Se l’Istituto di vigilanza non effettua la ronda e viene commesso il furto

E’ Inutile la clausola contrattuale che esonera dalla responsabilità in caso di furto: resta l’obbligo del mandatario di adempiere diligentemente alle proprie obbligazioni.

Spesso il contratto tra proprietario di casa o condominio e società privata di vigilanza prevede che quest’ultima non sia tenuta a risarcire per l’eventuale furto avvenuto durante le ore di ronda notturna. Tuttavia, secondo una recente sentenza della Cassazione, la n. 14084/14 del 20.06.2014, scatta ugualmente l’indennizzo se chi era tenuto a vegliare sull’immobile, nonostante l’allarme dalla centrale operativa, se la sia “presa comoda”.

La pronuncia in commento fa i conti con uno dei problemi più scottanti dei giorni nostri: la sicurezza delle nostre case. Ma la ronda non può trasformarsi certo in un’assicurazione contro il furto. Lo dicono gli stessi contratti con tali ditte che si esonerano da ogni responsabilità.

Tuttavia, nonostante tali clausole di “salvaguardia”, ad avviso della Cassazione resta sempre l’obbligo, a carico della società di vigilanza, di adempiere al proprio mandato in modo diligente. Con la conseguenza che, se scatta l’allarme alla centrale operativa o se il proprietario di casa ha fondati motivi per temere la presenza di uno sconosciuto nella propria dimora e allerti di ciò il guardiano, la ditta sarà responsabile per il furto qualora non dimostri di essere giunta tempestivamente ed aver fatto di tutto per rispettare i propri obblighi contrattuali.

Il vigilante, dunque, che non effettua la verifica secondo i canoni pattuiti, per esempio tardando nell’accorrere sul luogo, è tenuto a risarcire i danni patiti dalla parte che ha subito l’omessa vigilanza. laleggepertutti.it

Se l’Istituto di vigilanza non effettua la ronda e viene commesso il furtoultima modifica: 2014-06-24T11:22:47+02:00da ggiurata
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