Visita fiscale: orari e regole

La visita fiscale è un accertamento previsto dall’art. 5 della L. 300/70, predisposto dall’INPS o dal datore di lavoro per verificare l’effettivo stato di malattia del dipendente assente per motivi di salute. La visita fiscale, infatti, non è limitata a un controllo della presenza del lavoratore in malattia nel domicilio, ma a una vera e propria verifica di merito.

Il lavoratore che intende usufruire dell’astensione dal lavoro per malattia deve avvisare tempestivamente il proprio datore e il medico di famiglia. Quest’ultimo è obbligato a compilare il certificato di malattia in una apposita sezione del sito dell’INPS che, a sua volta, invia in automatico una copia alla casella di posta elettronica certificata (PEC) del datore di lavoro presso il sito Italia.gov. Non appena il certificato di malattia è stato avviato, o entro un giorno al massimo, l’informazione è visibile a tutti i soggetti che possono richiedere o effettuare la visita fiscale (Inps, Inail, Asl, datore di lavoro).

I contratti nazionali obbligano il lavoratore anche a fornire un indirizzo dove essere reperibile, che può differire da quello di residenza, in fasce orarie stabilite e per tutto il periodo di malattia assegnato dal medico di medicina generale nel certificato. Il medico dell’Azienda Sanitaria Locale per un accertamento dovrà recarsi al domicilio indicato dal lavoratore, negli orari di reperibilità imposti dalla legge.

Per i dipendenti pubblici, l’articolo 16 della Legge 111, elimina la precedente obbligatorietà dell’accertamento della malattia, che diventa a discrezione del dirigente. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. Per i lavoratori privati, l’INPS fa eseguire le visite fiscali a campione tra tutti i certificati pervenuti. Anche il datore di lavoro del dipendente privato può richiedere una visita fiscale attraverso l’Azienda Sanitaria Locale, ma in questo caso la visita ha un costo per la ditta richiedente.

Per quanto concerne gli orari di reperibilità, per i dipendenti privati le visite fiscali si effettuano 7 giorni su 7, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00.
Per i dipendenti della pubblica amministrazione, invece, le visite fiscali si effettuano 7 giorni su 7, lavorativi e non e festivi, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

Per i dipendenti pubblici vi è l’esclusione dall’obbligo del rispetto di tali fasce orarie di reperibilità, qualora l’assenza sia riconducibile a patologie gravi che richiedono terapie salvavita; infortuni sul lavoro; malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio; stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Inoltre, qualora il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi – che devono essere, a richiesta, documentati – è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione.

Nel caso in cui la persona non sia presente al domicilio al momento della visita, il medico fiscale lascia al recapito dell’interessato un invito a presentarsi per una visita ambulatoriale presso l’Ufficio Visite Fiscali – Servizio Medicina Legale. In qualunque caso, dopo la visita a domicilio o in ambulatorio, verrà inviato il referto medico al datore di lavoro.

Il lavoratore può rifiutare l’ingresso ai medici al di fuori dell’orario di reperibilità. Tale rifiuto non costituisce per il datore titolo per valutare ingiustificata l’assenza dal luogo di lavoro, né motivo per l’INPS di non pagare al lavoratore l’indennità di malattia. Una volta ricevuto la visita fiscale che conferma la prognosi il lavoratore non è più soggetto alle fasce di reperibilità per tutto il periodo della malattia. Ulteriori richieste di visite da parte dei datori di lavoro configurano il reato di vessazione.

Il Medico Fiscale ha facoltà di ridurre o confermare la prognosi del medico di base. Tuttavia, in caso di riduzione, se il certificato attestante la malattia è stato rilasciato al lavoratore in un ospedale o da uno specialista ed è corredato da relativa documentazione clinica, questo ha un valore maggiore del parere del medico dell’ASL.

Ad un’assenza ingiustificata segue la trattenuta di un giorno di retribuzione in busta paga e il rifiuto dell’INPS di corrispondere al datore l’indennità di malattia. Solitamente, alla prima assenza ingiustificata c’è la trattenuta fino a 10 giorni di malattia. Nel caso di assenza ingiustificata per un numero di giorni anche non consecutivi superiori a 3 nell’arco di un biennio, o comunque per più di 7 giorni nel corso degli ultimi 10 anni, è previsto il licenziamento con preavviso (giustificato motivo soggettivo).

Visita fiscale: orari e regoleultima modifica: 2012-04-20T12:40:00+02:00da ggiurata
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