CAPO UFFICIO CONDANNATO PER MOBBING

CASSAZIONE/ AVANCES IN UFFICIO?CAPO CONDANNATO PER MALTRATTAMENTI

E deve risarcire la vittima per mobbing

Roma, 7 lug. (Apcom) – Il capo ufficio che fa delle avances alla dipendente, sottopagandola se questa non accetta le sue proposte sessuali, rischia di essere condannato per maltrattamenti in famiglia. Non solo. Dovrà anche risarcirla per mobbing. E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza 27469 di oggi, ha confermato la responsabilità penale nei confronti di un capo ufficio che aveva fatto delle avances molto pesanti a una sua dipendente rifiutandosi di regolarizzare il rapporto di lavoro e la retribuzione se questa non avesse accettato le sue continue proposte. Non basta. A questo ricatto si aggiungevano i continui “e mortificanti rimproveri per gli errori che la dipendente commetteva nell’espletamento delle sue mansioni”.

Per questi fatti il Tribunale di Enna, a dicembre del 2005, aveva condannato l’uomo a un anno e due mesi di reclusione per violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia. A giugno del 2007, la Corte d’Appello di Caltanissetta aveva confermato il verdetto. Contro questa decisione il datore di lavoro ha fatto ricorso in Cassazione ma la III Sezione Penale, pur rinviando per la determinazione della pena ha confermato la sua responsabilità penale. In particolare, la suprema corte ha esteso ancora la nozione del reato di maltrattamenti in famiglia ritenendo possibile l’applicazione di questo anche nell’ambiente di lavoro: “Gli atti vessatori – si legge in sentenza – che possono essere costituiti anche da molestie o abusi sessuali nell’ambiente di lavoro, oltre al cosiddetto fenomeno del mobbing, risarcibile in sede civile, nei casi più gravi possono configurare anche il delitto di maltrattamenti”.

Nel caso esaminato dalla Corte “le vessazioni si erano protratte per tutta la durata del rapporto oltre che in ripetute e petulanti molestie sessuali, nel rifiuto di regolarizzare il rapporto di lavoro e nella pretesa di corrispondere la retribuzione in misura inferiore a quella risultante dalla busta paga”.

 

CAPO UFFICIO CONDANNATO PER MOBBINGultima modifica: 2008-07-07T16:33:42+02:00da ggiurata
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