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DETASSAZIONE “SI”, DETASSAZIONE “NO”

Per la mancata presenza della voce detassazione, ho il sospetto che i sindacati rappresentativi presenti in azienda non abbiano versato l’accordo all’Ispettorato del lavoro.
Se è così si consiglia agli iscritti dei sindacati firmatari di CCNL  di cancellarsi in massa dai questi sindacati, perché così facendo non hanno tutelato nessun lavoratore. L’entrata in vigore della legge 28 -12. 2015 n.208 è entrata in vigore il 01.01.2016

LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016). (15G00222) (GU Serie Generale n.302 del 30-12-2015 – Suppl. Ordinario n. 70)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2016, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 20, 671, 678, 684, 735, 837 e 838 che entrano in vigore il 30/12/2015 e delle disposizioni di cui ai commi 172, 173, 174, 175 e 569 che entrano in vigore il 31/12/2015.

Con LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208  le aziende, TUTTE, sono tenute a iscrivere nel modello unico (ex CUD) la restituzione delle somme irpef trattenute in busta paga.
La scadenza della certificazione unica ex CUD è il 31 marzo di ogni anno (era il 28 febbraio fino al 2016).
<<“Gli accordi collettivi contenenti gli indicatori degli incrementi, per essere validi, devono essere depositati presso l’Ispettorato del lavoro e firmati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle rappresentanze sindacali aziendali o unitarie; ai contratti deve essere allegata un’autodichiarazione di conformità, ed un eventuale piano di coinvolgimento dei dipendenti nell’organizzazione aziendale.>>”
entrando nel particolare:

Detassazione premi di produttività 2017: requisiti

L’importo detassabile è pari a un massimo di 3.000 euro (il limite 2016 era pari a 2.000 euro), ma è innalzato a 4.000 euro per i dipendenti di aziende che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro (in precedenza il limite ammontava a 2.500 euro).
Sono detassabili i premi che presentano i seguenti requisiti:
I premi detassabili devono dunque comportare miglioramenti misurabili e verificabili in modo obiettivo, tramite indicatori numerici o altri indicatori appositamente individuati, secondo criteri che possono consistere:
  1. In parole semplici, per applicare la detassazione è necessario che, nell’arco di un periodo congruo (definito nell’accordo collettivo), sia realizzato l’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione richiamati dalla legge e che l’incremento possa essere verificato attraverso indicatori definiti dalla stessa contrattazione collettiva.
  2. Gli accordi collettivi contenenti gli indicatori degli incrementi, per essere validi, devono essere depositati presso l’Ispettorato del lavoro e firmati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle rappresentanze sindacali aziendali o unitarie; ai contratti deve essere allegata un’autodichiarazione di conformità, ed un eventuale piano di coinvolgimento dei dipendenti nell’organizzazione aziendale.
  3. Il deposito dei contratti deve avvenire entro 30 giorni dalla sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità dell’accordo medesimo alle disposizioni contenute nella normativa.

Leggi articolo 2

IL Segretario Regionale UNAL Sardegna

DETASSAZIONE “SI”, DETASSAZIONE “NO”ultima modifica: 2017-04-18T17:00:50+02:00da
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