CONTRATTO DI FORMAZIONE NON LEGITTIMO

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IL CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO NON E’ LEGITTIMO SE LA PERSONA ASSUNTA E’ GIA’ IN POSSESSO DELLA PROFESSIONALITA’ CHE DOVREBBE CONSEGUIRE –

Per mancanza della causa formativa (Cassazione Sezione Lavoro n. 19846 del 4 ottobre 2004, Pres. Mercurio, Rel. Celentano).


          Isabella M., in possesso del diploma di fisioterapista della riabilitazione, dopo avere lavorato per la S.r.l. Tivan – dapprima con contratto di collaborazione professionale autonoma, e successivamente con contratto di lavoro subordinato, durato tre mesi – è stata assunta alle dipendenze della stessa azienda con contratto di formazione e lavoro a tempo determinato per svolgere le stesse mansioni di fisioterapista prestate in base ai precedenti rapporti di lavoro; la qualifica da acquisire, indicata nel contratto di formazione, era la stessa avuta da Isabella M. durante il precedente rapporto di lavoro subordinato. Alla scadenza del contratto di formazione ella non è stata mantenuta in servizio. La lavoratrice ha chiesto al Pretore di Eboli di dichiarare la nullità del contratto di formazione e lavoro, nonché l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con ogni conseguente pronuncia a carico dell’azienda. Il Pretore ha accolto la domanda in quanto ha ritenuto che fosse stato fatto un uso distorto del contratto di formazione e lavoro, perché la professionalità da conseguire con esso era già posseduta dalla lavoratrice. Questa decisione è stata integralmente riformata, in grado di appello, dal Tribunale di Salerno, che ha giudicato conforme alla legge il contratto di formazione e lavoro; il Tribunale ha ritenuto che il titolo di studio posseduto dalla lavoratrice non fosse d’ostacolo alla sua assunzione con contratto di formazione e che il precedente rapporto di lavoro subordinato non fosse sufficiente, per la sua brevità, a far ritenere che la lavoratrice avesse raggiunto una soddisfacente e non migliorabile professionalità. Isabella M. ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione del Tribunale di Salerno per difetto di motivazione e violazione di legge.
          La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 19846 del 4 ottobre 2004, Pres. Mercurio, Rel. Celentano) ha accolto il ricorso confermando l’orientamento espresso nella sentenza del 1 luglio 1998 n. 6434, secondo cui la circostanza che il giovane lavoratore prima della stipulazione possieda già la professionalità oggetto della prevista formazione, rende il contratto privo della causa formativa. Nella sentenza di secondo grado – ha osservato la Corte – si è affermato che la durata trimestrale del precedente rapporto di lavoro non era sufficiente al raggiungimento di una “soddisfacente e non migliorabile capacità professionale”. Così argomentando – ha rilevato la Corte – i giudici di appello hanno chiaramente violato il disposto dell’art. 3 del d.l. n. 726/84, convertito nella L. 863/84, atteso che il concetto di “capacità professionale non migliorabile” è assolutamente estraneo alle finalità che stanno alla base della introduzione della disciplina sul contratto di formazione e lavoro. Ogni capacità professionale – ha osservato la Corte – è in astratto migliorabile, mentre il CFL si propone solo di fornire quella capacità minima sufficiente per la stipulazione di un contratto di lavoro ordinario in relazione ad una qualifica o livello; la circostanza che la signora M., in possesso del diploma di terapista della riabilitazione ottenuto nel 1988, aveva lavorato per la S.r.l. Tivan dall’8.1.1990 al 31.3.1990, svolgendo le mansioni di terapista e con inquadramento al sesto livello retributivo, come prevede il CCNL per il personale non medico della sanità privata, non poteva essere disattesa, con motivazione apodittica e gravemente insufficiente, con la considerazione che la precedente esperienza lavorativa era stata “solo genericamente riferita dalla M. senza nemmeno indicare le sue caratteristiche essenziali”; tanto più che nell’atto di appello la società Tivan non aveva contestato la sussistenza del pregresso rapporto di lavoro subordinato, né aveva ipotizzato un’utilizzazione della lavoratrice non corrispondente alla qualifica di assunzione. La Cassazione ha accolto il ricorso e ha rinviato la causa, per nuovo esame, alla Corte di Appello di Salerno

CONTRATTO DI FORMAZIONE NON LEGITTIMOultima modifica: 2007-05-18T10:30:00+02:00da ggiurata
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