Testo unico dell’ apprendistato

In GU n. 236 del 10 ottobre 2011 é pubblicato il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167: Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA    Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;   Vista la  legge  24  dicembre  2007,  n.  247,  ed  in  particolarel'articolo 1, comma 30, lettera c), come sostituito dall'articolo 46,comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183,  nonche'  icommi 33 e 90;   Vista la legge 19 gennaio 1955, n. 25;   Visti gli articoli 8, comma 4 e 25, comma 9, della legge 23  luglio1991, n. 223;   Visto l'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196;   Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;   Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,come sostituito dall'articolo 33, comma 1,  della  legge  4  novembre2010, n. 183, nonche' l'articolo 14 del  citato  decreto  legislativo124 del 2004;   Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;   Viste le preliminari  deliberazioni  del  Consiglio  dei  Ministri,adottate nelle riunioni del 5 maggio e del 19 maggio 2011;   Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tralo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nellaseduta del 7 luglio 2011;   Acquisita l'intesa con le parti sociali in data 11 luglio 2011;   Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  dellaCamera dei deputati e del Senato della Repubblica;   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nellariunione del 28 luglio 2011;   Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;                                  Emana                   il seguente decreto legislativo:                                 Art. 1                                Definizione    1. L'apprendistato e' un contratto di lavoro a tempo  indeterminatofinalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.   2. Il contratto di apprendistato e' definito  secondo  le  seguentitipologie:     a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;     b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;     c) apprendistato di alta formazione e ricerca. 


Art. 2 Disciplina generale 1. La disciplina del contratto di apprendistato e' rimessa adappositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi dilavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori eprestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul pianonazionale nel rispetto dei seguenti principi: a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativopiano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli eformulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli entibilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto;
 b) divieto di retribuzione a cottimo;
 c) possibilita' di inquadrare il lavoratore fino a due livelliinferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione delcontratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti amansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti aquelle al conseguimento delle quali e' finalizzato il contrattoovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendistain misura percentuale e in modo graduale alla anzianita' di servizio; d) presenza di un tutore o referente aziendale; e) possibilita' di finanziare i percorsi formativi aziendalidegli apprendisti per il tramite dei fondi pariteticiinterprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre2000, n. 388 e all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre2003, n. 276 e successive modificazioni anche attraverso accordi conle Regioni; f) possibilita' del riconoscimento, sulla base dei risultaticonseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e internaalla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali edelle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studinonche' nei percorsi di istruzione degli adulti; g) registrazione della formazione effettuata e della qualificaprofessionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nellibretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1,lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; h) possibilita' di prolungare il periodo di apprendistato in casodi malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria delrapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto daicontratti collettivi; i) possibilita' di forme e modalita' per la conferma in servizio,senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine delpercorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato,fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo; l) divieto per le parti di recedere dal contratto durante ilperiodo di formazione in assenza di una giusta causa o di ungiustificato motivo. In caso di licenziamento privo digiustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dallanormativa vigente; m) possibilita' per le parti di recedere dal contratto conpreavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensidi quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile. Se nessunadelle parti esercita la facolta' di recesso al termine del periodo diformazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavorosubordinato a tempo indeterminato. 2. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenzae assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme: a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattieprofessionali; b) assicurazione contro le malattie; c) assicurazione contro l'invalidita' e vecchiaia; d) maternita'; e) assegno familiare. 3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoropuo' assumere con contratto di apprendistato, direttamente oindirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione dilavoro ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10settembre 2003, n. 276, non puo' superare il 100 per cento dellemaestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datoredi lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle propriedipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque neabbia in numero inferiore a tre, puo' assumere apprendisti in numeronon superiore a tre. La disposizione di cui al presente comma non siapplica alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione ledisposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.


Art. 3 Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale 1. Possono essere assunti con contratto di apprendistato per laqualifica e per il diploma professionale, in tutti i settori diattivita', anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, isoggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento delventicinquesimo anno di eta'. La durata del contratto e' determinatain considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e nonpuo' in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa,a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale. 2. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato perla qualifica e per il diploma professionale e' rimessa alle regioni ealle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo inConferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e leProvince Autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le associazionidei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenticriteri e principi direttivi:
 a) definizione della qualifica o diploma professionale ai sensidel decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
 b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od internaalla azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diplomaprofessionale in funzione di quanto stabilito al comma 1 e secondostandard minimi formativi definiti ai sensi del decreto legislativo17 ottobre 2005, n. 226;
 c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livellonazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori eprestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative per ladeterminazione, anche all'interno degli enti bilaterali, dellemodalita' di erogazione della formazione aziendale nel rispetto deglistandard generali fissati dalle regioni.


Art. 4 Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere 1. Possono essere assunti in tutti i settori di attivita', pubblicio privati, con contratto di apprendistato professionalizzante o dimestiere per il conseguimento di una qualifica professionale a finicontrattuali i soggetti di eta' compresa tra i diciotto anni e iventinove anni. Per i soggetti in possesso di una qualificaprofessionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o dimestiere puo' essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno dieta'. 2. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivistabiliscono, in ragione dell'eta' dell'apprendista e del tipo diqualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalita'di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenzetecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profiliprofessionali stabiliti nei sistemi di classificazione einquadramento del personale, nonche' la durata, anche minima, delcontratto che, per la sua componente formativa, non puo' comunqueessere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionalidell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva diriferimento. 3. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svoltasotto la responsabilita' della azienda, e' integrata, nei limitidelle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativapubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata allaacquisizione di competenze di base e trasversali per un montecomplessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennioe disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto contodell'eta', del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista. 4. Le Regioni e le associazioni di categoria dei datori di lavoropossono definire, anche nell'ambito della bilateralita', le modalita'per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o dimestiere. 5. Per i datori di lavoro che svolgono la propria attivita' incicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livellonazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavorocomparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale possonoprevedere specifiche modalita' di svolgimento del contratto diapprendistato, anche a tempo determinato.


Art. 5 Apprendistato di alta formazione e di ricerca 1. Possono essere assunti in tutti i settori di attivita', pubblicio privati, con contratto di apprendistato per attivita' di ricerca,per il conseguimento di un diploma di istruzione secondariasuperiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione,compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnicasuperiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144,con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi dispecializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cuiall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri 25 gennaio 2008, nonche' per il praticantato per l'accessoalle professioni ordinistiche o per esperienze professionali isoggetti di eta' compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Persoggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita aisensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contrattodi apprendistato di alta formazione puo' essere stipulato a partiredal diciassettesimo anno di eta'. 2. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato perattivita' di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsidi alta formazione e' rimessa alle Regioni, per i soli profili cheattengono alla formazione, in accordo con le associazioniterritoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavorocomparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, leuniversita', gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioniformative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimentoistituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi comeoggetto la promozione delle attivita' imprenditoriali, del lavoro,della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico. 3. In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazionedell'apprendistato di alta formazione o ricerca e' rimessa adapposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalleloro associazioni con le Universita', gli istituti tecnici eprofessionali e le istituzioni formative o di ricerca di cui al commache precede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanzapubblica.


Art. 6 Standard professionali, standard formativi e certificazione delle competenze 1. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto,il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con ilMinistero dell'istruzione, della universita' e della ricerca, eprevia intesa con le Regioni e le province autonome definisce, nelrispetto delle competenze delle Regioni e province autonome e diquanto stabilito nell'intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del17 febbraio 2010, gli standard formativi per la verifica dei percorsiformativi in apprendistato per la qualifica e il diplomaprofessionale e in apprendistato di alta formazione. 2. Ai fini della verifica dei percorsi formativi in apprendistatoprofessionalizzante e in apprendistato di ricerca gli standardprofessionali di riferimento sono quelli definiti nei contratticollettivi nazionali di categoria o, in mancanza, attraverso intesespecifiche da sottoscrivere a livello nazionale o interconfederaleanche in corso della vigenza contrattuale. La registrazione nellibretto formativo del cittadino della formazione effettuata e dellaqualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisitae' di competenza del datore di lavoro. 3. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionaliacquisite secondo le diverse tipologie di apprendistato e consentireuna correlazione tra standard formativi e standard professionali e'istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanzapubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ilrepertorio delle professioni predisposto sulla base dei sistemi diclassificazione del personale previsti nei contratti collettivi dilavoro e in coerenza con quanto previsto nelle premesse dalla intesatra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, da unapposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministerodell'istruzione, della universita' e della ricerca, le associazionidei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'rappresentative sul piano nazionale e i rappresentanti dellaConferenza Stato-regioni. 4. Le competenze acquisite dall'apprendista potranno esserecertificate secondo le modalita' definite dalle Regioni e ProvincieAutonome di Trento e Bolzano sulla base del repertorio delleprofessioni di cui al comma 3 e registrate sul libretto formativo delcittadino sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma3 e nel rispetto delle intese raggiunte tra Governo, Regioni e partisociali nell'accordo del 17 febbraio 2010. Nelle more delladefinizione del repertorio delle professioni di cui al comma 3, si fariferimento ai sistemi di standard regionali esistenti.


Art. 7 Disposizioni finali 1. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione dicui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che siatale da impedire la realizzazione delle finalita' di cui agliarticoli 3, 4 e 5, il datore di lavoro e' tenuto a versare ladifferenza tra la contribuzione versata e quella dovuta conriferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore chesarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo diapprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione diqualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. Qualora a seguitodi attivita' di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso diesecuzione emerga un inadempimento nella erogazione della formazioneprevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo delMinistero del lavoro e delle politiche sociali adottera' unprovvedimento di disposizione, ai sensi dell'articolo 14 del decretolegislativo 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine aldatore di lavoro per adempiere. 2. Per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettiveattuative dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a),b), c) e d), il datore di lavoro e' punito con la sanzioneamministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva lasanzione amministrativa pecuniaria varia da 300 a 1500 euro. Allacontestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente commaprovvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti inmateria di lavoro e previdenza nei modi e nelle forme di cuiall'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, comesostituito dall'articolo 33 della legge 4 novembre 2010, n. 183.Autorita' competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17della legge 24 novembre 1981, n. 689 e' la Direzione del lavoroterritorialmente competente. 3. Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contrattocollettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sonoesclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratticollettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti. 4. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazioneprofessionale e' possibile assumere in apprendistato i lavoratori inmobilita'. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsionidi cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), le disposizioni inmateria di licenziamenti individuali di cui alla legge 15 luglio1966, n. 604, nonche' il regime contributivo agevolato di cuiall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 el'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge. 5. Ai fini del presente decreto legislativo per enti bilaterali siintendono esclusivamente quelli definiti all'articolo 2, comma 1,lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 6. Ferma restando la disciplina di regolazione dei contratti diapprendistato gia' in essere, con l'entrata in vigore del presentedecreto sono abrogati la legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli articoli21 e 22 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'articolo 16 dellalegge 24 giugno 1997, n. 196 e gli articoli da 47 a 53 del decretolegislativo 10 settembre 2003, n. 276. 7. Per le Regioni e i settori ove la disciplina di cui al presentedecreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, invia transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigoredel presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dellaofferta formativa pubblica di cui all'articolo 4, comma 3, trovanoimmediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti. 8. La disciplina del reclutamento e dell'accesso, nonche'l'applicazione del contratto di apprendistato per i settori diattivita' pubblici, di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto,e' definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, suproposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazionee del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto conil Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali ela Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativon. 281 del 1997, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigoredel presente decreto. 9. In attesa della riforma degli incentivi alla occupazione,restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione economicadell'apprendistato. I benefici contributivi in materia di previdenzae assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzionedel rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, conesclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presentearticolo. 10. I datori di lavoro che hanno sedi in piu' Regioni possono fareriferimento al percorso formativo della Regione dove e' ubicata lasede legale e possono altresi' accentrare le comunicazioni di cuiall'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006,n. 296 nel servizio informatico dove e' ubicata la sede legale. 11. Restano in ogni caso ferme le competenze delle Regioni aStatuto speciale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano aisensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare. Dato a Roma, addi' 14 settembre 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Palma
Testo unico dell’ apprendistatoultima modifica: 2011-10-13T10:38:34+02:00da ggiurata
Reposta per primo quest’articolo