Il Ministero del Lavoro chiarisce

in merito a sicurezza e prevenzione dei rischi per quei servizi resi in appalto.

Il Datore di Lavoro:

Come previsto all’articolo 18, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro che operi servizi in appalto presso aziende committenti è tenuto all’adempimento degli obblighi relativi a rischi specifici della propria attività, ad informare e formare i dipendenti in materia di sicurezza e prevenzione specifica per l’attività svolta.

Il Committente:

L’ente o azienda committente, (art. 26, comma 1, lettera b,d.lgs. n. 81/2008) , in caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici deve fornire “agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”.

Termina il Ministero “Inoltre, i datori di lavoro, committenti, appaltatori e subappaltatori, devono cooperare ad attuare le misure di prevenzione e protezione e sono tenuti a coordinare gli interventi, anche informandosi reciprocamente (cfr. art. 26, comma 2, d.lgs. n. 81/2008).Tanto premesso, la Commissione ritiene che la gestione delle emergenze debba essere intesa come un processo di cui tutti i datori di lavoro, committenti, appaltatori e subappaltatori, sono compartecipi, fermo restando il ruolo di promotore del committente e l’obbligo per l’appaltatore di attenersi alle procedure operative conseguenti alla predetta cooperazione.”

fonte Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali

Il Ministero del Lavoro chiarisceultima modifica: 2018-03-12T11:07:33+01:00da ggiurata
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