Cassazione: l’azienda è tenuta alla buona fede nel trattare con i sindacati

In caso di riduzione di personale l’azienda deve trattare in buona fede con le organizzazioni sindacali. È il principio sancito dalla Cassazione con la sentenza n. 22824 2009 nei casi di messa in mobilità o licenziamento. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la legge n. 223 del 1991, nel prevedere agli articoli 4 e 5 la puntuale, completa e cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento di messa in mobilità-licenziamento collettivo, ha introdotto un significativo elemento innovativo, consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato ex post nel precedente assetto, a un controllo dell’iniziativa imprenditoriale, concernente il ridimensionamento dell’impresa, devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri d’informazione e consultazione. I residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenzioso non riguardano quindi più gli specifici motivi della riduzione di personale (a differenza di quanto accade in relazione ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo), ma la correttezza procedurale dell’operazione. Funzionale a questa possibilità di controllo preventivo è l’obbligo per l’impresa di trattare in buona fede con i sindacati, obbligo specificato dalla legge in doveri tipici.

(Data: 14/02/2010 10.00.00 – Autore: Francesca Bertinelli)

Cassazione: l’azienda è tenuta alla buona fede nel trattare con i sindacatiultima modifica: 2010-02-17T12:34:50+01:00da ggiurata
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