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La prova del pagamento della retribuzione, una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro, spetta al datore di lavoro. Lo ribadisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10663/2024.

I giudici riprendono l’orientamento consolidato e affermano che la prova del pagamento è a carico del datore, chiamato a fornire la documentazione idonea dei pagamenti effettivamente eseguiti quando non può avvalersi della normale documentazione liberatoria, rappresentata dalle buste paga firmate dall’accipiente.
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La prova del pagamento della retribuzione, una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro, spetta al datore di lavoro. Lo ribadisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10663/2024.ultima modifica: 2024-04-30T15:44:49+02:00da
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