Modifiche al DM 269/2010: circolare

Modifiche al DM 269/2010: circolare

04 giugno 2015 

Il 3 giugno 2015 è stata diramata una Circolare del Ministero dell’Interno che fornisce le indicazioni applicative delle disposizioni contenute nel Dm 25 febbraio 2015, n. 56, Regolamento recante modifiche al Decreto del Ministero dell’Interno 1 dicembre 2010, n. 269 (c.d Decreto capacità tecnica), al fine di consentirne un’omogenea applicazione sul territorio nazionale. Di seguito enucliamo le modifiche più significative in materia di teleallarme, vigilanza privata, trasporto valori e investigazioni private.

Vigilanza e teleallarme
Il teleallarme è assoggettato all’art.134 T.U.L.P.S e gli operatori devono essere muniti del titolo di polizia di cui all’art.138.

Nascerà un tesserino per le gpg, da collegarsi all’istituzione presso le Prefetture del “registro delle guardie particolari giurate” e al nascendo database nazionale degli operatori della sicurezza privata.

Si è chiarito che l’obbligo di unificazione delle licenze sussiste solo se queste siano rilasciate in nome e per conto della medesima persona giuridica.

All’atto della notifica di estensione di licenza, gli istituti debbono dimostrare la conformità alle disposizioni dei D.M. 269/2010.

La centrale operativa principale di un istituto di vigilanza deve insistere nella sede principale dello stesso, cioè dove è stata rilasciata la licenza.

Trasporto valori
Nel trasporto valori sono stati resi obbligatori i sensori sparo, per l’attivazione automatica dei dispositivi d’allarme, sui vetri dei furgoni portavalori (i rapinatori di solito esplodono diversi colpi d’arma all’indirizzo delle parti in vetro del furgone, per costringere le guardie ad abbandonarlo senza attivare gli allarmi). Nell’attività di controllo dovranno essere verificate anche le certificazioni relative ai sistemi di difesa passiva installati sui furgoni.

Per la scorta a beni trasportati su mezzi di proprietà del cliente sono stati raddoppiati i massimali, in considerazione dì un’evidente flessione nella domanda di tali servizi per eccessiva onerosità. Questa misura, consentendo una rimodulazione delle tariffe, dovrebbe disincentivare i servizi di autotrasporto generico. Per il trasporto di valori diversi dal contante, a fronte dell’implementazione delle tecnologie per la sicurezza del trasporto, si prevede di superare gli attuali massimali previsti, ancorandoli a quelli delle polizze assicurative che, obbligatoriamente, garantiscono tali trasporti.

Comunicazioni
Viene precisato che i punti operativi distaccati di un istituto devono prevedere l’interconnessione fonica con la sede principale, ma non devono essere dotati di centrale operativa. Gli istituti che svolgono esclusivamente servizi di localizzazione satellitare di autoveicoli e/o servizi di telesorveglianza e/o televigilanza (senza intervento diretto di proprie guardie giurate) non sono tenuti alla realizzazione del sistema di comunicazione radio. Analogamente, non sono tenuti alla realizzazione del sistema di comunicazione radio gli istituti che svolgono, esclusivamente, i servizi di stewarding, assistenza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, attività antipirateria.
Si possono impiegare mezzi di comunicazione alternativi alla radio (apparati di fonia mobile GSM) per i servizi di trasporto valori che si svolgano negli ambiti non espressamente indicati in licenza, quelli cioè nei quali il servizio di trasporto, con partenza e rientro da una sede autorizzata, può essere concluso nell’arco temporale dell’orario di servizio.

Cauzione
Si è scelto di ancorare l’ammontare della cauzione ai parametri della tipologia di attività e del numero di guardie giurate dipendenti, prevedendo quindi una quota fissa, legata a tipo di servizio espletato, ed un incremento ogni 100 guardie giurate, a partire da 300 guardie. In considerazione della durata annuale delle polizze fideiussorie con le quali, di regola, viene prestata la cauzione, le Prefetture, alla scadenza dell’annualità, provvederanno a rideterminare l’importo delle cauzioni secondo i nuovi parametri. E’ stato anche soppresso l’obbligo del capitale sociale predeterminato.

Investigazioni Private
In termini di formazione, sono da considerare esclusivamente i corsi erogati da università riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Per semplificare le procedure per l’aggiornamento degli investigatori privati/informatori commerciali, è stata eliminata la previsione dell’accreditamento da parte del ministero per gli enti di formazione riconosciuti dalle Regioni.

Quanto alla sede dell’istituto d’investigazione, si stabilisce il criterio dell’idoneità della sede all’esercizio della potestà di controllo, prevista dall’art. 16 T.U.L.P.S. Sarà quindi cura degli Uffici di polizia cui compete l’attività di verifica, propedeutica al rilascio dell’autorizzazione, valutare in concreto se l’esercizio di tale potestà sia garantito dalle caratteristiche della sede dell’istituto d’investigazioni ovvero se sussistano condizioni che possano impedirlo.

Modifiche al DM 269/2010: circolareultima modifica: 2015-10-05T16:27:08+02:00da ggiurata
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