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La corte costituzionale cancella parte dell’articolo 18 partorito dalla legge Fornero

La Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale in merito al licenziamento per giustificato motivo oggettivo connesso a ragioni economiche produttive ed organizzative regolato dalle modifiche introdotte dall’art.1. comma 42, della legge n. 92 del 2021 (Legge Fornero) sollevata dal Tribunale di Ravenna.

Quando si manifesta l’insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento opera la tutela reintegratoria (oggi non più facoltativa in seguito ad un ulteriore intervento correttivo della stessa Corte Costituzionale nel 2021). 

All’ordine di reintegrazione si affianca la condanna del datore di lavoro al pagamento di una indennità risarcitoria, parametrata all’ultima retribuzione globale di fatto per il periodo che intercorre dal licenziamento fino alla effettiva integrazione.

La previsione del carattere manifesto di una insussistenza del fatto presenta profili di irragionevolezza intrinseca, il requisito è anzitutto indeterminato, si presta ad incertezze applicative e può condurre a soluzioni difformi con conseguenti disparità di trattamento.

In conclusione, secondo la determinazione della Corte, la parola “manifesta” (che caratterizzava la insussistenza del fatto alla base del licenziamento oggettivo) va cancellata dall’articolo 18 legge 300/1970.

La corte costituzionale cancella parte dell’articolo 18 partorito dalla legge Forneroultima modifica: 2022-06-17T12:27:37+02:00da
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