SORVEGLIANZA DISARMATA

MINISTERO DELL’INTERNO

CIRCOLARE 5/7/1996 n. 559/C.4713.10089.D (1)

 

Qualificazione giuridica dell’attività di sorvegljanza disarmata svolta da soggetti non autorizzati – articolo 133 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 28 giugno 1931, n. 773.

 

Ai Prefetti della Repubblica

Al commissario del Governo per la provincia di Trento

Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano

Al presidente della giunta regionale della Valle d’Aosta

Ai questori della Repubblica

e per conoscenza  

 

Al commissario dello Stato nella regione siciliana

Al rappresentante del Governo della regione sarda

Al commissario del Governo nella regione Friuli – Venezia Giulia

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d’Aosta

Al comando generale dell’Arma dei carabinieri

Al comando generale della Guardia di finanza

 

Questo Ministero ha potuto constatare che negli ultimi tempi si sono diffuse imprese che, prive di qualunque titolo di polizia, disimpegnano particolari servizi di vigilanza consistenti nel segnalare via radio alle Forze di polizia situazioni di possibile pericolo per il patrimonio di terzi avvalendosi di personale dipendente sprovvisto della qualifica di guardia giurata.

Questa particolare tipologia di attività è stata oggetto di valutazione di diverso segno da parte delle giurisdizioni amministrative e penali.

La Corte di cassazione (sentenza n. 1177 del 19 novembre 1993 col numero 782 del 26 gennaio 1994), in riforma della decisione della corte di appello, ha rilevato che i servizi in questione non presentavano le caratteristiche dell’attività resa dalle guardie giurate e, pertanto, non potevano essere ricondotti sotto la disciplina dell’art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Di diverso avviso si è mostrato il tribunale amministrativo regionale Puglia nella sentenza n. 178/95 de1 21 giugno 1994.

Il giudice amministrativo ha infatti considerato che tale tipologia di prestazioni, sostanziandosi in una sorveglianza sul patrimonio, deve considerarsi sottoposta al regime autorizzatorio di polizia. 

In considerazione delle divergenze di opinioni soprariassunte e delle incertezze interpretative rappresentate dagli uffici periferici, questo Ministero ha ritenuto di dover approfondire la problematica interpellando il Consiglio di Stato il quale si è espresso al riguardo con il parere n. 2.596/95 del 18 ottobre 1995.

L’on.le Collegio ha, in via preliminare, osservato che la vigilanza sui beni, in quanto diretta a tutelare aspetti della sicurezza pubblica, deve considerarsi in linea generale riservata allo Stato e può essere esercitata dai privati soltanto nelle particolari ipotesi contemplate dagli articoli 133 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Al contrario il Collegio ha mostrato di condividere il parere di questa amministrazione secondo cui l’elemento che qualifica un determinato servizio come vigilanza privata è dato dal suo porsi come attività dì salvaguardia del bene affidato alle proprie cure e quindi come attività volta, in via mediata, a contribuire alla preservazione dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Il Consiglio di Stato, quindi, ha concluso affermando che i servizi di sorveglianza disarmata finalizzati alla semplice segnalazione alle Forze di Polizia di eventuali aggressioni o pericoli per il patrimonio di terzi devono considerarsi soggetti alla disciplina dell’art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e possono essere disimpegnati solo da imprese cui sia stata concessa preventivamente la prescritta licenza e che si avvalgono di personale dotato della qualifica di guardia giurata.

Tanto si rappresenta per opportuna conoscenza delle SS.LL., segnalando che tornerà gradito ricevere un cortese cenno di assicurazione.

Il Ministro: NAPOLITANO

 

 

 

 

SORVEGLIANZA DISARMATAultima modifica: 2010-02-02T11:54:00+01:00da ggiurata
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