Ciò stante le Prefetture non potranno più richiedere agli Istituti di Vigilanza di presentare in fase di richiesta per il rinnovo delle licenze, la certificazione liberatoria rilasciata dall’Ente Bilaterale.

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CONSIGLIO DI STATO – Sez. VI – DECISIONE N. 06732/2010
(Il Consiglio di Stato con decisione N. 06732/2010 del 15 giugno 2010, depositata in cancelleria il 15 settembre 2010, ha respinto il ricorso dell’E.Bi.N.Vi.P. (Ente Bilaterale Nazionale Vigilanza Privata) avverso la sentenza del T.A.R. della CAMPANIA, che aveva accolto il ricorso di alcuni Istituti di Vigilanza, contro il provvedimento del Prefetto di Napoli che chiedeva l’esibizione della Certificazione liberatoria in fase di rinnovo delle licenze.
L’E.Bi.N.Vi.P. contro la sentenza del T.A.R. della CAMPANIA aveva presentato ricorso al Consiglio di Stato, che ha però respinto l’appello, dando ragione al T.A.R. che aveva annullato il provvedimento del Prefetto di Napoli dell’11 novembre 2008.
Ciò stante le Prefetture non potranno più richiedere agli Istituti di Vigilanza di presentare in fase di richiesta per il rinnovo delle licenze, la certificazione liberatoria rilasciata dall’Ente Bilaterale.

Ciò stante le Prefetture non potranno più richiedere agli Istituti di Vigilanza di presentare in fase di richiesta per il rinnovo delle licenze, la certificazione liberatoria rilasciata dall’Ente Bilaterale.ultima modifica: 2010-09-26T13:22:22+02:00da ggiurata
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