La retribuzione della malattia per i dipendenti degli istituti di vigilanza privata.

INPS LOGOCosa succede alla nostra retribuzione se stiamo male e abbiamo bisogno di un periodo di riposo prescritto dal medico?
Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e della retribuzione, ma il medico curante o il medico specialista deve rilasciare un’idonea certificazione medica che attesti il suo stato di salute e che trasmetterà per via telematica all’INPS. La malattia è, quindi, un fenomeno patologico che rende il dipendente impossibilitato a lavorare e a prestare il servizio previsto dalla sua qualifica lavorativa. Il periodo di conservazione del posto in caso di malattia dipende dal CCNL. Il limite previsto dal Contratto Collettivo Nazionale per dipendenti da Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, chiamato “comporto”, è fino a 240 (duecentoquaranta) giorni di malattia riferibile a più episodi morbosi, nell’arco dell’anno solare; fino a 300 (trecento) giorni di malattia, ancorché non continuativi, riferibili allo stesso episodio morboso, nell’arco di un anno solare, a condizione che l’imputabilità della malattia allo stesso episodio morboso sia certificata come tale prima che il lavoratore abbia totalizzato i 240 (duecentoquaranta) giorni di malattia di cui al precedente punto. Il lavoratore ha diritto ad un’indennità a carico INPS in caso di malattia, che non prevede l’onere contributivo. Oltre all’indennità prevista dall’INPS è prevista un’integrazione a carico dell’istituito di vigilanza. L’indennità a carico dell’INPS spetta dal 4° giorno di malattia. I primi 3 giorni di malattia non sono indennizzati dall’INPS, ma sono a carico dell’azienda e vengono definiti “di carenza”. L’indennità di malattia viene erogata per tutti i giorni coperti dal certificato medico e per un massimo di 180 giorni nell’anno solare. Per calcolare l’importo dell’indennità di malattia si utilizza come riferimento la retribuzione lorda ordinaria spettante. Per il calcolo dell’indennità occorre perciò ricavare la retribuzione ordinaria giornaliera e moltiplicarla per la percentuale prevista per la durata del periodo di malattia. La retribuzione ordinaria giornaliera è composta dalla retribuzione lorda ordinaria divisa per 26 giorni; ad esempio, ipotizziamo un periodo di malattia dal 1 al 15 agosto per un lavoratore con un con sistema 5+1 applicato e una retribuzione mensile di 1.300 €. Se la retribuzione lorda mensile è pari a 1.300 €, la media si calcolerà 1.300/26, sarà, quindi, di 50 €.
Per i dipendenti da istituti di vigilanza non rientrano nel calcolo i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità che saranno retribuiti regolarmente, nei mesi previsti, dal datore di lavoro. La retribuzione giornaliera va poi moltiplicata per una serie di quote percentuali diverse a seconda della durata dell’assenza.
Per i dipendenti da istituti di vigilanza privata è del 50% per le giornate indennizzabili comprese tra il 4° e il 20° giorno di malattia e del 66,66% dal 21° al 180° giorno. Riprendendo l’ esempio del caso precedente con una retribuzione giornaliera di 50 €, consideriamo un numero di giorni di malattia pari a 15 dove le giornate lavorative indennizzabili sono però 10 perché le prime 3 non sono indennizzate dall’INPS e 2 giornate cadono nel giorno di riposo, il calcolo sarà: (50€x50%)x10= 250€. Le giornate indennizzabili sono solo le giornate lavorative e non sono indennizzabili le giornate di riposo. Sull’indennità di malattia corrisposta al lavoratore dall’INPS non sono dovuti i contributi, in quanto sono riconosciuti figurativamente. Per calcolare l’eventuale integrazione dell’indennità da parte dell’azienda, il datore di lavoro deve dunque procedere, nell’integrare l’indennità corrisposta dall’INPS, alla lordizzazione. La lordizzazione non è altro che la maggiorazione dei contributi figurativi che riconoscerà l’INPS. Il calcolo della lordizzazione viene effettuato in base all’importo che normalmente avrebbe percepito il lavoratore, l’aliquota contributiva (9,19 o 9,49%) e l’indennità di malattia. Il calcolo si effettua sull’indennità della quota INPS non lordizzata, quindi nell’esempio precedente la quota che abbiamo calcolato sul 50%. Questa cifra viene moltiplicata per 100 divisa poi per 100 meno l’aliquota dei contribuenti(250€ x 100)/(100-9.49)= 276,21. In maniera più semplice, si può calcolare moltiplicando il valore non lordizzato per il coefficiente di lordizzazione. Il coefficiente di lordizzazione è pari a :1,1012, se l’aliquota contributiva a carico del lavoratore è pari al 9,19%: l’operazione per trovare il coefficiente è, difatti 100/(100-9,19);1,1048502, se l’aliquota contributiva a carico del lavoratore ammonta al 9,49%: l’operazione per trovare il coefficiente è, difatti 100/(100-9,49). L’eventuale integrazione a carico dell’azienda viene calcolata come differenza fra quanto spetterebbe al lavoratore per quei giorni e l’indennità INPS lordizzata. In base al nostro CCNL, il datore di lavoro deve integrare l’indennità INPS fino al 100% della retribuzione ordinaria e si calcola come segue:
importo a favore del lavoratore durante lo svolgimento della normale attività, meno indennità erogata dall’INPS per il coefficiente di lordizzazione. Nel caso, ad esempio, dovremmo calcolare in base ai giorni di indennità quale percentuale considerare. Per i primi 3 giorni sarà del 100% a carico dell’azienda, perché non coperto da INPS, e verrà retribuita in cedolino paga come “Carenza”. Gli altri 10 giorni dovranno raggiungere il 100% (50% INPS e 50% azienda) e verranno retribuiti in cedolino come “Malattia INPS” e “Malattia ditta” o “Integrazione malattia“.
L’integrazione spettante all’azienda viene calcolata come la sottrazione tra la retribuzione spettante e la cifra INPS lordizzata: 500€-276,21= 223,79€ che è la cifra a carico dell’azienda. Di conseguenza, i primi 3 giorni vengono indennizzati completamente dall’azienda, dal 4° al 20° giorno verrà indennizzato al 100% di cui 50% dall’INPS e il restante dall’azienda, dal 21° al 180° viene indennizzato al 100% di cui 66,6% dall’INPS e il restante dall’azienda.
Dal 180° giorno al raggiungimento del comporto, non spetterà nessuna retribuzione.
L’indennità di malattia a carico dell’INPS non concorre alla base imponibile per il calcolo contributivo. Nell’ipotesi che l’INPS, per qualsiasi motivo, non riconosca la malattia nulla di quanto descritto è dovuto dal datore di lavoro.
La retribuzione della malattia per i dipendenti degli istituti di vigilanza privata.ultima modifica: 2021-04-13T16:55:47+02:00da ggiurata
Reposta per primo quest’articolo