GUARDIE GIURATE INCARICATE DI PUBBLICO SERVIZIO

testo in vigore dal: 9-4-2008

GAZZETTA UFFICIALE N°59 ART.4 DEL 08/04/2008

 

            

Art. 4.Modifiche all’art. 115 del testo unico delle leggi di pubblicasicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materiadi recupero stragiudiziale dei crediti. Esecuzione della sentenzadella Corte di giustizia resa in data 18 luglio 2007 nella causaC-134/05. Procedura di infrazione n. 2001/5171. Modifiche al testounico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di servizi disicurezza privati. Esecuzione della sentenza della Corte di giustiziaresa in data 13 dicembre 2007 nella causa C-465/05. Procedura di infrazione n. 2000/4196 1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regiodecreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguentimodificazioni: a) all’articolo 115 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Per le attivita’ di recupero stragiudiziale dei crediti per contodi terzi non si applica il quarto comma del presente articolo e lalicenza del questore abilita allo svolgimento delle attivita’ direcupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni dilegge o di regolamento e quelle disposte dall’autorita’. Per le attivita’ previste dal sesto comma del presente articolo,l’onere di affissione di cui all’articolo 120 puo’ essere assoltomediante l’esibizione o comunicazione al committente della licenza edelle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delleoperazioni consentite e delle relative tariffe. Il titolare della licenza e’, comunque, tenuto a comunicarepreventivamente all’ufficio competente al rilascio della stessal’elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambitoterritoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti dipubblica sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sonotenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degliufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle personecon cui trattano compiuta informazione della propria qualita’ edell’agenzia per la quale operano.»; b) all’articolo 134, dopo il terzo comma, e’ inserito ilseguente: «Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivicompreso l’institore, o chiunque eserciti poteri di direzione,amministrazione o gestione anche parziale dell’istituto o delle suearticolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l’assenza dicondanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previstidall’articolo 11 del presente testo unico, nonche’ dall’articolo 10della legge 31 maggio 1965, n. 575.»; c) dopo l’articolo 134 e’ inserito il seguente: «Art. 134-bis (Disciplina delle attivita’ autorizzate in altroStato dell’Unione europea). – 1. Le imprese di vigilanza privatastabilite in un altro Stato membro dell’Unione europea possonostabilirsi nel territorio della Repubblica italiana in presenza deirequisiti, dei presupposti e delle altre condizioni richiesti dallalegge e dal regolamento per l’esecuzione del presente testo unico,tenuto conto degli adempimenti, degli obblighi e degli oneri gia’assolti nello Stato di stabilimento, attestati dall’autorita’ delmedesimo Stato o, in mancanza, verificati dal prefetto. 2. I servizi transfrontalieri e quelli temporanei di vigilanza ecustodia da parte di imprese stabilite in un altro Stato membrodell’Unione europea sono svolti alle condizioni e con le modalita’indicate nel regolamento per l’esecuzione del presente testo unico. 3. Il Ministro dell’interno e’ autorizzato a sottoscrivere, inmateria di vigilanza privata, accordi di collaborazione con lecompetenti autorita’ degli Stati membri dell’Unione europea, per ilreciproco riconoscimento dei requisiti, dei presupposti e dellecondizioni necessari per lo svolgimento dell’attivita’, nonche’ deiprovvedimenti amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti.»; d) all’articolo 135, quinto comma, le parole: «o ricevere mercedimaggiori di quelle indicate nella tariffa» sono soppresse; e) all’articolo 135, il sesto comma e’ abrogato; f) all’articolo 136, il secondo comma e’ abrogato; g) all’articolo 138: 1) dopo il primo comma e’ inserito il seguente: «Il Ministro dell’interno con proprio decreto, da adottarsi con lemodalita’ individuate nel regolamento per l’esecuzione del presentetesto unico, sentite le regioni, provvede all’individuazione deirequisiti minimi professionali e di formazione delle guardieparticolari giurate.»; 2) dopo il secondo comma e’ inserito il seguente: «Ai fini dell’approvazione della nomina a guardia particolaregiurata di cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea ilprefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nelloStato membro d’origine per lo svolgimento della medesima attivita’.Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 134-bis, comma 3.»; 3) e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giuratenell’esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobilied immobili cui sono destinate rivestono la qualita’ di incaricati diun pubblico servizio.».

    
GUARDIE GIURATE INCARICATE DI PUBBLICO SERVIZIOultima modifica: 2008-04-29T12:25:00+02:00da ggiurata
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