GUARDIA GIURATA IN PROPRIO IL T.A.R. DI BOLOGNA DA TORTO ALLA PREFETTURA

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REPUBBLICA  ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER  L’EMILIA-ROMAGNA BOLOGNA SEZIONE I Registro Sentenze:/ 3696/04                                                                          Registro Generale: 672/2004 nelle persone dei Signori: BARTOLOMEO PERRICONE Presidente  ROSARIA TRIZZINO Consigliere, relatore CARLO TESTORI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nell’Udienza Pubblica  del 08 Luglio 2004 Visto il ricorso 672/2004  proposto da:

 

ANNUNZIATA ANGELO rappresentato e difeso da: FREGNI AVV. GIORGIO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA D’AZEGLIO 34 presso VANNI AVV. STEFANO contro UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO – PREFETTURA DI MODENA  rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO  con domicilio eletto in BOLOGNA VIA RENI 4 presso la sua sede; per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,del provvedimento 22.3.2004 con cui l’Ufficio Territoriale del Governo di Modena ha respinto la domanda del ricorrente per svolgere l’attività di guardia giurata quale lavoratore autonomo. Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; Visto l’atto di costituzione in giudizio di: UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO – PREFETTURA DI MODENA Vista l’ordinanza di questo Tribunale Amministrativo Regionale 20.5.2004 n. 682 con la quale è stata respinta la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente; Uditi nella pubblica udienza del 8 luglio 2004, relatore il Cons. Rosaria Trizzino, l’avvocato G. Fregni per il ricorrente e l’avvocato dello Stato A. Cocchieri per la resitente Amministrazione; Ritenuto e considerato in fatto e diritto: Fatto Oggetto del presente ricorso è il provvedimento dell’Ufficio Territoriale del Governo di Modena 22.3.2004, con il quale è stata respinta l’istanza del ricorrente volta ad ottenere l’autorizzazione a svolgere l’attività di guardia giurata  quale lavoratore autonomo, ritenendo tale figura non contemplata dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. A sostegno del gravame il ricorrente deduce con l’unico motivo di illegittimità la violazione degli articoli 133 e 134 del T.U.L.P.S., ritenendo che tali norme non pongano alcuna limitazione soggettiva allo svolgimento dell’attività di vigilanza privata da parte di soggetti non appartenenti a istituti di vigilanza. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio e ha chiesto la reiezione del ricorso. All’udienza del 8 luglio 2004, fissata per la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione. Diritto 1. Con l’unico articolato motivo il ricorrente, già guardia giurata dipendente da Istituti di vigilanza, censura il diniego di autorizzazione a svolgere autonomamente l’attività di vigilanza deducendo la violazione delle norme del T.U. di Pubblica Sicurezza disciplinanti l’attività di vigilanza. Ed invero il Prefetto di Modena ha ritenuto che in base al disposto dell’articolo 133 del T.U.L.P.S. l’attività di vigilanza possa essere svolta unicamente da guardie giurate o direttamente dipendenti da proprietari privati  o enti pubblici ovvero indirettamente alle dipendenze di istituti di vigilanza. Sostiene per contro il ricorrente che le norme in questione non escludono che le guardie giurate possano assumere la veste giuridica di imprenditore o di esercente attività di lavoro autonomo ossia  senza vincolo di subordinazione nei confronti del soggetto che ha richiesto attività di vigilanza. 2. La doglianza è fondata e merita accoglimento. In proposito il Collegio, sulla base delle norme specificamente disciplinanti l’attività di vigilanza e il servizio delle guardie particolari giurate, deve infatti rilevare quanto segue:      a norma dell’articolo 134 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza l’attività di vigilanza esercitata da guardie particolari giurate è in ogni caso subordinata alla preventiva autorizzazione del Prefetto;      l’autorizzazione per prestare opera di vigilanza e custodia di beni mobiliari o immobiliari può essere conseguita sia dai cittadini italiani che dai cittadini degli stati membri dell’Unione Europea (articolo 134, secondo e terzo comma);      i cittadini italiani o dell’Unione europea che abbiano conseguito l’autorizzazione a svolgere attività di vigilanza possono prestare la loro opera sia direttamente in qualità di lavoratori autonomi che in qualità di guardie giurate alle dipendenze di istituti di vigilanza;      tale interpretazione, come sottolineato dalla Corte di Cassazione nella sentenza della sezione tributaria,11.2.2003 n. 1998, non solo trova riscontro normativo nella disciplina tributaria, ma è pienamente rispettosa della normativa europea;      ed invero la Corte di Giustizia delle CE nella sentenza 31 maggio 2001, n. 283, nonostante che il Governo italiano allo scopo di evitare la censura della Corte si fosse difeso affermando che “le guardie particolari giurate non possono mai esercitare le loro attività come lavoratori autonomi, ma che devono sempre essere lavoratori dipendenti” (par. 16 della motivazione), ha “condannato” l’Italia: sia con riferimento al fatto che “le attività di sicurezza privata,…, possono essere esercitate sul territorio italiano, previa licenza, solo da imprese di vigilanza privata aventi nazionalità italiana”, sia con riguardo all’altra possibilità, secondo la quale “si possono impiegare come guardie particolari giurate solo cittadini italiani muniti di apposita licenza”.      lo stesso Consiglio di Stato, infine, nel parere 5.3.1996 n. 247 reso dalla terza sezione sul quesito posto dal Ministero delle Finanza in materia tributaria interpretando letteralmente l’articolo 133 del T.U. ha ritenuto che la norma non implica certamente un rapporto di dipendenza tra chi si avvale della guardia giurata e quest’ultima e che è perciò possibile che una guardia giurata “singola” possa prestare la sua attività senza vincolo di subordinazione nei confronti del soggetto che ha richiesto tale attività, come lavoratore autonomo. 3. Sulla base delle considerazioni fin qui svolte deve quindi ritenersi che il diniego impugnato incorra nelle censure di violazione di legge prospettate, non ravvisandosi nel dettato degli articoli 133 e 134 alcuna ragione ostativa al rilascio – a favore del ricorrente – di autorizzazione a svolgere attività di vigilanza come lavoratore autonomo senza vincoli di subordinazione. 4. Il ricorso va dunque accolto e per l’effetto l’impugnato provvedimento deve essere annullato. Peraltro, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese e competenze del giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna – Bologna, I sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, lo accoglie e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa. Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 8 luglio 2004. Il Presidente                                                                                      L’Estensore

 

F.to Bartolomeo Perricone                                                            F.to Rosaria Trizzino       

 

Depositata in Segreteria ai sensi dell’art. 55 L. 18/4/82, n. 186. Bologna, lì 03/11/2004 Il Segretario F.to Silvia Lazzarini

GUARDIA GIURATA IN PROPRIO IL T.A.R. DI BOLOGNA DA TORTO ALLA PREFETTURAultima modifica: 2008-04-09T14:00:00+02:00da ggiurata
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