Il cambio d’appalto nella vigilanza privata.

E’ utile  chiarire che il cambio d’appalto è di fatto una garanzia per tutte le parti in causa. Al completamento della procedura, l’azienda uscente ha infatti la garanzia che non avrà personale in esubero, il lavoratore vede assicurato il suo posto di lavoro e infine l’azienda che subentra sarà certa di aver assunto personale già formato per quello specifico servizio.
Fatta questa dovuta premessa, va ricordato che l’azienda uscente non ha alcun obbligo di aprire la procedura di cambio appalto poiché potrebbe avere la possibilità di impiegare altrove i lavoratori interessati dal termine della commessa.
Cosa succede però quando un lavoratore della vigilanza privata vede il suo nome nella procedura di cambio appalto promossa dall’azienda uscente ma non vuole cambiare società?
Come detto in premessa, la disciplina del cambio d’appalto è vincolante per tutte le parti in causa, lavoratori compresi. Sconsigliamo dunque di rifiutare il passaggio alla società subentrante, poiché il datore di lavoro ha la facoltà di procedere al licenziamento del lavoratore per giustificato motivo oggettivo, a meno che in quella azienda non vi sia un ricorso eccessivo al lavoro straordinario. In questo caso il lavoratore può rifiutare il passaggio alla società subentrante.
Ciò che il lavoratore ha facoltà di fare, tramite il sindacato a cui aderisce, è accertarsi che il suo nome debba effettivamente essere incluso nella lista nel pieno rispetto dei requisiti previsti dal CCNL. Qualora l’esame congiunto dei dati forniti dall’azienda vada ad evidenziare che un determinato lavoratore non debba essere incluso nella lista del personale interessato dalla procedura, sarà il sindacato stesso a chiedere la revisione della lista dei nomi inizialmente forniti dall’azienda uscente.
Il cambio d’appalto nella vigilanza privata.ultima modifica: 2023-05-15T13:22:12+02:00da ggiurata
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