Quando un’impresa fallisce, i debiti vengono catalogati e pagati secondo una specifica procedura da avviarsi in Tribunale, detta “procedura fallimentare” o “fallimento”.
Il Tribunale nomina un curatore fallimentare, ossia un professionista (generalmente un commercialista o un avvocato) con il compito di gestire il fallimento.
Il curatore ha in particolare il compito di curare tutte le comunicazioni con i creditori ed il Tribunale, redigere un elenco dei debiti e dei crediti dell’impresa, vendere i beni della stessa e ripartirne il ricavato.
Chi è creditore dell’impresa fallita, per portare a conoscenza del creditore il proprio credito, deve presentare una richiesta al Tribunale detta “domanda di insinuazione al passivo”.
Tale domanda può essere presentata dal creditore personalmente o a mezzo di un legale e sarà valutata dal curatore e dal Tribunale per stabilire se le somme in essa indicate sono effettivamente dovute.
Domanda
La domanda deve contenere:
– la richiesta di essere ammessi al passivo (non servono formule particolari, ma è importante è indicare la natura del credito, la causa del credito, gli importi dovuti, i documenti che fondano il credito, l’azienda fallita, l’azienda creditrice, il tribunale che cura la procedura fallimentare;
– i documenti che provano l’esistenza del credito (per es.: buste paga, CUD, dichiarazioni dell’azienda, ecc.);
Quando presentata dal lavoratore, in particolare, la domanda dovrà indicare quanto gli spetta a titolo di retribuzione e/o di TFR come segue:
– retribuzioni: sarà opportuno precisare i singoli importi ed il periodo di paga di riferimento (ad es. retribuzione relativa al mese di dicembre 2015: € 1.000,00), avendo cura di calcolare il relativo importo al netto delle trattenute previdenziali ed al lordo di quelle fiscali. In pratica, sarà necessario detrarre dalla retribuzione lorda indicata nella busta paga la percentuale di trattenuta previdenziale, indicata sempre nelo stesso documento e che generalmente ammonta al 9,19%.
– TFR: sarà opportuno indicarlo separatamente alle altre somme, in modo che sia ben distinguibile. L’importo andrà indicato al lordo, come risultante dalla relativa busta paga.
Nella domanda di ammissione al passivo fallimentare i crediti da lavoro dipendente vanno esposti al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali. La ragione di una tale esposizione deriva dal fatto che il curatore fallimentare, essendo sostituto d’imposta, provvederà autonomamente al versamento delle ritenute fiscali, mentre saranno gli istituti previdenziali a chiedere le ritenute previdenziali.
La domanda deve quindi essere inviata, come file allegato scansionato in pdf,esclusivamente sulla PEC (posta elettronica certificata) del curatore.
Insieme al file contente la domanda devono essere anche allegati i documenti che provano il credito e l’attestazione di conformità degli stessi agli originali.
Questa attestazione è, in pratica, una dichiarazione del creditore che può essere così formulata: “il sottoscritto DICHIARA sotto la propria responsabilità che le copie dei documenti inviati a mezzo PEC e indicati nell’elenco sopra redatto SONO CONFORMI ALL’ORIGINALE.”.
È obbligatorio infine allegare una copia del documento d’identità.
Se i documenti che provano il credito sono rappresentati da cambiali e assegni devono essere depositati in originale presso la cancelleria del Tribunale entro il giorno dell’udienza.
Le domande inviate a mezzo posta ordinaria o consegnate in forma cartacea ala cancelleria del Tribunale non verranno considerate.
Nella domanda deve essere indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata sul quale ricevere tutte le comunicazioni.
Considerando la complessità della procedura e la necessità di possedere un indirizzo pec, si consiglia l’assistenza di un professionista, al fine di evitare errori o mancanze.
I crediti da lavoro si dicono privilegiati, in quanto, essendo necessari per il sostentamento del lavoratore, hanno precedenza nel loro pagamento rispetto agli altri crediti.
Termine
La domanda di insinuazione al passivo deve essere presentata entro i 30 giorni precedenti la data di udienza di verifica del passivo, che viene comunicata generalmente dal curatore a tutti i creditori che risultano dalle scritture contabili.
Se il creditore per qualsiasi motivo non ha avuto notizia della data dell’udienza di verifica del passivo, può comunque presentare la domanda di insinuazione, che sarà però definita “tardiva” o “ultratardiva”, a secondo del momento in cui viene depositata.
La domanda tardiva è quella presentata a meno di 30 giorni dall’udienza di verifica del passivo e, comunque, non oltre dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo. Essa darà comunque diritto di partecirare alla distribuzione delle somme.
Le domande ultratardive sono invece quelle presentate successivamente ai 12 mesi dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo.
In questo caso la domanda non potrà più essere ammessa e il credito sarà perso, salvo che il creditore non provi che il ritardo non è dipeso da sua colpa, una prova però molto difficile da fornire.
FAC SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO
TRIBUNALE CIVILE DI *****
– sezione fallimentare –
istanza di ammissione allo stato passivo
Il sottoscritto SIG. ******, residente in ****** via ****** PEC ***** c.f. ****** , ed ivi domiciliato ai fini del presente procedimento, in forza di mandato rilasciato in calce al presente atto;
all’ill.mo dott. …. nominato curatore
del fallimento n **/***** della società *****
Ill.mo Curatore
Premesso che
1 – In data gg/mm/aaaaa, il ricorrente è stato assunto presso la società **** giusta contratto di assunzione di pari data [all. 1], con la qualifica di **** per compiti di ****; lo stesso veniva inquadrato al livello ****.
2 – Con raccomandata del ****, ricevuta il **** [all. 2], la società datrice di lavoro comunicava il licenziamento al proprio dipendente. La stessa qualificava il licenziamento per ‘giustificato motivo’, a seguito di “soppressione della sua posizione di lavoro”.
3 – Durante tutto il corso dello svolgimento del lavoro, il sgi **** ha percepito soltanto le retribuzioni di **** [all. 3, 4 e 5], per un totale di ****. Null’altro è stato mai erogato al ricorrente, né a titolo di arretrati, né di indennità di preavviso, né di festività, né di tredicesima, né di quattordicesima, né di T.F.R.!
4 – Con lettera racc. a.r. del **** [all. 6], il lavoratore chiedeva all’ex datore di lavoro le retribuzioni arretrate, la tredicesima per gli anni **** il TFR, le festività, le mensilità ****. A tale intimazione, la società, riconoscendosi tuttavia debitrice, informalmente manifestava le proprie difficoltà economiche, invitando il sottoscritto a pazientare, per consentire all’azienda di poter predisporre il proprio riassetto finanziario. Ma ai labili contatti telefonici, la ditta non ha fatto più alcun seguito.
5 – Il ricorrente pertanto accredita le seguenti somme (come da allegato prospetto):
****
****
La somma totale da liquidarsi, pertanto, risulta pari ad ****
Premesso
Tutto ciò premesso, il ricorrente
Chiede
Che il predetto credito venga ammesso allo stato passivo in via privilegiata in quanto credito di lavoro per la somma di € ****.
Si allega prospetto esplicativo relativo ai calcoli effettuati.
Allegati come da indice
Con osservanza
Luogo, firma