VIGILANZA PRIVATA NUOVE MODALITÀ APPLICATIVE DEL RIPOSO GIORNALIERO NEL CCNL

Firmata, il 15/5/2014, tra Aniv, Assiv, Assvigilanza, Univ, Agci, LegaCoop-Servizi e Federlavoro e Servizi-Confcooperative con Fisascat-Cisl e Filcams-Cgil, un’intesa sulle modalità applicative del riposo giornaliero di cui all’art. 72 del vigente CCNL per i Dipendenti da Istituti ed Imprese della Vigilanza Privata e dei Servizi Fiduciari.

L’accordo, di natura transitoria e sperimentale, nelle more della contrattazione di secondo livello, ha effetti fino al 31 dicembre 2015.
L’intesa, in  particolare, stabilisce che, fermo restando quanto previsto dal citato art. 72 del CCNL, ulteriori riposi giornalieri di durata non inferiore a 9 ore consecutive ogni 24 ore potranno essere assegnati al lavoratore, salvo suo rifiuto, sino ad un numero massimo di 30 volte nel corso di un anno solare con il riconoscimento di un incremento dell’indennità prevista dal 4° comma dell’articolo in parola che sarà, nel caso il riposo non sia recuperato entro i trenta giorni successivi:
– del 45% dal 13° al 20° riposo frazionato;
– del 48% dal 21° al 20° riposo frazionato.
Si è altresì stabilito che, quando il lavoratore sarà impiegato a svolgere le attività di cui all’art. 256 bis del R.D.6/5/1940 n. 635, al Decreto del Ministero dell’Interno 15/9/2009 n., del D.L. 27/7/2005, n. 144 (convertito), nonché al Decreto del Ministero dell’Interno 28/12/2012 n. 266 , al fine di assicurare il regolare svolgimento di tali attività considerate di sicurezza complementare-sussidiaria a quelle svolte dalla forza pubblica, allo stesso potranno essere assegnati un numero di riposi giornalieri di durata non inferiore a 9 ore consecutive ogni 24 ore per un numero di volte compreso tra le 31 e le 48 in ragione di anno solare e salva la volontarietà. In tali casi, l’incremento dell’indennità prevista dal citato 4° comma dell’art. 72 del C.C.N.L., dovuta qualora il recupero delle ore mancanti al raggiungimento delle 11 ore di riposo non godute nell’arco delle 24 ore non avvenga entro i trenta giorni successivi, sarà pari al 50%.
Viene precisato che, in ogni caso, il limite mensile pro capite di cui al comma 2 dell’art.72 del C.C.N.L. è pari a 5 volte.
In occasione del confronto propedeutico alla formalizzazione dell’intesa si procederà anche  ad una verifica in ordine alla applicazione della parte speciale riferita ai servizi fiduciari del CCNL sottoscritto il 22 gennaio 2013.

VIGILANZA PRIVATA NUOVE MODALITÀ APPLICATIVE DEL RIPOSO GIORNALIERO NEL CCNLultima modifica: 2014-07-01T12:19:33+02:00da ggiurata
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