TRASPORTO DELL’ARMA SUI MEZZI PUBBLICI

Art. 33 Fermo restando quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia di detenzione di armi nonché di tutela dell’ordine democratico e della sicurezza pubblica, è vietato portare con sé sui treni e nei veicoli armi da fuoco cariche e non smontate. Le munizioni di dotazione devono essere tenute negli appositi contenitori e accuratamente custodite. Il divieto di cui al comma … Continua a leggere