AFFITTO DEL RAMO D’AZIENDA

Suprema Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza n. 2874 del 7 febbraio 2008

Affitto del ramo d’azienda per far perdere la tutela del posto di lavoro prevista dalla legge

 

Prevista la reintegrazione in azienda: nulli gli espedienti in frode alle garanzie anti-licenziamento

 

Con sentenza del 7 febbraio 2008, n. 2874, la sezione lavoro della Suprema Corte di Cassazione ha confermato la reintegra disposta negli inferiori gradi di giudizio di 6 lavoratrici di una società cedente poiché aveva rilevato che la società aveva effettuato il passaggio delle stesse ad altra azienda con meno di quindici dipendenti solo per far perdere loro le tutele di cui all’art. 18 della L. n. 300 del 1970.
Per la Cassazione, se così effettuato, il passaggio delle stesse ad altra azienda nella forma dell’affitto di un ramo della stessa configura un atto in frode alla legge e quindi nullo.

Fatto e diritto
Sei lavoratrici si sono rivolte al Giudice del lavoro per far dichiarare nullo il contratto di affitto d’azienda che la società datrice di lavoro aveva stipulato con altra azienda allo scopo di far perdere alle stesse la tutela di cui all’art. 18 della L. n. 300 del 1970.
Il giudice, accertati i fatti, stabiliva al riguardo la reintegra delle ricorrenti nei posti di lavoro nonché il risarcimento dei danni in favore delle stesse, mediante versamento di un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegra e al versamento dei relativi contribuiti assistenziali e previdenziali, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
Contro tale decisione l’azienda cedente ricorreva in appello affermando che la sentenza era viziata da ultrapetizione per aver ritenuto che il contratto di affitto di azienda costituisse contratto in frode alla legge, male valutando le reali richieste delle attrici e che il primo giudice, violando il disposto dell’art. 1344 c.c., aveva erroneamente ritenuto che l’art. 18 della legge n. 300/1970, fosse una norma imperativa che potesse sorreggere il ricorso al disposto stesso.
Anche la società cessionaria subentrata alla cedente proponeva autonomo appello, lamentando l’ultrapetizione di cui sopra nonché la natura non vincolante, ai fini dell’art. 1344 c.c., del disposto dell’art. 18 citato. Evidenziava, poi, che male era stato valutato, nei suoi confronti, il cd. requisito numerico di cui allo stesso art. 18 al momento dei fatti nonché il contegno delle parti coinvolte nella cessione, improntato sempre a correttezza e buona fede, ponendo anch’essa in risalto il fatto che già nel corso delle trattative si era fatto cenno ad una possibile eccedenza di personale di un punto di vendita.
Dopo aver analizzato nel merito la vicenda ed in specie il coinvolgimento delle singole società, la Corte d’Appello accertava la sussistenza di un contratto in frode alla legge nell’affitto di ramo di azienda a danno delle lavoratrici.
Così, respinti gli appelli della società cedente e cessionaria, la Corte d’Appello respingeva altresì l’appello incidentale delle lavoratrici concernente la indennità sostitutiva della reintegrazione, rilevando che difettavano i presupposti «in assenza di una qualche quantificazione ed indicazione al riguardo» che consentisse «alla Corte di definire detto contesto».
Società cedente e cessionaria sono ricorse in Cassazione.

La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, avendo rilevato l’espediente attuato dalla società cedente, ha confermato la reintegra disposta negli inferiori gradi di giudizio delle stesse 6 lavoratrici in quanto il passaggio delle stesse ad altra azienda nella forma dell’affitto di un ramo della stessa configura un atto in frode alla legge e quindi nullo.
Per la Cassazione, la frode alla legge in tema di affitto di ramo d’azienda non incide affatto sulla libertà economica riconosciuta all’iniziativa imprenditoriale dall’art. 41 della Costituzione .
Come affermato dalle Sezioni Unite della stessa Corte, infatti, «il contratto in frode alla legge è caratterizzato dalla consapevole divergenza tra la causa tipica del contratto prescelto e la determinazione causale delle parti indirizzata alla elusione di una norma imperativa». In sostanza «si tratta di contratto inficiato da nullità perché caratterizzato, nel suo insieme, da causa oggettivamente illecita, che postula la necessaria comunanza dell’intenzione fraudolenta, giacché attraverso un oggettivo collegamento strutturale e funzionale, è utilizzato un contratto tipico e permesso per realizzare un risultato vietato da norme imperative».
In altre parole, la frode alla legge funziona come clausola generale di tipizzazione delle condotte negoziali tenute in violazione di norme imperative, di guisa che, a seguito del combinato disposto della norma imperativa generale di cui all’art. 1344 c.c. e della norma imperativa speciale, vengono tipizzate non solo le violazioni dirette del precetto imperativo, ma anche le elusioni, gli aggiramenti e le violazioni mediate e indirette.
In tale quadro, non può in alcun modo disconoscersi la configurabilità di una frode alla legge posta in essere al fine di eludere la disciplina di cui alla L. 300 del 1970, art. 18, ricorrendo i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all’art. 1344 c.c.
Suprema Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza n. 2874 del 7 febbraio 2008

AFFITTO DEL RAMO D’AZIENDAultima modifica: 2008-02-10T17:25:00+01:00da ggiurata
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