VERTENZE DI LAVORO

c6e73f4b5b01ecdd13ae0ca8267e0390.jpg Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 9987 del 16 aprile 2008

Vertenze di lavoro: le prove negli atti di causa e le indagini integrative

 

Le richieste delle domande di risarcimento devono essere riprodotte nel ricorso

Con sentenza del 16 aprile 2008, n. 9987, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha disposto, nel ricorso avanzato da una portiera contro il condominio in cui aveva lavorato per oltre 10 anni per mancata o inadeguata valutazione di prove documentali da parte della Corte d’Appello, che la lavoratrice debba riprodurre nell’impugnazione il tenore esatto del documento il cui omesso o inadeguato esame è stato censurato.
Per la Cassazione, dunque, solo così il riesame di quelle domande potrà essere ammesso in sede di Corte d’Appello, in quanto la Cassazione non ha titolo di ricercare direttamente le prove negli atti di causa o di compiere indagini integrative rispetto ai fatti prospettati dalla parte e di valutare innanzitutto la pertinenza e la decisività dei fatti medesimi.

Fatto e diritto
Una portiera aveva citato in giudizio il condominio alle cui dipendenze aveva lavorato per più di dieci anni affinché fosse condannato al pagamento di differenze retributive, saldo Tfr, risarcimento del danno per omissione contributiva di tre anni e per l’uso del suo alloggio per le riunioni condominali, spese di manutenzione straordinaria della caldaia e di riscaldamento, oltre accessori.
Il condominio, costituitosi in persona dei quattro condomini poiché era sprovvisto di amministratore, avanzava domanda riconvenzionale per il rilascio dell’immobile riservato al custode ancora occupato dalla ricorrente dopo la cessazione del rapporto di lavoro e per la condanna della medesima al risarcimento del danno causato dall’occupazione senza titolo, secondo il parametro quantitativo indicato.
Il Tribunale condannava il condominio (e per esso i condomini pro-quota) al pagamento della differenza di tfr e delle spese di manutenzione straordinaria della caldaia dell’alloggio, mentre respingeva le altre richieste economiche della ricorrente (che veniva condannata al rilascio dell’immobile) e dichiarava nulla la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.
Ricorsa in Corte d’appello, la portiera si vedeva rigettare dai giudici il suo appello per genericità.

La decisione della Corte di Cassazione
Per la Cassazione, la ricorrente non ha riprodotto nell’impugnazione di legittimità il tenore dei documenti dei quali denuncia la mancata valutazione da parte dei magistrati di merito.
Come noto, alla Corte di Cassazione è vietato ricercare direttamente le prove negli atti di causa o compiere indagini integrative rispetto ai fatti prospettati dalla parte, poiché la Corte è tenuta a valutare innanzitutto la pertinenza e la decisività dei fatti medesimi.
Per la Cassazione la portiera, che aveva lamentato la mancata o inadeguata valutazione di prove documentali da parte della Corte d’Appello, avrà l’onere di riprodurre nell’impugnazione il tenore esatto del documento il cui omesso o inadeguato esame è stato censurato.
Così, per la Cassazione, sarà possibile il riesame di quelle domande che la lavoratrice ha ritenuto essere state trascurate nei precedenti gradi di giudizio.

Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 9987 del 16 aprile 2008

VERTENZE DI LAVOROultima modifica: 2008-04-10T19:20:00+02:00da ggiurata
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