ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMIL. E DI MATERNITA’ CONCESSI DAI COMUNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assegno per il nucleo familiare e assegno di

maternità concessi dai Comuni

Con la circolare 19 del 16/2/2009 l’Inps ha comunicato i nuovi importi delle

prestazioni sociali e dei limiti di reddito validi per l’anno 2009 relativi alle

prestazioni in argomento.

L’assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni

 

 

, da non

confondere con quello erogato dai datori di lavoro, è una prestazione particolare

che

 

 

spetta ai nuclei familiari con almeno tre figli minori con redditi molto

bassi

 

L’assegno è a carico del Comune di residenza ed è pagato dall’Inps.

L’assegno si ottiene a condizione che il nucleo non abbia redditi superiori a

determinati limiti. I redditi sono calcolati in base ai criteri stabiliti dall’Ise o

“redditometro”.

L’assegno può essere richiesto entro il 31 gennaio dell’anno successivo a

quello di riferimento.

 

 

I Comuni provvedono a ricevere, istruire e definire le

domande e a comunicare all’Inps i dati necessari per il pagamento.

Per poter ottenere l’assegno di sostegno l’interessato, oltre ad avere un

nucleo con almeno tre figli minori, deve possedere un Indicatore della

Situazione Economica (Ise) non superiore a un determinato limite.

L’assegno per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l’anno

2009 è pari, nella misura intera, a

 

 

Euro 128,89

Per le domande relative al medesimo anno, il valore Ise, con riferimento ai nuclei

familiari composti da cinque componenti, di cui almeno tre figli minori, è pari a

Euro 23.200,30

 

 

Assegno di maternità dei Comuni

 

 

è una prestazione concessa dal

Comune di residenza (e materialmente pagata dall’Inps) che viene riconosciuta

per legge alle donne non lavoratrici, non iscritte ad alcun fondo previdenziale. La

speciale prestazione è riconosciuta alle cittadine italiane e comunitarie residenti

in Italia o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno per ogni figlio

biologico e per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo.

L’assegno viene corrisposto per un massimo di cinque mensilità per ogni bambino

(quindi in caso di parto gemellare la prestazione si raddoppia).

L’assegno di maternità viene concesso alle seguenti condizioni

 

 

la madre non deve avere diritto ad altro trattamento economico di

maternità (nel caso in cui ne percepisca uno di importo inferiore,

viene corrisposta la differenza);

 

 

il nucleo familiare di appartenenza della madre non deve superare i

limiti di reddito stabiliti annualmente con il criterio Ise.

Il valore Ise, con riferimento ai nuclei familiari composti da tre componenti, da

tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza

affidamento avvenuti dal 1.1.2009 al 31.12.2009, è pari a

 

 

Euro 32.222,66

.

L’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le

nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal

1.1.2009 al 31.12.2009 è pari a

 

 

Euro 309,11 per complessivi Euro 1.545,55A

.

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza nel termine

perentorio di 6 mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso del bambino

adottato o in affidamento.

 

 

Ovviamente, per l’assegno per il nucleo familiare da erogare per il 2008, per

procedimenti in corso, continuano ad applicarsi i valori previsti per il medesimo

anno 2008 (importo mensile € 124,89 e valore Ise € 22.480,91).

 

 

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMIL. E DI MATERNITA’ CONCESSI DAI COMUNIultima modifica: 2009-02-01T12:00:00+01:00da ggiurata
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