Irpef, mentre quando gli importi accreditati sul conto sono già stati decurtati delle tasse allora non si avrebbe responsabilità in solido (leggi Ritenute non versate: che fare?). Come dicevamo, però, la Cassazione è più favorevole alla tesi opposta, che vede l’Agenzia delle Entrate legittimata a richiedere il pagamento dell’Irpef sui redditi di lavoro dipendente tanto al lavoratore quanto al suo datore.

Perché mai il lavoratore sarebbe costretto a pagare due volte le tasse, specie se per una colpa non propria? Secondo la giustificazione fornita dalla Suprema Corte, egli ha sempre la possibilità di rivalersi contro l’azienda e, facendole causa, chiedere la restituzione delle somme che ha dovuto versare allo Stato a titolo di imposte sul proprio reddito. Non si considera però che difficilmente – specie nelle piccole realtà imprenditoriali – il lavoratore inizia un contenzioso con chi lo ha assunto se non quando i rapporti tra le parti sono ormai pregiudicati e incancreniti.

Dunque, se l’azienda non paga le tasse per conto del dipendente perché, pur avendo eseguito la ritenuta alla fonte, non ha materialmente versato tali importi allo Stato (evidentemente incamerandoli per sé), a doverle versare è lo stesso lavoratore. Che così riceverà una busta paga due volte più bassa: la prima perché ha subìto la ritenuta alla fonte, la seconda perché ha dovuto anticipare il pagamento dell’Irpef al posto del proprio datore.

Il lavoratore dipendente può, in definitiva, essere chiamato dall’Agenzia delle entrate a pagare nuovamente le imposte sul suo reddito, se il datore di lavoro non versa all’Erario le ritenute effettuate [2].

note

[1] Cass. ord. n. 12113/2017 del 16.05.2017.

[2] Ciò perché l’obbligo di ritenuta del sostituto d’imposta (il datore di lavoro), di cui all’art. 64, co. 1, dpr. 600/1973, non esclude che anche il sostituito (lavoratore) debba ritenersi già originariamente obbligato solidale al pagamento dell’imposta e, quindi, soggetto ad accertamento e poi riscossione per le imposte poi effettivamente non versate dal sostituto, salvo il diritto di regresso.

Il Segretario Regionale dell’UNAL SARDEGNA 

 

ATTENZIONE : LAVORATORI DIPENDENTIultima modifica: 2017-06-07T15:44:40+02:00da ggiurata
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