Furto in banca: la presenza di guardie giurate non esclude la colpa grave

Nel valutare la condotta colposa di un istituto bancario bisogna far riferimento alla specifica professionalità esigibile da un soggetto altamente qualificato. E’ escluso, pertanto, che il metro di valutazione possa essere la semplice diligenza del buon padre di famiglia. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18706/12.
Il cliente di una banca cita l’istituto di credito per farsi risarcire il danno dovuto al furto di valori contenuti in una cassetta di sicurezza. La causa viene riunita al processo promosso dalla banca nei confronti della propria assicurazione nonché dell’istituto di vigilanza addetto alla sicurezza dei locali. Il giudice di primo grado condanna la banca al risarcimento, mentre la Corte d’Appello, in parziale accoglimento del gravame di quest’ultima, riduce l’entità dell’importo stabilito, riconoscendo l’operatività del limite di responsabilità previsto in assenza di colpa grave. La causa viene allora portata all’attenzione dei giudici di legittimità.
Quando c’è colpa grave? La questione fondamentale ruota attorno all’esclusione o meno della colpa grave da parte della banca, con la relativa operatività della clausola limitativa. Premesso che è inesatto affermare, come sostenuto dal ricorrente, che l’esclusione del caso fortuito comporti necessariamente la colpa grave del debitore, la S.C. ricorda che, nel valutare la grave ed inescusabile imprudenza, negligenza ed imperizia, bisogna – nella fattispecie – riferirsi non alla diligenza del buon padre di famiglia, ma alla «specifica professionalità esigibile da un soggetto altamente qualificato, istituzionalmente erogatore di un servizio di interesse pubblico». Alla luce di tale principio, appare lacunosa la motivazione dei giudici di merito, laddove ritiene che la predisposizione di un servizio di sicurezza composto da più uomini possa escludere la colpa grave dell’istituto bancario: tale affermazione, a giudizio degli Ermellini, non dà conto del soddisfacimento del particolare grado di difese richiesto in materia. Il fatto che il valore dei beni contenuti nella cassetta di sicurezza fosse superiore al tetto massimo contrattualmente stabilito non ha, a giudizio della Cassazione, alcun rilievo pratico sulla decisione.
Invano la banca si difende. Quanto al ricorso incidentale proposto dall’istituto di credito, la Cassazione ritiene infondate le censure proposte, riguardanti rispettivamente la domanda di nullità dell’intero contratto nell’ipotesi di invalidità di singole clausole e l’applicabilità dell’art. 1225 c.c., sotto il profilo dell’imprevedibilità del danno risarcibile. In linea con la tradizionale tendenza interpretativa che equipara la colpa grave al dolo, la S.C. ritiene che la clausola limitativa in esso prevista non operi nella fattispecie in esame. Per questi motivi la Cassazione, riuniti i ricorsi, cassa la sentenza con rinvio. 

fonte: http://www.lastampa.it

Furto in banca: la presenza di guardie giurate non esclude la colpa graveultima modifica: 2013-01-04T11:57:22+01:00da ggiurata
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