TRASPORTO DELL’ARMA SUI MEZZI PUBBLICI

Art. 33

Fermo restando quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia di detenzione di armi nonché di tutela dell’ordine democratico e della sicurezza pubblica, è vietato portare con sé sui treni e nei veicoli armi da fuoco cariche e non smontate. Le munizioni di dotazione devono essere tenute negli appositi contenitori e accuratamente custodite. Il divieto di cui al comma precedente non è applicabile agli agenti della forza pubblica nonché agli addetti alla sorveglianza in ambito ferroviario.           I trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 450.000 (5).

TRASPORTO DELL’ARMA SUI MEZZI PUBBLICIultima modifica: 2009-06-09T17:22:00+02:00da ggiurata
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