TFR in busta paga Qu.I.R, dal 1° luglio 2018 si ritorna alla disciplina ordinaria

TFR in busta paga Qu.I.R, termina il periodo sperimentale al 30 giugno 2018. Ricordiamo che il Qu.I.R. consente ai lavoratori dipendenti del settore privato di percepire mensilmente il TFR in busta paga, sottoponendolo a tassazione ordinaria. Visto il fallimento di questa misura, si prevede che non ci sarà la proroga, quindi dal 1° luglio si tornerà alla disciplina ordinaria, che prevede … Continua a leggere

Servizi di sicurezza sussidiaria: Commissioni esaminatrici entro il 30 Giugno

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Federsicurezza

Breve ripassino preliminare sulla formazione professionale delle guardie giurate che operano servizi di sicurezza sussidiaria (art. 6 del DM 154/2009): serve un corso e il superamento di un esame dinnanzi alle apposite Commissioni. Poiché la prassi applicativa ha generato ritardi che hanno portato a deroghe (di carattere eccezionale), il Ministero dell’Interno ha emanato una circolare esplicativa e un calendario serrato per sanare le situazioni sospese o irregolari. Vediamo il dettaglio.

1) Per prestare i servizi di sicurezza sussidiaria a bordo di mezzi di trasporto (navi, treni), l’autorità competente all’abilitazione è il Prefetto della sede del concessionario;

2) se il richiedente non ha già la licenza ex art. 134, deve chiederla e (una volta verificati i requisiti ex 154/2009) richiedere la specifica abilitazione. E’ competente il Prefetto della sede legale della società;

3) per approvare le modalità di svolgimento dei servizi di sicurezza sussidiaria è competente il Questore della provincia dove il soggetto ha ottenuto la licenza ex art 134 (per ambiti extraprovinciali operando d’intesa con gli altri Questori coinvolti);

4) la commissione è un organo permanente (non si riunisce dunque solo su richiesta), si tiene nella provincia della sede dell’Istituto o nella struttura dove si espleteranno i servizi;

5) la circolare fornisce dettagliate indicazioni sulla composizione della commissione e sul reperimento dei soggetti competenti;

6) quanto alle tempistiche:

– entro il 30 giugno dovranno essere formate le Commissioni;

– nei successivi 15 giorni le Prefetture dovranno invitare gli Istituti di Vigilanza che già erogano questi servizi a sottoporre il personale interessato ad esame;

 entro 30 giorni dalla costituzione, le Commissioni dovranno formalizzare i calendari di esame, che dovranno essere compresi tra il 15 settembre e il 30 novembre prossimi.

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Vigilanza privata con il gps: il Garante chiede tutele

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Garante privacy ha dato il via libera alla geolocalizzazione, attraverso smartphone e tablet, del personale di una società che effettua servizi di vigilanza privata e trasporto valori, ma ha prescritto misure a tutela della riservatezza dei lavoratori. Con l’applicazione installata sui dispositivi mobili si intende garantire la sicurezza delle pattuglie e l’ottimizzazione delle assegnazioni e distribuzioni degli interventi econsentirà di inviare segnali di allarme in caso di pericolo. I dati di geolocalizzazione raccolti, le coordinate del dispositivo e la velocità del veicolo saranno conservati per un periodo non superiore alle 24 ore, fatte salve speciali esigenze, e il trattamento dati dovrà cessare al termine dell’attività lavorativa con la riconsegna a fine servizio dei dispositivi da parte dei dipendenti. Le guardie dovranno attivare l’applicazione mediante codice identificativo e password fornita dalla centrale operativa. Le guardie giurate non saranno direttamente identificate dal sistema e l’accesso in tempo reale ai dati di localizzazione effettuato dal personale autorizzato della centrale operativa sarà previsto solo in caso di necessità ed emergenza. L’Autorità ha ritenuto il trattamento dei dati che la società intende effettuare lecito, necessario e proporzionato, anche in considerazione della specifica disciplina che prevede l’adozione di peculiari misure tecniche di controllo con geolocalizazione per il trasporto dei dipendenti decorso un dato periodo di inattività dell’operatore sul monitor della centrale operativa. I dati raccolti dal sistema potranno essere consultati dagli addetti alla centrale operativa e dalla direzione informatica della società muniti di apposite credenziali e profili autorizzativi, in particolare per l’estrazione dei dati. A ulteriore tutela dei dipendenti sarà escluso l’utilizzo dei dati per finalità di controllo dei lavoratori o per scopi disciplinari. La società dovrà fornire alle guardie un’idonea informativa che consenta l’esercizio dei diritti. In conformità a quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori la società si è impegnata a procedere alla convocazione delle rappresentanze sindacali per sottoscrivere uno specifico accordo o, in mancanza di questo, ad acquisire l’autorizzazione del competente organo del Ministero del Lavoro.

Comunicato Stampa Garante Privacy