Ai sensi dell’articolo 39 della Costituzione repubblicana “l’organizzazione sindacale è libera”. L’art. 14 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n.300) recita: “Il diritto di costituire organizzazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro”. Quindi nessuna forma particolare è prevista per la costituzione di organizzazioni sindacali, siano esse associazioni articolate in un solo posto di lavoro o che riguardino una sola figura professionale, nè sono previste forme particolari per associazioni di lavoratori appartenenti ad una determinata categoria o che siano addirittura inseriti in diversi settori produttivi o lavorativi. Inoltre va ricordato che, aldilà della previsione di alcune forme specifiche di tutela del dirigente delle rappresentanze sindacali aziendali previste dall’art. 22 dello Statuto, l’art. 15 della legge 300/70 considera nullo qualsiasi patto od atto diretto a subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte. E’ considerato affetto da nullità radicale licenziare un lavoratore, discriminarlo nell’assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero, o comunque per fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso.
L’art. 17 dello Statuto fa inoltre divieto ai datori di lavoro ed alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere associazioni sindacali di lavoro (cosiddetti sindacati di comodo).