Assegno per il nucleo familiare e assegno di
maternità concessi dai Comuni
Con la circolare 19 del 16/2/2009 l’Inps ha comunicato i nuovi importi delle
prestazioni sociali e dei limiti di reddito validi per l’anno 2009 relativi alle
prestazioni in argomento.
L’assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni
, da non
confondere con quello erogato dai datori di lavoro, è una prestazione particolare
che
spetta ai nuclei familiari con almeno tre figli minori con redditi molto
bassi
L’assegno è a carico del Comune di residenza ed è pagato dall’Inps.
L’assegno si ottiene a condizione che il nucleo non abbia redditi superiori a
determinati limiti. I redditi sono calcolati in base ai criteri stabiliti dall’Ise o
“redditometro”.
L’assegno può essere richiesto entro il 31 gennaio dell’anno successivo a
quello di riferimento.
I Comuni provvedono a ricevere, istruire e definire le
domande e a comunicare all’Inps i dati necessari per il pagamento.
Per poter ottenere l’assegno di sostegno l’interessato, oltre ad avere un
nucleo con almeno tre figli minori, deve possedere un Indicatore della
Situazione Economica (Ise) non superiore a un determinato limite.
L’assegno per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l’anno
2009 è pari, nella misura intera, a
Euro 128,89
Per le domande relative al medesimo anno, il valore Ise, con riferimento ai nuclei
familiari composti da cinque componenti, di cui almeno tre figli minori, è pari a
Euro 23.200,30
Assegno di maternità dei Comuni
è una prestazione concessa dal
Comune di residenza (e materialmente pagata dall’Inps) che viene riconosciuta
per legge alle donne non lavoratrici, non iscritte ad alcun fondo previdenziale. La
speciale prestazione è riconosciuta alle cittadine italiane e comunitarie residenti
in Italia o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno per ogni figlio
biologico e per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo.
L’assegno viene corrisposto per un massimo di cinque mensilità per ogni bambino
(quindi in caso di parto gemellare la prestazione si raddoppia).
L’assegno di maternità viene concesso alle seguenti condizioni
la madre non deve avere diritto ad altro trattamento economico di
maternità (nel caso in cui ne percepisca uno di importo inferiore,
viene corrisposta la differenza);
–
il nucleo familiare di appartenenza della madre non deve superare i
limiti di reddito stabiliti annualmente con il criterio Ise.
Il valore Ise, con riferimento ai nuclei familiari composti da tre componenti, da
tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza
affidamento avvenuti dal 1.1.2009 al 31.12.2009, è pari a
Euro 32.222,66
.
L’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le
nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal
1.1.2009 al 31.12.2009 è pari a
Euro 309,11 per complessivi Euro 1.545,55A
.
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza nel termine
perentorio di 6 mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso del bambino
adottato o in affidamento.
Ovviamente, per l’assegno per il nucleo familiare da erogare per il 2008, per
procedimenti in corso, continuano ad applicarsi i valori previsti per il medesimo
anno 2008 (importo mensile € 124,89 e valore Ise € 22.480,91).