Lavoro flessibile: il part time lo decide il datore di lavoro

La Corte di Cassazione ha stabilito che la concessione del part time è a discrezione dell’impreditore

La Corte di Cassazione con la sentenza numero 9769 del 4 maggio 2011, ha stabilito che il part time non figura come diritto del lavoratore ma la sua concessione è a discrezione dei vertici dell’impresa. In sostanza è “il capo” a decidere se il lavoratore può prestare servizio solo mezza giornata oppure no. Va ricordato che il contratto collettivo prevede la possibilità di riduzione dell’orario lavorativo qualora il dipendente si trovi nelle condizioni indicate come prioritarie per concedere la stipula dell’accordo integrativo aziendale.

La decisione deve essere comunque valutata attentamente in relazione alle “esigenze organizzative e produttive” dell’impresa nel momento specifico. La Cassazione ha accolto il ricorso di una banca contro la Corte di appello di Ancona che aveva invece dato ragione ad un lavoratore che pretendeva di usufruire del tempo parziale giustificato con un precario stato di salute.
Fino a dove può decidere il datore e quando entrano in gioco i diritti del lavoratore? L’imprenditore può scegliere il tipo di prestazione di cui l’impresa ha bisogno, tra tempo pieno e part time, valutando se le richieste dei dipendenti rispondono o meno alle esigenze aziendali. Dal momento in cui venga stabilito  che “in una determinata unità produttiva e con riguardo a specifiche mansioni” vi sia una particolare esigenza la decisione di concedere o negare la trasformazione del rapporto a part time non è più a discrezione del titolare e segue invece i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva e dagli accordi integrativi aziendali. Il dipendente viene legittimato a ritenersi leso e chiedere il risarcimento del danno qualora vengano a mancare i principi di correttezza e buona fede relativamente alla trasformazione del rapporto di lavoro.

Riassumendo il dipendente non ha il diritto di sindacare le scelte dell’imprenditore nel ritenere che l’impresa abbia necessità di lavoratori a tempo parziale o intero, ma ha invece il diritto di chidere un risarcimento qualora l’esercizio del potere del datore di lavoro sia esercitato in maniera illegittima (scegliendo ad esempio di concedere il part time ad alcuni lavoratori e non ad altri che ne abbiano fatto richiesta e che possiedano gli stessi requisiti).

Lavoro flessibile: il part time lo decide il datore di lavoroultima modifica: 2011-05-17T15:18:00+02:00da ggiurata
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