SENTENZE G.P.G.


Giurisprudenza sulle G.P.G.



 


Norme giuridiche, estratti di sentenze che riguardano le Guardie Giurate


 


 


Porto d’armi Guardia Giurata


Le guardie particolari destinate alla vigilanza o alla custodia di proprietà mobiliari o immobiliari di enti pubblici o privati possono portare armi solo se munite della relativa licenza, la quale non è correlata o condizionata alla qualifica di guardia particolare e, pertanto, sottostanno agli stessi diritti e doveri che riguardano tutti i cittadini; ne consegue che la cessazione o la sospensione del rapporto di lavoro di guardia particolare non comporta di per sè la revoca della licenza prefettizia per la detenzione e il porto d’armi, né incide sulla sua validità (fattispecie in tema di condanna di una guardia giurata per il porto abusivo di due pistole e relative munizioni: guardia che era stata licenziata dall’istituto di vigilanza da cui dipendeva; la corte ha annullato la sentenza di condanna perché il fatto non costituisce reato). CASS – Cass., 03-04-1986 Caggi Riv. pen., 1987, 601 (m) r.d. 18-06-1931 773/1931, 133


 

Porto d’Armi

Il versamento dell’importo della tassa per ottenere la vidimazione annuale delle licenze di porto di arma, senza che la licenza sia stata ancora vidimata, non ha alcuna rilevanza al fine di escludere il reato di porto abusivo di armi, e ciò in quanto la licenza stessa non ammette equipollenti.

CASS – Cass., 11-01-1983 Cardillo Mass. Cass. pen., 1983, 362 (m) r.d. 18-06-1931 773/1931 r.d. 05-06-1939 1016/1939, 8 r.d. 06-05-1940 635/1940 l. 02-08-1967 799/1967, 1


Le guardie particolari di cui all’art. 133 r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (t.u.l.p.s.) nello svolgimento dei compiti cui sono abilitate a tutela delle proprietà private, esercitano funzioni di polizia giudiziaria nella prevenzione e repressione dei reati aventi per oggetto beni mobili e immobili soggetti alla loro vigilanza (la cassazione ha altresì evidenziato come le suddette guardie abbiano, tra l’altro, facoltà di stendere verbali riguardo al servizio cui sono destinate, ai sensi dell’art. 255 reg. esec. del t.u.l.p.s., nonché l’obbligo di cooperare con l’autorità di polizia, giusto il disposto dell’art. 139 del surricordato r.d.).

CASS – Cass., sez. I, 19-11-1993
D’Acquisto
Mass. Cass. pen., 1994, fasc. 3, 83 (m)
c.p.p., 57
r.d. 18-06-1931 773/1931, 133
r.d. 18-06-1931 773/1931, 139
r.d. 06-05-1940 635/1940, 255
 

 

Le guardie particolari giurate hanno compiti circoscritti alla vigilanza e alla custodia delle proprietà mobiliari e immobiliari loro affidate; è estranea a tali specifici compiti un’attività di generica prevenzione e di controllo di persone in transito su una pubblica via (nella fattispecie è stata ritenuta illegittima la condotta di guardie giurate che avevano preteso esercitare attività di controllo di persone che transitavano a bordo di autovettura, senza porre in essere alcun anomalo comportamento, tale da giustificare neppure il sospetto di intenti pregiudizievoli per la sicurezza di ciò che alla vigilanza delle guardie era stato affidato).

CASS – Cass. , sez. I, 28-01-1991
Caporaso
Mass. Cass. pen., 1991, fasc. 7, 30 (m)
r.d. 18-06-1931 773/1931, 133
r.d. 06-05-1940 635/1940, 249
r.d. 06-05-1940 635/1940, 256
l. 20-05-1970 300/1970, 2
 

 

Le guardie particolari destinate alla vigilanza o alla custodia di proprietà mobiliari o immobiliari di enti pubblici o privati possono portare armi solo se munite della relativa licenza, la quale non è correlata o condizionata alla qualifica di guardia particolare e, pertanto, sottostanno agli stessi diritti e doveri che riguardano tutti i cittadini; ne consegue che la cessazione o la sospensione del rapporto di lavoro di guardia particolare non comporta di per sè la revoca della licenza prefettizia per la detenzione e il porto d’armi, né incide sulla sua validità (fattispecie in tema di condanna di una guardia giurata per il porto abusivo di due pistole e relative munizioni: guardia che era stata licenziata dall’istituto di vigilanza da cui dipendeva; la corte ha annullato la sentenza di condanna perché il fatto non costituisce reato).

CASS – Cass., 03-04-1986
Caggi
Riv. pen., 1987, 601 (m)
r.d. 18-06-1931 773/1931, 133
 

Estratto dalla pubblicazione:” La polizia Giudiziaria e la sua struttura” Testo di preparazione per gli esami di P.S.
Capitolo terzo, paragrafo 28: “Agenti di polizia giudiziaria: le guardie particolari giurate destinate,nell’interesse di enti pubblici, enti collettivi o privati, a prestare opera di vigilanza e custodia di proprietà immobiliari e mobiliari ( artt. 133-134 R.D. 16 Giugno 1931 N° 773), con compiti di accertamento e repressione dei reati che cadono sui beni affidati alla loro sorveglianza.


 

Sentenze della Corte di Cassazione, penale.

 

 

Codice penale art. 357
Le guardie giurate, addette alla sorveglianza di istituti bancari, esercitano, nell’ambito di tale specifica attività, compiti di polizia giudiziaria e devono, pertanto essere qualificati pubblici ufficiali.

 

Cassazione penale, sez. VI, 24 Ottobre 1984 Giudice Berruti

Codice Penale art. 357
LS 18 Giugno 1931 N° 773 art.134 R.D.
Le guardie Giurate, previste dall’articolo 134 del T.U.L.P.S., rivestono la qualifica di pubblici ufficiali quando esercitano funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 225 del regolamento di esecuzione.

 

Cassazione penale, sez VI, 20 Marzo 1981 Giudice Corona

Codice penale art. 357
LS 18 Giugno 1931 N° 773 art. 133 R.D.
LS 6 Maggio 1940 N° 635 art 223 R.D.
Le guardie particolari giurate, essendo per legge addette a prevenire la commissione di reati ai beni mobili e immobili affidati alla loro vigilanza o custodia, esercitano, nell’ambito di tale specifica funzione, attività di polizia giudiziaria, con la conseguenza che devono essere considerate a tutti gli effetti pubblici ufficiali. ( Nella fattispecie si trattava di guardie giurate addette alla sorveglianza di istituti bancari).

 

Cassazione penale, sez I, 18 Febbraio 1980 Giudice Salerno

Codice di procedura penale (1930) art. 221
Codice di procedura penale (1930) art. 236
LS 18 Giugno 1931 N° 773 art. 133 R.D.
La guardia giurata, nell’esercizio dei compiti cui è abilitata nella tutela delle proprietà private, assume la qualità di agente di polizia giudiziaria e, come tale, può procedere all’arresto in flagranza.

 

Cassazione penale, sez II, 12 Gennaio 1979 Giudice Gallina

 


DA EDIZIONE GIURIDICHE SIMONE 1999
LUIGI  DELPINO MAGISTRATO DI CASSAZIONE


 


 

E’ ATTRIBUITA LA QUALIFICA DI INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO ALLA GUARDIA PARTICOLARE GIURATA CHE CONDUCA UN FURGONE PORTAVALORI.

(CASS. 16-1-1991,N.396)


 

ALLA GPG NELLA SPECIE ADIBITA ALLA VIGILANZA ALL’INGRESSO DI UN PUBBLICO ENTE OSPEDALIERO, DEVE ATTRIBUIRSI,IN VIRTU DEL DISPOSTO ART.358COD.PEN.,SOSTITUITO DALL’ART.18 DELLA LEGGE DEL 26 APRILE 1990, N. 86 LA QUALITA NON DI PUBBLICO UFFICIALE MA DI INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO NON AVENTE LA QUALIFICA DI PUBBLICO IMPIEGATO.

(CASS.21-3-1992,N.3224)

 

LE GUARDIE PARTICOLARI DI CUI ALL’ART.133 R.D. 18 GIUGNO 1931 N.773 (T.U. LEGGI DI P.S.) NELLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI CUI SONO ABILITATE A TUTELA DELLE PROPRIETA’ PRIVATE, ESERCITANO FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA NELLA PREVENZIONE E REPRESSIONE DEI REATI AVENTI PER OGGETTO BENI MOBILI E IMMOBILI SOGGETTI ALLA LORO VIGILANZA.(LA CASSAZIONE HA ALTRESI’ EVIDENZIATO COME LE SUDDETTE GUARDIE ABBIANO, TRA L’ALTRO,FACOLTA’ DI STENDERE VERBALI RIGUARDO AL SERVIZIO CUI SONO DESTINATE, AI SENSI DELL’ART.255 REG.ESEC. DEL T.U. LEGGI DI P.S., NONCHE L’OBBLIGO DI COOPERARE CON L’AUTORITA’ DI POLIZIA, GIUSTO IL DISPOSTO DELL’ART.139 DEL SURRICORDATO R.D.)

*CASS.PEN.SEZ.I,26 GENNAIO 1994 N.782 (UD.19 NOVEMBRE 1993), D’ACQUISTO.


ALLA GUARDIA GIURATA VA RICONOSCIUTA LA QUALITA’ DI PUBBLICO UFFICIALE AI SENSI DELL’ART.357 C.P. LA GUARDIA GIURATA E’ CHIAMATA DALL’ORDINAMENTO,A SEGUITO DI SPECIFICA INVESTITURA AMMINISTRATIVA, AD ESRCITARE POTERI CHE ATTENGONO ALLA POTESTA’ STATUALE CON RIGUARDO ALLA TUTELA DEI BENI DEI SINGOLI E DELLA COLLETTIVITA’, E NELL’ESERCIZIO DEI SUOI COMPITI MANIFESTA LA VOLONTA’ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PROTESA AD ATTUARE UNA SIFFATTA TUTELA,INTEGRA LE FUNZIONI PROPRIE DELL’AUTORITA’ DI POLIZIA, PONE IN ESSERE ATTI CERTIFICATIVI CON RIGUARDO ALLA REDAZIONE DEI VERBALI ALL’ESITO DELLA PROPRIA ATTIVITA’ O DELLE INVESTIGAZIONI SVOLTE, NONCHE’ PUO’ COMPIERE ATTI AUTORITATIVI PER LA REA_ LIZZAZIONE DELLE ATTRIBUZIONI AFFIDATEGLI. (NELLA FATTISPECIE E’ STATO RITENUTO CONFIGURABILE IL PECULATO NELLA APPROPORIAZIONE COMPIUTA DA UNA GUARDIA,INCARICATA DEL TRASPORTO VALORI DA PARTE DI UNA BANCA,DI SOMMA DI DANARO AFFIDATOLE).

* CASS.PEN. SEZ. VI,17 MZGGIO 1993,N.650(C.C. 5 MARZO 1993). NEMOIANNI.


LE GUARDIE PARTICOLARI GIURATE HANNO COMPITI CIRCOSCRITTI ALLA VIGILANZA E ALLA CUSTODIA DELLE PROPRIETA’ MOBILIARI E IMMOBILIARI LORO AFFIDATE E SOLTANTO IN RELAZIONE A TALI COMPITI DI E’ LORO RICONOSCIUTA LA QUALITA’ DI PUBBLIC UFFICIALE.

* CASS.PEN.SEZ.I,20 MAGGIO 1991,N.5527 (UD.28 GENNAIO 1991), CAPORASO.


Istituti di vigilanza e di investigazione privata –
Vigilanza e custodia di proprietà immobiliari – Autorizzazione del Prefetto – Necessità ai fini della liceità penale
Contrasto di giurisprudenza.
Il servizio di sorveglianza di beni immobili, svolto professionalmente da privati con l’utilizzazione di personale, locali e mezzi, costituisce, per sua natura, attività integrativa di quella della polizia e non può inquadrarsi nell’ambito dell’attività di portierato, sicché richiede la licenza prefettizia a norma dell’art. 134 R.D. 18 giugno 1931 n. 773. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo di autovetture adibite all’esercizio abusivo dell’attività di vigilanza di beni immobili svolta da impresa privata).

(Corte Cass., Sez. I, Sent. n. 191 del 4.3.2000, imp. Schinco).


Cassazione sezione lavoro

 

LA REVOCA DEL PORTO D’ARMI NON E’ SUFFICIENTE A GIUSTIFICARE IL LICENZIAMENTO DI UNA GUARDIA GIURATA

Se l’azienda non dimostra l’impossibilità di impiegare il lavoratore con altre mansioni (Cassazione Sezione Lavoro n. 13986 del 24 ottobre 2000, Pres. Spanò, Rel. Celentano).


G.S., dipendente della S.r.l. Italpol Inchieste Speciali con mansioni di guardia giurata, ha trascorso le ferie annuali del 1991 lavorando in un condominio di Ostia, dove ha svolto attività di vigilanza e di portierato.

In seguito a ciò egli è stato raggiunto da due provvedimenti amministrativi che hanno disposto la revoca della nomina a guardia giurata e il ritiro del porto d’armi per esercizio abusivo dell’attività di guardia giurata. La datrice di lavoro lo ha licenziato con duplice motivazione: in primo luogo per inadempienza, ravvisata nello scorretto uso del periodo feriale, in quanto il lavoratore non lo aveva destinato al recupero delle energie psico-fisiche, nonché nello svolgimento di attività concorrenziale con quella della Italpol; in via subordinata per impossibilità di utilizzare la sua prestazione lavorativa a causa delle revoca delle nomina guardia giurata e del ritiro del porto d’armi.
Il lavoratore ha impugnato il licenziamento davanti al Pretore di Roma, che ha escluso sia l’inadempienza che l’impossibilità di una sua utilizzazione e pertanto ha accolto la domanda, disponendo la reintegrazione di G.S. nel posto di lavoro e condannando l’azienda al risarcimento del danno.

Questa decisione è stata confermata, in grado di appello, dal Tribunale di Roma, che ha escluso che l’attività svolta dal lavoratore durante le ferie impedisse il recupero delle energie, in quanto ha accertato, tra l’altro, che egli si avvaleva della collaborazione di altre persone.

Inoltre il Tribunale ha ritenuto che S.G. non abbia svolto attività concorrenziale con l’Italpol in quanto, durante il lavoro, costituito in prevalenza da mansioni di portierato, era disarmato e privo di segni distintivi. Infine il giudice di appello ha escluso la configurabilità di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento, in quanto l’azienda non ha dato la prova di non potere utilizzare il lavoratore con mansioni diverse da quelle di guardia giurata.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 13986 del 24 ottobre 2000, Pres. Spanò, Rel. Celentano), ha rigettato il ricorso dell’azienda, in quanto ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la sua decisione. Per quanto concerne in particolare la ritenuta inconfigurabilità di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento per l’impossibilità della prestazione, la Corte ha osservato che le norme del codice civile in materia di impossibilità (articoli 1463 e 1464) devono essere coordinate con la legge 15 luglio 1966 n. 604 secondo cui il recesso del datore di lavoro dal rapporto a tempo indeterminato può avvenire solo per giusta causa o giustificato motivo.

Nel caso di licenziamento di un lavoratore addetto a mansioni di guardia giurata per perdita del titolo abilitante a tale attività – ha osservato la Corte – occorre pertanto che il datore di lavoro dimostri o che la prestazione è divenuta totalmente impossibile – occupando egli, nella fattispecie esaminata, solo lavoratori addetti all’attività di guardia particolare giurata – oppure, ove occupi anche personale svolgente mansioni diverse, non richiedenti alcun titolo di polizia, che egli non abbia un “interesse apprezzabile” alla prosecuzione del rapporto; questo “apprezzamento” va interpretato, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604 del 1966, alla stregua delle “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”. Di conseguenza – ha affermato la Corte – nel secondo caso, il datore di lavoro deve dimostrare di non poter impiegare il lavoratore in altre mansioni non richiedenti quel titolo revocato dall’autorità amministrativa. Il problema della rilevanza o meno di una “colpa” del lavoratore in relazione alla emanazione del provvedimento amministrativo di revoca del titolo, agli effetti della sussistenza o meno di un obbligo di repechage – ha aggiunto la Corte – va risolto in base a quella che è stata la motivazione del licenziamento (e la contestazione dei fatti, così come accertata dal giudice di merito); se è stato addotto il giustificato motivo oggettivo, costituito dal factum principis, allora diviene irrilevante la condotta (colpevole) del lavoratore che abbia determinato quel provvedimento.

Diverso – ha osservato la Cassazione – è il caso in cui il licenziamento si fondi, più che sulle conseguenze del comportamento del lavoratore (il provvedimento di revoca), sul comportamento stesso, di modo che il motivo di recesso è costituito in realtà da un giustificato motivo soggettivo, rientrante nella prima parte dell’art. 3 della legge n. 604 del 1966: “notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro”. E’ evidente che in questo caso, una volta accertato dal giudice del merito l’inadempimento posto alla base della revoca del titolo di polizia, il datore di lavoro non è tenuto a rinvenire nell’ambito dell’azienda, per il lavoratore colpevole, un posto di lavoro con mutamento di mansioni. Nel caso in esame – ha rilevato la Corte – il Tribunale di Roma ha escluso la sussistenza di un notevole inadempimento agli obblighi contrattuali da parte di S.G., ed ha quindi esaminato quello che era, come ammette la stessa società, un subordinato motivo di recesso, fondato esclusivamente sul fatto oggettivo della revoca del titolo di polizia, e quindi integrante un giustificato motivo oggettivo di licenziamento.

 

 


 

Cass. civ., sez. Lavoro, 20-06-2003, n. 9899 – Pres. Senese S – Rel. De Luca M – P.M. Fedeli M (conf.) – Protti c. Corpo Vigili Giurati SpA

 

Lavoro – Lavoro subordinato – Contratto collettivo – Interpretazione – Interpretazione del giudice di merito – Censurabilità in cassazione – Limiti – Fattispecie in tema di interpretazione dell’art. 57 C.C.N.L. per le guardie giurate – Rimborso spese per prestazioni rese in luoghi diversi dalle “normali località di lavoro”.

 

L’interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili, in sede di legittimità, soltanto per vizi di motivazione o per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, dovendo ritenersi preminente la regola che impone di avere riguardo al significato letterale delle parole ed essendo altresì riservato a detto giudice l’apprezzamento in ordine all’eventuale insufficienza dell’interpretazione letterale ed alla necessità di fare ricorso alle altre regole interpretative recate dagli artt. 1362 – 1371, cod. civ. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, interpretando l’art. 57 del C.C.N.L. per le guardie giurate in materia di rimborso spese per le prestazioni rese in luoghi diversi dalle “normali località di lavoro” aveva ritenuto che queste ultime si identificano con quelle ricadenti nel territorio dell’intero distaccamento compreso nell’ambito della competenza territoriale dell’istituto di vigilanza con il quale intercorre il rapporto di lavoro, escludendo che dette località si identifichino con il luogo di abituale dimora del lavoratore).

 

 
SENTENZE G.P.G.ultima modifica: 2009-09-02T10:13:00+02:00da ggiurata
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