Istituti di vigilanza privati: requisiti per la certificazione di qualità

Decreto Ministero Interno 04.06.2014 n° 115 , G.U. 19.08.2014

MINISTERO DELL’INTERNO, DECRETO 4 giugno 2014, n. 115

Regolamento recante disciplina delle caratteristiche e dei requisiti richiesti per l’espletamento dei compiti di certificazione indipendente della qualita’ e della conformita’ degli istituti di vigilanza privati, autorizzati a norma dell’articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e dei servizi dagli stessi offerti. Definizione delle modalita’ di riconoscimento degli organismi di certificazione indipendente. (14G00132)

L MINISTRO DELL’INTERNO

Visto l’articolo 87 della Costituzione;

Visto il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come successivamente modificato e integrato dall’articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito nella legge 6 giugno 2008, n. 101;

Visto il Regolamento di esecuzione al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come successivamente modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153;

Considerati gli articoli 257, co. 4, e 257-quinquies del citato Regolamento di esecuzione che individuano le modalita’ con cui il prefetto dovra’ avvalersi degli organismi di certificazione per l’accertamento della sussistenza negli istituti, di cui all’articolo 134 T.U.L.P.S., dei requisiti e delle caratteristiche di qualita’ e funzionalita’ degli istituti stessi, dei relativi servizi e delle dotazioni;

Visto il decreto del Ministro dell’interno 1º dicembre 2010, n. 269, recante “Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualita’ degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonche’ dei requisiti professionali e di capacita’ tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell’ambito degli stessi istituti”;

Considerato che l’articolo 260-ter del richiamato Regolamento di esecuzione demanda ad un decreto del Ministro dell’interno l’individuazione delle caratteristiche e dei requisiti richiesti agli organismi di certificazione della qualita’;

Ritenuto che detto decreto ha un contenuto non solo tecnico ma regolamentare, di secondo livello rispetto al Regolamento di esecuzione gia’ richiamato;

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento;

Sentita la Commissione consultiva centrale per le attivita’ di cui all’articolo 134 del citato Testo unico, costituita ai sensi dell’articolo 260-quater del richiamato Regolamento di esecuzione, ed acquisito il parere favorevole espresso dalla stessa nella seduta del 12 dicembre 2012;

Sentito l’Ente nazionale di unificazione che ha espresso il proprio parere con nota del 9 ottobre 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2920/2013, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell’adunanza del 9 gennaio 2014;

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

Vista la nota del 3 marzo 2014 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espresso parere favorevole in ordine allo schema di regolamento;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, relativamente agli istituti, ai servizi ed alle attivita’ di cui all’articolo 257, comma 1, del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153:

a) le caratteristiche ed i requisiti richiesti ad istituti universitari, centri di ricerca, laboratori ed altri organismi tecnici, anche privati, per l’espletamento di compiti di certificazione indipendente della qualita’, ai sensi dell’articolo 260-ter, comma 1, del Regolamento di esecuzione T.U.L.P.S.;

b) le modalita’ per il riconoscimento di organismo di certificazione indipendente, nonche’ quelle di sospensione o revoca del riconoscimento;

c) le caratteristiche di conformita’ degli istituti di vigilanza, dei relativi servizi e delle dotazioni tecniche, in relazione a quanto previsto dagli articoli 2, 3 e dagli Allegati A, B, C, D, E, F e F1 del decreto del Ministro dell’interno 1º dicembre 2010, n. 269.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, s’intende per:

a) T.U.L.P.S.: il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

b) Regolamento d’esecuzione: regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni;

c) decreto Ministro dell’interno 269/2010: il decreto del Ministro dell’interno 1º dicembre 2010, n. 269, recante “Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualita’ degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonche’ dei requisiti professionali e di capacita’ tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell’ambito degli stessi istituti;

d) accreditamento: attestazione rilasciata da parte dell’Ente di Accreditamento designato da uno Stato membro dell’Unione europea ad un organismo di valutazione della conformita’;

e) Ente di Accreditamento designato da uno Stato membro dell’Unione europea: l’unico organismo che in uno Stato membro e’ autorizzato da tale Stato a svolgere attivita’ di accreditamento;

f) organismo di valutazione della conformita’: organismo che svolge attivita’ di valutazione della conformita’, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;

g) organismo di certificazione indipendente: organismo che svolge attivita’ di valutazione della conformita’ degli istituti autorizzati a norma dell’articolo 134 T.U.L.P.S. e dell’articolo 257 del Regolamento d’esecuzione T.U.L.P.S.;

h) valutazione della conformita’: la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, ad un processo, ad un servizio, ad un sistema, ad una persona o ad un organismo siano state rispettate;

i) audit: processo sistematico di valutazione, indipendente e documentato, sorretto da criteri di obbiettivita’ ed efficienza;

j) Comitato tecnico: il Comitato tecnico di cui all’articolo 260-ter, comma 4, del Regolamento d’esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

k) ISO: Organizzazione Internazionale per la Normazione. Organismo che sviluppa gli standard a livello mondiale;

l) IEC: Commissione Elettrotecnica Internazionale. Organismo che sviluppa gli standard a livello internazionale in materia di elettricita’, elettronica e tecnologie correlate;

m) CEN: Comitato Europeo di Normazione. Organismo che sviluppa gli standard a livello europeo e/o recepisce gli standard ISO;

n) CENELEC: Comitato Europeo per la Normazione elettrotecnica. Organismo che sviluppa gli standard a livello europeo e/o recepisce gli standard IEC;

o) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione. Organismo che sviluppa gli standard a livello nazionale e/o recepisce gli standard CEN-ISO;

p) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano. Organismo che sviluppa gli standard a livello nazionale e/o recepisce gli standard CENELC-IEC.

Art. 3

Requisiti e caratteristiche degli organismi di certificazione indipendente

1. Ai fini del riconoscimento quale organismo di certificazione indipendente per la valutazione della conformita’ degli istituti di vigilanza ai parametri di cui al decreto Ministro dell’interno 269/2010 e degli Allegati A, B, C, D, E, F, F1, gli enti interessati debbono:

a) essere accreditati, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 e secondo le procedure individuate dalle norme sotto indicate, da un Ente di Accreditamento designato da un Stato membro dell’Unione europea, firmatario degli Accordi Internazionali di Mutuo Riconoscimento (EA MLA) secondo le seguenti categorie:

I. in relazione alla UNI CEI EN ISO/IEC 17065, per la certificazione degli istituti di vigilanza e dei relativi servizi;

II. in relazione alla UNI CEI EN ISO/IEC 17065, per la certificazione delle centrali operative e delle centrali di telesorveglianza;

III. in relazione alla UNI CEI EN ISO/IEC 17024, per la certificazione del professionista della security;

b) autocertificare di non essere stati oggetto dell’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con esclusione di quelle indicate al comma 1, lett. a) e d), e al comma 2, lett. d) ed e);

c) dichiarare di non essere iscritti all’anagrafe delle sanzioni amministrative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;

d) dichiarare che il legale rappresentante, dell’organismo di certificazione, i componenti dell’organo di delibera del certificato, nonche’ i valutatori effettivamente impegnati nel processo di certificazione non intrattengono rapporti di dipendenza o di parentela e affinita’ entro il secondo grado con i gestori o i responsabili di istituti di vigilanza privata;

e) impiegare, nel processo di certificazione, personale competente che sia stato adeguatamente formato sulla gestione dei processi relativi alla certificazione dei servizi e degli istituti di vigilanza privata, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per l’accreditamento;

f) impiegare, nel processo di audit, personale che abbia superato, per la parte di competenza, corsi di formazione sulle norme UNI 10891, UNI 11068, EN 50518, UNI 10459 e, in generale, sulle norme di specifico riferimento, nonche’ che abbia maturato documentata esperienza nel settore della sicurezza pubblica o privata;

g) aver istituito un albo interno dei valutatori qualificati per lo specifico settore;

h) aver istituito, nell’ambito della propria organizzazione, una Commissione tecnica per la delibera del rilascio del certificato di conformita’. L’organismo dovra’ prevedere almeno un componente che abbia maturato comprovata esperienza nel settore della sicurezza pubblica o privata;

i) attestare la puntuale formazione del personale che svolge l’attivita’ di valutazione ispettiva.

Art. 4

Iscrizione all’elenco degli “Organismi di certificazione indipendente”

1. Il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza cura la tenuta dell’elenco degli organismi di certificazione indipendente degli istituti autorizzati a norma dell’articolo 134 T.U.L.P.S.

2. L’elenco di cui al comma 1 e’ pubblico e consultabile sul sito web www.poliziadistato.it.

3. Per ottenere il riconoscimento di Organismo di certificazione indipendente e la relativa iscrizione all’elenco di cui al comma 1, gli enti interessati, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, debbono presentare istanza, a firma del rappresentante legale, dichiarando il possesso dei requisiti previsti dal presente decreto, corredata del certificato di accreditamento di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a).

Art. 5

Durata, sospensione, revoca del riconoscimento

1. All’esito della positiva valutazione dei requisiti di cui all’articolo 3, il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza dispone, entro novanta giorni, il riconoscimento dell’organismo di certificazione indipendente e la sua iscrizione all’elenco di cui all’articolo 4, con indicazione della relativa categoria, come individuata dall’articolo 3, comma 1, lett. a), I e/o II e/o III. L’iscrizione all’elenco e’ condizione imprescindibile per l’inizio dell’attivita’.

2. Entro novanta giorni dalla scadenza del quinquennio, il soggetto interessato richiede al Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza il rinnovo del riconoscimento, che s’intende concesso salvo che la stessa autorita’ ministeriale, ricorrendone i presupposti, non emetta il provvedimento di diniego con conseguente cancellazione dall’elenco. Restano ferme le ipotesi di revoca o sospensione del riconoscimento di cui ai commi 5 e 6.

3. L’Organismo di certificazione indipendente e’ tenuto a dare immediata comunicazione al Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza di ogni difformita’ o variazione dei requisiti ovvero delle caratteristiche di cui all’articolo 3 del presente decreto.

4. Per la vigilanza sugli organismi di certificazione indipendente il Ministero dell’interno di avvale del Comitato tecnico di cui all’articolo 260-ter, comma 4, del Regolamento d’esecuzione.

5. Il riconoscimento e’ sospeso nei seguenti casi:

a) in caso di negligenze e/o irregolarita’ accertate dal Comitato tecnico in sede di ispezione o su segnalazione delle Autorita’ di pubblica sicurezza, per il periodo necessario all’adozione delle misure atte ad assicurare il rispetto delle condizioni previste dal presente decreto;

b) a seguito di temporanea perdita dei requisiti previsti dal presente regolamento. Il riconoscimento e’ sospeso per un tempo non superiore a tre mesi, prorogabile, per una sola volta, di ulteriori tre mesi, trascorsi i quali, qualora non venga documentato il ripristino dei requisiti e delle condizioni di cui al presente decreto, il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza dispone la revoca del riconoscimento e la cancellazione dall’elenco di cui all’articolo 4.

6. Il riconoscimento e’ revocato nei seguenti casi:

a) per gravi negligenze ovvero irregolarita’ riscontrate nello svolgimento dei compiti di valutazione della conformita’, accertate dal Comitato tecnico, in sede di ispezione o su segnalazione delle Autorita’ di pubblica sicurezza;

b) in caso di perdita, con carattere permanente, dei requisiti prescritti per il riconoscimento.

7. Per le finalita’ di sorveglianza e monitoraggio, il Comitato tecnico puo’ effettuare ispezioni presso gli organismi di certificazione indipendente, anche su impulso e in collaborazione con le Autorita’ provinciali di pubblica sicurezza.

8. Gli organismi di certificazione indipendente sono tenuti a comunicare al Comitato tecnico, entro sessanta giorni ed in forma esclusivamente telematica, dalla loro emissione, i certificati emessi nonche’ le eventuali variazioni occorse in relazione alla validita’ o alle caratteristiche e requisiti degli istituti certificati. Il medesimo Comitato tecnico puo’ richiedere copia delle pratiche di certificazione.

Art. 6

Certificazione di conformita’ degli istituti di vigilanza, dei relativi servizi e dei materiali utilizzati

1. Gli organismi di certificazione indipendente di cui all’articolo 4, certificano la conformita’ degli istituti di vigilanza e dei servizi dagli stessi prestati, verificando il rispetto delle previsioni del decreto Ministro dell’interno 269/2010 e delle norme UNI, CEI, EN, ISO/IEC o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo.

2. Ai fini della certificazione sono norme di riferimento, oltre al decreto Ministro dell’interno 269/2010 e successive modificazioni:

a) per gli istituti di vigilanza ed i relativi servizi: UNI 10891;

b) per le centrali operative e le centrali di telesorveglianza: UNI 11068, EN 50518;

c) per la figura del professionista della security: UNI 10459;

d) altre norme di cui i soggetti interessati diano prova dell’equivalenza tecnica alle norme di riferimento sopra citate.

Il richiamo alle norme UNI, CEI, EN e ISO/IEC contenute nel presente decreto deve intendersi riferito all’ultima versione aggiornata. Il rilascio della certificazione presuppone sempre anche la verifica di conformita’ al decreto Ministro dell’interno 269/2010, nonche’ al presente decreto e successive modificazioni.

3. La certificazione di conformita’ degli istituti di vigilanza ha durata triennale e prevede una verifica iniziale, una prima sorveglianza entro i 12 mesi successivi, una seconda sorveglianza entro 24 mesi e una verifica di rinnovo della certificazione prima della scadenza. Almeno una verifica durante il ciclo di certificazione viene fatta con breve preavviso (cinque giorni lavorativi); e’ possibile effettuare anche verifiche senza preavviso.

4. Il certificato rilasciato dall’organismo di certificazione indipendente deve recare l’esplicito riferimento al decreto Ministro dell’interno 269/2010, alle norme UNI, CEI, EN, ISO/IEC applicabili, nonche’ alla categoria di certificazione.

5. Lo scopo delle singole verifiche e’ di seguito descritto:

a) per gli istituti che richiedono il primo rilascio dell’autorizzazione prefettizia, la verifica iniziale condotta dagli organismi di certificazione indipendente e’ volta a dimostrare, dal punto di vista documentale e organizzativo, la conformita’ del progetto ai requisiti dettati dal decreto del Ministro dell’interno 269/2010 e dalle norme UNI, CEI, EN, ISO/IEC di riferimento;

b) per gli istituti gia’ autorizzati, la verifica iniziale condotta dagli organismi di certificazione indipendente e’ volta a dimostrare, sul piano documentale, organizzativo, operativo e di gestione dei servizi, la conformita’ ai requisiti dettati dal decreto del Ministro dell’interno 269/2010 e delle norme UNI, CEI, EN, ISO/IEC di riferimento;

c) le verifiche di sorveglianza e la verifica di rinnovo sono volte a garantire il mantenimento della conformita’.

6. Il certificato di cui al comma 4, deve essere prodotto dal titolare della licenza ex articolo 134 T.U.L.P.S. all’atto della comunicazione al Prefetto della completa attivazione dell’istituto di vigilanza e comunque non oltre sei mesi dal rilascio dell’autorizzazione. Successivamente la certificazione deve essere prodotta in sede di rinnovo triennale della licenza.

7. Gli organismi di certificazione indipendente sono tenuti a comunicare al Prefetto ed al Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, nel piu’ breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla verifica effettuata, i provvedimenti di sospensione ovvero revoca del certificato emanati a carico degli istituti di vigilanza, secondo le indicazioni del decreto di cui al comma 8, ai fini della valutazione dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 257-quater del Regolamento d’esecuzione. Sono altresi’ comunicate le eventuali criticita’ che non comportino l’adozione di provvedimenti di sospensione o revoca del certificato.

8. Con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica sicurezza, sono individuate le modalita’ di valutazione della conformita’ da parte degli organismi di certificazione indipendente, con particolare riferimento:

a) agli elementi significativi per la valutazione del livello di conformita’;

b) ai relativi criteri di campionamento;

c) ai tempi delle verifiche in funzione delle dimensioni e dell’organizzazione degli istituti di vigilanza;

d) ai criteri di campionamento per gli istituti che dispongono di piu’ sedi sul territorio nazionale;

e) ai criteri di campionamento per i servizi oggetto della certificazione, in fase di prima certificazione, sorveglianza e rinnovo;

f) alle modalita’ di verifica e registrazione da parte degli organismi di certificazione indipendente.

9. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 8, gli organismi di certificazione indipendente possono utilizzare, per la valutazione del livello di conformita’ strumenti autonomamente predisposti, purche’ in linea con i principi ispiratori delle norme e dei regolamenti disciplinanti la materia, finalizzati a garantire il pieno rispetto delle disposizioni del decreto Ministro dell’interno 269/2010 e dei relativi allegati.

Art. 7

Disposizioni transitorie e finali

1. Gli istituti gia’ autorizzati all’atto dell’entrata in vigore del presente decreto debbono, entro dodici mesi da tale data, produrre al Prefetto competente il certificato di cui al comma 4 dell’articolo 6.

2. Ai fini della certificazione, gli istituti di vigilanza che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano gia’ certificati secondo la norma UNI 11068, debbono, entro trentasei mesi da tale data, adeguare le caratteristiche ed i requisiti alle disposizioni recate dalla norma EN 50518 e successivi aggiornamenti. Per le licenze richieste successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni della norma EN 50518 e successivi aggiornamenti.

3. Nelle more della costituzione del Comitato tecnico di cui all’articolo 260-quater del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, le funzioni dello stesso sono svolte dalla competente articolazione del Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza.

Art. 8

Clausola di invarianza della spesa

1. Dall’applicazione del presente regolamento non debbono derivare oneri aggiuntivi per le Amministrazioni dello Stato.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 giugno 2014.

Il Ministro: Alfano

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2014.

Interno, foglio n. 1625.

Istituti di vigilanza privati: requisiti per la certificazione di qualitàultima modifica: 2014-09-15T15:28:19+02:00da ggiurata
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