DISPOSIZIONI SUL LAVORO E PREVIDENZA


 

 

La settimana parlamentare

a cura di Valerio Strinati

Sintesi delle disposizioni su lavoro e previdenza contenute nel  decreto legge n. 112 del 2008

Articolo 18. – prevede l’obbligo, per le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica, di adottare criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, nel rispetto dei principi per il reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche indicati dall’articolo 35, comma 3, del D.Lgs. 165/2001 (pubblicità, trasparenza, pari opportunità, decentramento, indipendenza delle commissioni giudicatrici);

Articolo 19. – rimuove i vincoli all’integrale cumulabilità delle pensioni di anzianità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente;

Articolo 20. – reca disposizioni varie in materia contributiva. Tra le principali: i datori di lavoro che hanno corrisposto, per legge o per contratto, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell’INPS dall’erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione al medesimo Istituto;  a decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare, secondo la normativa vigente, la contribuzione per maternità e la contribuzione per malattia per gli operai; si estende l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria e la mobilità ai dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi, con effetto dal primo periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2009:

Articolo 21. – modifica la disciplina del contratto di lavoro a termine di cui al decreto legislativo 368/2001, come da ultimo modificata dalla L. 247/2007. In particolare, l’articolo precisa che l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato, già prevista dal decreto legislativo n. 368 a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, è consentita anche se tali ragioni giustificative sono riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro. Un’altra modifica viene introdotta alla disciplina della successione di contratti a termine: a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 247 del 2007, se per effetto della successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, il rapporto di lavoro fra il datore di lavoro e il lavoratore supera complessivamente i 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro viene considerato a tempo indeterminato, a decorrere dal superamento del predetto periodo. La stessa legge n. 247 prevede la possibilità di stipulare un ulteriore contratto a termine, in deroga, fra gli stessi soggetti, per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Spetta alle predette organizzazioni sindacali, concordare la durata dell’ulteriore contratto. La modifica contemplata dal decreto legge n. 112 prevede che la disciplina sopra decritta non si applichi nel caso in cui dispongano diversamente i contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Ulteriori modifiche alla disciplina del rapporto di lavoro tempoeaneo riguardano il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato: attualmente tale diritto è riconosciuto (per le assunzioni effettuate entro i successivi 12 mesi) a  tutti i lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato, con riferimento alle medesime mansioni a cui si riferisce l’assunzione, per un periodo superiore a sei mesi: la modifica contenuta all’articolo 21 del decreto legge n.122 prevede che la predetta disciplina possa essere derogata dalle eventuali diverse previsioni dei contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Articolo 22. –  modifica la disciplina delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, ampliando le tipologie (sono aggiunte, rispetto a quelle già previste all’articolo 70 del D. Lgs. n- 276 del 2003, le attività lavorative rese nei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; le attività lavorative rese nell’ambito della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica), ed eliminando i requisiti soggettivi per poter svolgere tali pretazioni.

Articolo 23. – la definizione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante (per la durata del quale è confermato il limite massimo di sei anni, ed è soppresso il limite minimo previgente,  fissato a due anni), nel caso di formazione integralmente aziendale, è rimessa ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali; inoltre, il dottorato di ricerca è incluso tra i titoli di studio per il conseguimento dei quali possono essere assunti, con contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni; la regolamentazione di tale forma di apprendistato, per i soli profili che attengono alla formazione, è rimessa alle regioni, e, ove queste ultime non provvedano, ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le università e le altre istituzioni formative.

Articolo 39. – istituisce il libro unico del lavoro, in sostituzione dei libri che il datore di lavoro doveva obbligatoriamente istituire ai sensi della normativa precedente e cioè, in particolare, il libro matricola e il libro paga. Nel libro unico del lavoro, che deve essere tenuto da ogni datore di lavoro privato con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nominativo, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l’anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative. Nel libro unico deve essere annotata ogni dazione in danaro o in natura corrisposta dal datore di lavoro, e deve essere riportato un calendario delle presenze del lavoratore. Apposite sanzioni sono previste per la violazione degli obblighi di istituzione, tenuta e d esibizione del libro in questione. Lo stesso articolo provvede inoltre ad alcune abrogazioni, tra le quali quella della legge n. 188 del 2007, in in materia di modalità per le dimissioni volontarie della lavoratrice e del lavoratore, varata nella scorsa legislatura per contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco (lettere di dimissioni firmate in bianco dal lavoratore o dalla lavoratrice all’atto dell’assunzione).

Articolo 40. – reca disposizioni in materia di tenuta dei libri ed altri documenti relativi al personale nonché di altri adempimenti formali: tra l’altro, viene soppresso l’obbligo di tenere sul luogo di lavoro, a, a disposizione degli incaricati alla vigilanza, una copia del libro di matricola ed un registro sul quale effettuare le scritturazioni relative al libro paga; consente di tenere libri e documenti dei datori di  lavoro presso lo studio dei consulenti del lavoro

Articolo 41. – modifica il D.Lgs. 66/2003, recante la disciplina generale in materia di orario di lavoro, in particolare per quel che riguarda  le definizioni di lavoratore notturno e di lavoratore mobile. Si prevede inoltre che il riposo giornaliero non debba necessariamente essere fruito in modo consecutivo nel caso di attività caratterizzate da regimi di reperibilità e che il previsto periodo di riposo consecutivo settimanale (almeno ventiquattro ore consecutive ogni sette giorni) sia calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni. Si dispone che, in assenza di specifiche previsioni nella contrattazione collettiva, le disposizioni relativa al risposo giornaliero, alle pause, all’organizzazione del lavoro notturno e alla durata di esso, come regolate dal D.Lgs. 66/2003 possano essere derogate ad opera dei contratti collettivi di secondo livello (territoriali o aziendali) stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Viene soppresso, per il datore di lavoro, nei casi di effettuazione di lavoro straordinario e di lavoro notturno, l’obbligo di informare i servizi ispettivi della Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Si introducono modifiche a specifiche previsioni sanzionatorie per la violazione della disciplina in materia di orario di lavoro. Viene inoltre modificato l’art. 14 del D.Lgs. 81/2008, recante disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; in particolare, si provvede ad escludere il caso delle reiterate violazioni della disciplina in materia di durata massima dell’orario di lavoro, di riposo giornaliero e di riposo settimanale dalle fattispecie che legittimano l’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Articolo 46. –  interviene in materia di norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche prevedendo, in particolare, deroghe al requisito della particolare e comprovata specializzazione di natura universitaria, introdotto dalla legge finanziaria per il 2008, per i contratti conclusi con professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali.

Articolo 47. –  introduce misure volte a rafforzare i controlli sul rispetto della disciplina in materia di incompatibilità e di limiti al cumulo degli incarichi per i pubblici dipendenti

Articolo 49. – modifica le norme concernenti il ricorso a contratti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste per il lavoro privato, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Vengono quindi resi meno stringenti i precedenti limiti temporali relativi alla possibilità di utilizzazione del lavoro flessibile, prevedendosi che le pubbliche amministrazioni non possano ricorrere all’utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori ai tre anni nell’arco dell’ultimo quinquennio.Rispetto al testo previgente, inoltre, si sopprime la previsione del divieto di assunzione, per le amministrazioni che violano la disciplina relativa all’utilizzo delle forme di lavoro flessibile, per il triennio successivo alla violazione stessa.

Articolo 66 – mira a contenere ulteriormente il turn over presso le pubbliche amministrazioni, attraverso la rideterminazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale e  il contenimento delle assunzioni per l’anno 2009, con possibilità, per le amministrazioni interessate, di assumere personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10%, e non al 20% come previsto dalla normativa previgente, di quella relativa alle cessazioni avvenute nel 2008. Per quanto attiene alla stabilizzazione del personale precario delle amministrazioni interessate, invece, si prevede la diminuzione della possibilità di procedere, per il 2009, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale a tempo determinato in possesso di specifici requisiti, disponendo la possibilità di stabilizzare quest’ultimo nel limite di un contingente di personale non dirigenziale corrispondente ad una spesa pari al 10% (anziché 40%) di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

Articolo 67. –  reca disposizioni in materia di contrattazione integrativa. In particolare, per il 2009, in attesa di un generale riordino della disciplina relativa al trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici, vengono disapplicate una serie di disposizioni che stanziano risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni statali. Inoltre, a decorrere dal 2010, le risorse previste dalle medesime disposizioni sono ridotte del 20% e devono essere utilizzate sulla base di nuovi criteri e modalità che tengano conto del contributo individuale degli uffici e dell’effettiva applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette disposizioni. Sempre a decorrere dal 2009, l’ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie e di altri enti pubblici non territoriali, non può superare quello previsto per il 2004, ridotto del 10%.

Articolo 69. –  stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la progressione economica automatica degli stipendi prevista dagli ordinamenti di appartenenza per le categorie di personale in regime di diritto pubblico (i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia) si sviluppi in classi ed aumenti periodici triennali con effetto sugli automatismi di anzianità biennali in corso di maturazione al 1° gennaio 2009, ferme restando le misure percentuali in vigore.

Articolo 70. –  a decorrere dal 1 gennaio 2009, prevede l’esclusione, nei confronti dei dipendenti pubblici ai quali sia stata riconosciuta un’infermità dipendente da causa di servizio, fermo restando il diritto all’equo indennizzo, dell’attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie.

Articolo 71. –  introduce specifiche misure dirette alla riduzione dei giorni di assenza per malattia dei dipendenti pubblici. Si prevede quindi (salvo tassative eccezioni) la corresponsione ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per i primi dieci giorni di assenza per malattia, del solo trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni altro trattamento accessorio. Si stabilisce inoltre l’obbligo, nelle ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, di ricorrere esclusivamente ad una struttura sanitaria pubblica per il rilascio della certificazione medica. Si prevede altresì la non assimilazione delle assenze per malattia alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Le norme introdotte dall’articolo in esame non sono inoltre derogabili dalla contrattazione collettiva.

Articolo 72. –  prevede la progressiva riduzione del personale delle amministrazioni dello Stato (con esclusione della scuola), degli enti pubblici non economici, delle università e degli enti di ricerca, mediante l’introduzione di un nuovo istituto, l’esonero dal servizio, da attuare su base volontaria per il triennio 2009-2011, per i dipendenti pubblici prossimi al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento economico temporaneo pari al 50% di quello complessivamente goduto al momento del collocamento nella nuova posizione, elevato al 70% nel caso di svolgimento di attività di volontariato durante periodo medesimo. Un’altra disposizione rimette alla valutazione dell’amministrazione interessata la concessione della possibilità per i dipendenti pubblici di permanere in servizio per un biennio oltre i limiti di collocamento a riposo, in precedenza demandata alla volontà dei dipendenti stessi.

Articolo 73. – modifica la disciplina del lavoro a tempo parziale presso le pubbliche amministrazioni: in particolare, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, attualmente configurata come un diritto soggettivo per il dipendente, è rimessa alla valutazione discrezionale dell’amministrazione effettuata in relazione alle esigenze del buon funzionamento della medesima amministrazione

Articolo 74. – dispone che le amministrazioni pubbliche ridimensionino, entro il 31 ottobre 2008, gli assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, riducendo in corrispondenza le dotazioni organiche. Alle amministrazioni inadempienti è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

Articolo 75. –  prevede che le Autorità indipendenti, in attesa dell’emanazione della specifica disciplina di riforma, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e, in coerenza con i rispettivi ordinamenti, riconsiderino le proprie politiche in materia di personale in base a princìpi di contenimento della spesa, predisponendo allo scopo appositi piani di adeguamento da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell’economia e delle finanze

Articolo 76. – reca una serie di misure dirette alla riduzione e alla razionalizzazione della spesa di personale degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Articolo 80. – riproduce una norma già contenuta nella legge n. 448 del 1998 (art. 37, comma 4) e riguarda l’attuazione, dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, da parte dell’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), di un piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefìci economici di invalidità civile.

Articolo 83. –  prevede la predisposizione di piani di controllo da parte dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate, anche sulla base dello scambio reciproco dei dati e delle informazioni in loro possesso, volti a garantire una maggiore efficacia nei controlli sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva.

(www.rassegna.it, 7 luglio 2008)

DISPOSIZIONI SUL LAVORO E PREVIDENZAultima modifica: 2008-06-08T12:40:00+02:00da ggiurata
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