QUATTORDICESIMA MENSILITA’: ENTRO IL 15 LUGLIO DEVE ESSERE CORRISPOSTA AI LAVORATORI

Cosi come prevede l’art. 117 del contratto collettivo nazionale della vigilanza privata, quest’anno non farò sconti a nessuno, nel senso che, qualsiasi Istituto di vigilanza dove l’UNAL è presente, che non rispetterà il termine del 15 luglio, sarà oggetto di esposto e destinatario dell’attivazione della procedura di raffreddamento e conciliazione. Francesco Pellegrino Segretario Generale Nazionale dell’UNAL

L’esposto te lo strappano dalle mani

Infatti non solo non hanno ancora provveduto a consegnare le divise estive alle gpg, nonostante i colloqui telefonici e le richieste in merito inviate a mezzo pec all’Istituto, che credendo di aggirare il problema, stà facendo firmare alle proprie gpg una dichiarazione in cui risulta che negli anni recenti ha consegnato regolarmente le divise, e la cosa grave che le … Continua a leggere

Bancarotta fraudolenta da 100 milioni: arrestati tre imprenditori

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Crac da 100 milioni della Securpol a Roma arrestati tre imprenditori Bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata e operazioni dolose da falso in bilancio.

A seguito delle capillari indagini delle Fiamme Gialle, la Procura della Repubblica ha richiesto ed ottenuto l’8 giugno scorso dal Tribunale di Mantova il fallimento di altra società immobiliare di cui Muto è socio ed amministratore unico – la “Immobiliare Edera srl“.

Le verifiche. I militari del nucleo di Polizia Tributaria hanno eseguito una serie di approfonditi accertamenti che avrebbero consentito di ricostruire le intere vicende dell’azienda. L’esito degli accertamenti condotti ha consentito in particolar modo di mettere in luce l’esistenza di una importantissima operazione finanziaria che ha condotto alla distrazione dalle casse della società fallita, ad opera dello stesso Muto, della complessiva somma di € 3.878.750. Al figlio e a collaboratore del 72enne sono stati concessi i domiciliari. Vincoli che furono poi confermati sia dal Tar della Lombardia (nel 2011) che dal Consiglio di Stato (nel 2012).

I falsi bilanci. Dalle indagini, poi, emergerebbe che Muto abbia predisposto dei bilanci falsi della “Le Costruzioni”, nascondendo le rilevanti perdite di esercizio maturate nel tempo. Lo scopo sarebbe stato quello di mantenerla in vita e per far ciò sarebbero state esposte nei bilanci dei crediti verso clienti ormai non riscuotibili da tempo: si parla di circa 821 mila euro.

In particolare, gli imprenditori hanno dapprima trasferito alla Futura 2011 S.r.l.il capitale sociale delle numerose società del Gruppo Securpol, quindi hanno provveduto ad un completo depauperamento delle stesse, trasferendo in locazione alla newco Securpol Group S.r.l. tutti i rami di azienda attivi, a fronte di un corrispettivo che, oltre ad essere stato in seguito ridotto, non è stato, in parte, neanche percepito dalla locatrice. Gli accertamenti condotti dalle Fiamme Gialle hanno evidenziato nello specifico come la predetta società avesse conseguito imponenti perdite d’esercizio fin dall’anno 2012 (rispettivamente per € 236.526 nell’anno 2012, per € 51.443,00 nell’anno 2013, per € 3.522.643 nell’anno 2014 e per € 834.309 nell’anno 2015) ed avesse altresì accumulato una enorme esposizione debitoria oscillante tra € 19 milioni e € 21,5 milioni (principalmente nei confronti di banche, fornitori ed Erario) che avevano determinato un passivo di quasi € 22 milioni nel 2012, € 20 milioni nel 2013, € 17,5 milioni nel 2014 e nel 2015 ed € 13,7 milioni nel 2016. L’attività di indagine, effettuata attraverso meticolosi rilevamenti contabili e indagini bancarie e mediante la ricostruzione di complesse operazioni societarie straordinarie, ha consentito di accertare le condotte illecite perpetrate dagli amministratori pro-tempore della Futura 2011 S.r.l., utilizzata come bad company al solo fine di compiere operazioni in danno dei creditori, che hanno portato all’inevitabile fallimento della società. La società, inoltre, aveva accumulato un’enorme esposizione debitoria, a cavallo tra il 2010 e il 2013, che oscillava tra i 15,3 e i 24,4 milioni (principalmente nei confronti di banche, fornitori ed Erario).

FONTE: http://algheronewsgroup.com/2017/06/22/bancarotta-fraudolenta-da-100-milioni-arrestati-tre/

ATTENZIONE : LAVORATORI DIPENDENTI

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Ho sempre avvisato i lavoratori del pericolo di inadempienza da parte del proprio datore di lavoro nella sua figura di sostituto di Imposta, e di come fosse possibile tutelarsi. Infatti a conferma di ciò:

Se il datore di lavoro non ha effettuato la trattenuta alla fonte il lavoratore è tenuto a pagare di nuovo l’Irpef sulla busta paga nonostante abbia ricevuto lo stipendio al netto delle imposte.
È quanto chiarito dalla Cassazione in una recente ordinanza Cass. ord. n. 12113/2017 del 16.05.2017.

Fate buon uso di questo Articolo

Fonte:  La Legge Per Tutti.  Pubblicato il 1 giugno 2017. “Lo sai che?”

 { Senza ritenuta alla fonte, il dipendente paga due volte le tasse }

Se il datore di lavoro non paga le tasse per conto del dipendente, attraverso il meccanismo della ritenuta alla fonte, sarà quest’ultimo a doverle pagare. Questo perché, per la legge, sia il sostituto d’imposta (ossia il datore di lavoro) che il sostituito (ossia il lavoratore) sono responsabili in solido in caso di mancato versamento delle imposte da parte del primo. E ciò vale anche per i redditi da lavoro dipendente. È quanto chiarito dalla Cassazione in una recente ordinanza [1] che non poche critiche potrebbe sollevare. Ma procediamo con ordine e vediamo perché, senza ritenuta alla fonte, il dipendente paga due volte le tasse.

Quando un dipendente, assunto presso un’azienda, riceve la propria busta paga, ottiene l’importo già al netto delle tasse. Queste infatti vengono trattenute dal datore di lavoro e da lui versate all’erario per conto del primo. È il cosiddetto meccanismo della ritenuta alla fonte. Potrebbe però capitare che, nonostante il versamento dello stipendio al lavoratore al netto delle imposte, il datore non completi poi i suoi impegni e non restituisca allo Stato le imposte trattenute sulle varie buste paga. È vero: l’illecito lo commette l’azienda (non avendo effettuato la ritenuta alla fonte); tuttavia – secondo l’interpretazione sposata sino ad oggi dalla Cassazione – il dipendente è responsabile in solido con il primo. In altre parole, l’Agenzia delle Entrate può richiedere a quest’ultimo il pagamento delle tasse benché abbia già ricevuto una busta paga decurtata degli importi dovuti al fisco a titolo di Irpef. Con una conseguenza abbastanza banale e discutibile: il dipendente viene così costretto a pagare due volte le tasse.

In materia esiste anche qualche precedente di segno contrario e più favorevole al sostituto d’imposta. Ma si tratta, per lo più, di tribunali di primo e secondo grado. Secondo tali interpretazioni, il dipendente è responsabile in solido con l’azienda per il mancato versamento d’imposta solo quando riceve la busta paga al lordo dell’Irpef, mentre quando gli importi accreditati sul conto sono già stati decurtati delle tasse allora non si avrebbe responsabilità in solido (leggi Ritenute non versate: che fare?). Come dicevamo, però, la Cassazione è più favorevole alla tesi opposta, che vede l’Agenzia delle Entrate legittimata a richiedere il pagamento dell’Irpef sui redditi di lavoro dipendente tanto al lavoratore quanto al suo datore.

Perché mai il lavoratore sarebbe costretto a pagare due volte le tasse, specie se per una colpa non propria? Secondo la giustificazione fornita dalla Suprema Corte, egli ha sempre la possibilità di rivalersi contro l’azienda e, facendole causa, chiedere la restituzione delle somme che ha dovuto versare allo Stato a titolo di imposte sul proprio reddito. Non si considera però che difficilmente – specie nelle piccole realtà imprenditoriali – il lavoratore inizia un contenzioso con chi lo ha assunto se non quando i rapporti tra le parti sono ormai pregiudicati e incancreniti.

Dunque, se l’azienda non paga le tasse per conto del dipendente perché, pur avendo eseguito la ritenuta alla fonte, non ha materialmente versato tali importi allo Stato (evidentemente incamerandoli per sé), a doverle versare è lo stesso lavoratore. Che così riceverà una busta paga due volte più bassa: la prima perché ha subìto la ritenuta alla fonte, la seconda perché ha dovuto anticipare il pagamento dell’Irpef al posto del proprio datore.

Il lavoratore dipendente può, in definitiva, essere chiamato dall’Agenzia delle entrate a pagare nuovamente le imposte sul suo reddito, se il datore di lavoro non versa all’Erario le ritenute effettuate [2].

note

[1] Cass. ord. n. 12113/2017 del 16.05.2017.

[2] Ciò perché l’obbligo di ritenuta del sostituto d’imposta (il datore di lavoro), di cui all’art. 64, co. 1, dpr. 600/1973, non esclude che anche il sostituito (lavoratore) debba ritenersi già originariamente obbligato solidale al pagamento dell’imposta e, quindi, soggetto ad accertamento e poi riscossione per le imposte poi effettivamente non versate dal sostituto, salvo il diritto di regresso.

Il Segretario Regionale dell’UNAL SARDEGNA