in merito a sicurezza e prevenzione dei rischi per quei servizi resi in appalto.
Il Datore di Lavoro:
Come previsto all’articolo 18, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro che operi servizi in appalto presso aziende committenti è tenuto all’adempimento degli obblighi relativi a rischi specifici della propria attività, ad informare e formare i dipendenti in materia di sicurezza e prevenzione specifica per l’attività svolta.
Il Committente:
L’ente o azienda committente, (art. 26, comma 1, lettera b,d.lgs. n. 81/2008) , in caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici deve fornire “agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”.
Termina il Ministero “Inoltre, i datori di lavoro, committenti, appaltatori e subappaltatori, devono cooperare ad attuare le misure di prevenzione e protezione e sono tenuti a coordinare gli interventi, anche informandosi reciprocamente (cfr. art. 26, comma 2, d.lgs. n. 81/2008).Tanto premesso, la Commissione ritiene che la gestione delle emergenze debba essere intesa come un processo di cui tutti i datori di lavoro, committenti, appaltatori e subappaltatori, sono compartecipi, fermo restando il ruolo di promotore del committente e l’obbligo per l’appaltatore di attenersi alle procedure operative conseguenti alla predetta cooperazione.”
fonte Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali