Le guardie giurate sui treni ed altri mezzi pubblici, ecco come devono portare le armi.

Ritorniamo nuovamente su questo argomento: Il Sindacato UNAL fà chiarezza sull’argomento, in quanto tanti tuttologi inesperti in materia dicono su questo di tutto e di più. Per l’art. 33 del DPR 753/1980:”Fermo restando quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia di detenzione di armi nonché di tutela dell’ordine democratico e della sicurezza pubblica, è vietato portare con sé sui treni e … Continua a leggere

Scadenza porto dell’arma

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PUBBLICATO IL 26.06.2020
La loro validità, infatti, è prorogata fino a 90 giorni dopo la fine dello stato di emergenza – ossia 31 luglio, salvo proroghe – pertanto, allo stato, sino al 29 ottobre 2020 compreso.
 
Scadenza porti d’arma al 29 ottobre
La situazione particolare delle licenze di porto d’arma è proprio nella duplice natura del documento: infatti, la licenza è composta dalla licenza vera e propria (il tagliando separato e bollato) e il libretto di porto d’armi che contiene la fotografia e le generalità del titolare.
 
Il dipartimento dunque precisa che per la licenza vide l’articolo 103: dunque la scadenza è prorogata di 90 giorni dalla fine del periodo di emergenza sanitaria, fissata dal Governo al 31 luglio.
 
Quindi la scadenza è fissata per il 29 ottobre. Invece, per il libretto la scadenza è quella prevista dall’articolo 104, come per tutti i documenti di riconoscimento, cioè il 31 agosto.
 
In conclusione, si legge nella circolare, dal 31 agosto in poi si potrà continuare ad acquistare, detenere e praticare l’attività con le armi in attesa del rinnovo.
 
Visto che il libretto può essere sostituito dalla carta d’identità (o altri documenti con foto rilasciati da un’amministrazione dello Stato) nella sua funzione d’identificare la persona, farà fede la licenza, la cui validità è prorogata fino al 29 ottobre 2020.
 

PORTO D’ARMI: SI TORNA ALLE CERTIFICAZIONI SANITARIE SEMPLIFICATE

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Il 14 settembre 2018 entra in vigore un decreto che sbloccherà la procedura semplificata per il rilascio delle certificazioni sanitarie per il riconoscimento del porto d’armi.

Il nodo normativo, creatosi a seguito del ricorso al Tar della porto d'armiregione Lazio, negli ultimi anni ha reso molto più difficile la procedura per il rilascio della certificazione medica utile al rilascio e al rinnovo Con questo nuovo decreto legge, portato avanti dalle diverse associazioni di categoria tramite l’interessamento della senatrice Anna Cinzia Bonfrisco e del sottosegretario Nicola Molteni (entrambi della Lega), tutto tornerà come prima.

I medici legali potranno tornare di nuovo a rilasciare le certificazioni sanitarie per il rilascio del porto d’armi, anche al di fuori delle strutture medico sanitarie in cui svolgono servizio.

Buone notizie quindi per i cacciatori, ma anche per le agenzie di vigilanza private, che con il ricorso al Tar erano stati penalizzati sia sul piano burocratico, più lungo e complicato, ma anche su quello economico.

L’interesse della senatrice Bonfrisco per la risoluzione di questo nodo burocratico è sorto soprattutto per non ritrovarsi con un’emergenza sicurezza in tutte quelle postazioni sensibili come ospedali, aeroporti, stazioni e tribunali. Con la vecchia procedura, infatti, le Asl faticavano a rilasciare le certificazioni sanitarie necessarie, e di conseguenza anche i rilasci del porto d’armi era più lento, costoso e macchinoso.

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/09/08/18G00127/sg

 

Porto d’armi: se non nascoste in luogo sicuro, è reato di omessa custodia

“I poteri discrezionali concessi all’amministrazione della p.s. dagli articoli 39 e 43 del t.u.l.p.s. (rispettivamente per il divieto di detenzione di armi e munizioni, e per la revoca della licenza di porto d’armi) non hanno natura e finalità sanzionatorie. Non implicano necessariamente un giudizio d’illiceità sui comportamenti dell’interessato; e non hanno come presupposto necessario che quei comportamenti siano stati giudicati illeciti in sede penale … Continua a leggere