Consiglio di Stato: Istituti di vigilanza, questioni di concorrenza fuori dalle ”licenze”

Alle prefetture solo i problemi di PS

Le norme in materia di rilascio di autorizzazione alla gestione di istituti di vigilanza privati devono essere lette alla luce dei principi comunitari sulla concorrenza e seguiti da un’adeguata istruttoria sui requisiti richiesti.Le norme in materia di rilascio di autorizzazione alla gestione di istituti di vigilanza privati devono essere lette alla luce dei principi comunitari sulla concorrenza e seguiti da un’adeguata istruttoria sui requisiti richiesti.
Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato chiarisce importanti aspetti in tema di rilascio di autorizzazioni, ex art. 134 t.u.l.p.s., per la gestione di un istituto di vigilanza privata.
Il Prefetto di Foggia, con proprio provvedimento, respingeva la domanda di autorizzazione per gestire un istituto di vigilanza privata nella provincia di Foggia.

Il diniego si fondava:
>>> a) sul numero elevato di analoghe autorizzazioni già rilasciate, che avrebbero saturato il mercato;
>>> b) sulla diminuzione del tasso di reati contro il patrimonio nella provincia di Foggia;
>>> c) sul rischio di sproporzione tra numero di addetti alla vigilanza privata e numero di appartenenti alle forze dell’ordine;
>>> d) sul rischio che una eccessiva concorrenza, con riduzione dei prezzi, comporti una inadeguatezza qualitativa del servizio di vigilanza.

Contro il diniego l’interessato aveva proposto ricorso al Tar lamentando il difetto di motivazione e il nocumento per la libera concorrenza. Il Tar, respingeva il ricorso, ritenendo che il diniego non era fondato solo sul numero degli istituti già esistenti (ex art. 136, co. 2, t.u.l.p.s.), ma su corrette valutazioni in ordine al possibile nocumento per l’ordine e la sicurezza pubblica (ex art. 136, co. 4, t.u.l.p.s.).
Interponeva appello l’originario ricorrente, lamentando che il Tar darebbe una lettura dei poteri dell’autorità di p.s. tali da poter ridurre la concorrenza con effetti distorsivi per il mercato e che, il provvedimento impugnato, sia, tra l’altro, carente di istruttoria dovuta alla mancata verifica in concreto del nocumento per l’ordine e la sicurezza pubblici che deriverebbero dalla nuova autorizzazione.

Il Consiglio di Stato, con una compiuta ricostruzione del panorama della normativa e della giurisprudenza (anche comunitaria) applicabili in subiecta materia, ha affermato che al fine della legittimità del diniego di autorizzazione di un istituto di vigilanza, non risulta sufficiente affermarne la non necessarietà, in considerazione del numero degli esercizi preesistenti, delle guardie e dei sistemi di vigilanza già operanti in loco, occorrendo invece dimostrare in modo puntuale che il numero e le dimensioni degli istituti operanti è tale per cui l’autorizzazione di un ulteriore operatore sortirebbe effetti negativi certi per l’interesse pubblico.
In merito, poi, alla tematica della concorrenza nel settore degli istituti di vigilanza, i giudici di Palazzo Spada, richiamando la pronuncia della Corte di giustizia CE 13 dicembre 2007 C-465/05 (Commissione vs. Italia), la quale ha sancito – fra l’altro – l’illegittimità de jure communitario della previsione di cui all’art. 136 c. 2 t.u.l.p.s., per violazione dei principi ritraibili dagli articoli 43 e 49 del Trattato di Roma in tema – rispettivamente – di diritto di stabilimento e libera circolazione dei servizi, hanno affermato che non compete all’autorità di p.s. compiere valutazioni in ordine a profili inerenti la concorrenza e i possibili effetti deleteri di un eccesso di concorrenza, ma solo valutazioni in ordine ai riflessi di un eccesso di autorizzazioni in ordine all’ordine e alla sicurezza pubblici.
(Consiglio di Stato Decisione 08/06/2010, n. 3636)

Consiglio di Stato: Istituti di vigilanza, questioni di concorrenza fuori dalle ”licenze”ultima modifica: 2010-09-03T14:38:00+02:00da ggiurata
Reposta per primo quest’articolo