Congedo del lavoratore padre 2023

Il congedo di paternità obbligatorio, dal 1° gennaio 2023, è fissato in 10 giorni (che in caso di parto plurimo salgono a 20 giorni) ed è regolamentato dal Decreto Legislativo n.105 del 30 giugno 2022, in recepimento della Direttiva UE n. 2019/1158.
 Si tratta di un periodo di astensione che segue le seguenti regole:
i 10 giorni non devono essere necessariamente continuativi ma non sono frazionabili a ore;
vanno presi nell’arco temporale che va dai due mesi prima del parto ai cinque mesi successivi alla nascita (stesso periodo durante il quale può prendere la maternità la madre, il cui congedo obbligatorio dura però cinque mesi);
il congedo è fruibile entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.
Paternità retribuita al 100%
Il congedo di paternità obbligatorio, a differenza di quello facoltativo, è sempre retribuito al 100%, con accreditamento di contributi figurativi validi sia per il diritto sia per la misura della pensione. Se il congedo avviene al di fuori del rapporto di lavoro, per avere i contributivi figurativi bisogna invece avere almeno cinque anni di contributi già versati.
A chi spetta il congedo di paternità?
Il congedo per i nei padri nel 2023 spetta a tutti i lavoratori dipendenti, del settore pubblico e privato, compresi i lavoratori domestici (per i quali non è previsto il requisito contributivo per il congedo di maternità o di paternità alternativo) e gli agricoli a tempo determinato, per i quali non è richiesto requisito contributivo. Nelle ultime due casistiche è però necessario un rapporto di lavoro in corso.
Sono esclusi gli autonomi in gestione separata e i lavoratori dello Spettacolo.
Come e quando fare domanda di paternità INPS
Il padre lavoratore dipendente deve comunicare al datore di lavoro le date in cui intende usufruire del congedo, con un preavviso di almeno 15 giorni. Se il congedo è richiesto in concomitanza dell’evento di nascita, tale preavviso si calcola in base alla data presunta del parto.
La domanda per il congedo obbligatorio di paternità (per nascita, adozione o affidamento del bambino) si fa al datore di lavoro, in forma scritta o in alternativa utilizzando il sistema informatico aziendale per la gestione delle presenze e/o dei permessi.
Sarà poi il datore di lavoro a comunicare all’INPS le giornate fruite.
Il Messaggio INPS n.659/2022 ha fornito le indicazioni per l’esposizione nei flussi di denuncia: i codici sono obbligatori a partire dal mese di competenza aprile 2023.
Congedo papà sul sito INPS
Se la prestazione viene direttamente pagata dall’INPS, la domanda va presentata all’istituto previdenziale, con le stesse modalità previste negli scorsi anni: servizio online dedicato seguendo il percorso Prestazioni e Servizi > Congedo papà (nascita, adozione o affidamento bambino) > Accedi al servizio).
In alternativa, la presentazione delle domande all’INPS si può effettuare anche tramite il Contact Center, telefonando ai numeri 803 164 (gratuito da rete fissa) o 06 164 164 (da rete mobile), oppure rivolgendosi ad enti di patronato ed intermediari dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.
Congedo del lavoratore padre 2023ultima modifica: 2023-06-16T13:00:17+02:00da ggiurata
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