CDS: sezione 3, numero provv.: 202205675. Mentre l’appellante svolgeva il servizio di guardia giurata alle dipendenze dell’Istituto di Vigilanza Aquila S.r.l. con sede a Ortona

05675/2022REG.PROV.COLL.

N. 00838/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 838 del 2016, proposto dal signor Massimiliano Romano, rappresentato e difeso dall’avvocato Felicia Nadia Romano, con domicilio eletto presso lo studio Marcovecchio Lorenzo Studio Panna in in Roma, via Achille Papa, 21;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara n. 243/2015.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza straordinaria del giorno 21 giugno 2022 il consigliere Ugo De Carlo e udita per l’appellante l’avvocato Felicia Nadia Romano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’appellante ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso per ottenere la declaratoria di illegittimità della sanzione della sospensione dal servizio per due giorni emessa dal Questore di Chieti.

2. La vicenda che ha dato origine alla sanzione, è avvenuta in Campobasso mentre l’appellante svolgeva il servizio di guardia giurata alle dipendenze dell’Istituto di Vigilanza Aquila S.r.l. con sede in Ortona. La notte tra il 3 ed il 4 maggio 2014 l’appellante svolgeva il servizio di vigilanza fissa, presso la sede della Giunta Regionale del Molise ed alle 3,25 veniva contattato al citofono da persona che si qualificava come un collega dicendo di essere venuto per il controllo delle attività produttive. L’appellante, non avendo potuto riconoscere le persone che avevano suonato per un mal funzionamento del citofono, prendeva contatto con il 113 perché fosse inviata una pattuglia per verificare che effettivamente, presso la sede della Regione, non accedessero estranei non autorizzati.

Al momento dell’intervento della pattuglia della Polizia di Stato fu accertato che effettivamente avevano suonato due dipendenti dell’istituto di vigilanza ed, in seguito all’esito di una segnalazione dell’Istituto stesso al Questore, veniva comminata la sanzione impugnata.

3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure di natura procedimentale e sottolineando la mitezza della sanzione a fronte di una condotta imperita ed in contrasto con i principi di collaborazione che dovrebbero caratterizzare il rapporto tra gli operatori degli istituti di vigilanza e le forze di polizia giusta previsione del D.M. 269/2010.

4. L’appello si fonda su quattro motivi:

a) il primo contesta l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi del ricorso di primo grado relativamente al fatto che il provvedimento era stato adottato dopo 120 giorni dal fatto e che la segnalazione da parte dell’Istituto era avvenuta tardivamente in violazione dell’art. 16 del regolamento del Questore di Chieti; via era stata, inoltre, una violazione del diritto di difesa perché il provvedimento era stato immediatamente esecutivo senza possibilità di approntare un’idonea difesa dal momento che la comunicazione dell’avvio del procedimento è stata emessa in data 24 giugno 2014, ma comunicata in data 2 luglio 2014;

b) il secondo motivo censura il mancato accoglimento del primo, terzo e quarto motivo del ricorso innanzi al T.a.r.. Il primo motivo riguardava il fatto che il procedimento fosse stato attivato prima della comunicazione di avvio all’interessato. Il terzo motivo atteneva alla motivazione del provvedimento poiché non vi era stato alcun ostacolo allo svolgimento del controllo delle attività produttive poiché l’appellante non era in grado di potere riconoscere gli ispettori che non si erano qualificati. Il quarto motivo concerneva una presunta irregolarità per essere stato segnalato tardivamente l’episodio dall’Istituto con conseguente tardività della sanzione inflitta,

c) il terzo motivo denuncia una carenza di istruttoria sull’episodio;

d) il quarto richiama alcuni motivi del ricorso iniziale che non sarebbero stati accolti erroneamente: si tratta della violazione dell’art. 3 del regolamento del Questore di Chieti sull’osservanza della prescrizione per cui gli ispettori devono essere riconoscibili da parte delle guardie giurate, dovranno utilizzare l’auto munita dei contrassegni indossare sempre la prescritta uniforme e contestare immediatamente gli addebiti alle guardie giurate interessate; prescrizione particolarmente importante da osservare vista la delicatezza del servizio espletato dall’appellante presso la sede del Consiglio regionale. La contestazione non era stata immediata e vi era una sproporzione tra la condotta contestata e la sanzione inflitta.

5. Il Ministero dell’Interno si costituiva con comparsa di stile.

6. Nella memoria presentata in prospettiva dell’udienza di merito, l’appellante faceva presente che il giudice del lavoro presso il Tribunale di Campobasso aveva annullato la sanzione inflitta dal datore di lavoro in relazione al medesimo episodio.

7. L’appello è fondato in relazione alla rilevanza dell’episodio rispetto ai doveri cui è soggetta una guardia giurata.

Ciò permette di non affrontare tutte le censure di natura procedimentale che sono state affastellate in modo confuso e talvolta inutilmente ripetitivo.

Il provvedimento impugnato è stato emanato ai sensi dell’art. 4 r.d. 1952 del 1935 che prevede: “in caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata degli obblighi fissati può il questore sospenderla immediatamente dal servizio salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto”.

La condotta dell’appellante è stata ritenuta negligente in quanto, senza un’effettiva necessità, è stata distolta una pattuglia dal servizio di controllo del territorio solo per un suo eccesso di scrupolo derivante dal cattivo funzionamento del videocitofono. Inoltre il Questore stigmatizza che nell’immediatezza l’appellante si sarebbe lamentato con la volante della presenza di una guardia giurata di grado inferiore al suo tra gli addetti all’ispezione, senza far riferimento all’impossibilità di identificazione di coloro che avevano suonato.

Il giudice del lavoro ha accolto il ricorso a causa della prova insufficiente ed incompleta circa la condotta posta in essere dall’appellante. In particolare non risulta stabilito in modo incontrovertibile quale fosse il livello di cattivo funzionamento dell’impianto di video sorveglianza. A fronte, comunque, di un insufficiente funzionamento dello stesso, all’appellante può essere imputato un eccesso di cautela, soprattutto per aver attivato il 113.

La sanzione irrogata sembra causata dalla comprensibile irritazione di colui che conduceva il controllo che, quale caposezione dell’istituto di controllo, ha inviato la comunicazione dell’episodio al Questore il quale, in considerazione che era stata inutilmente attivata una pattuglia della Polizia di Stato, ha ritenuto di applicare una lieve sanzione.

In conclusione il Collegio non ritiene che l’appellante sia venuto meno alle regole di condotta che una guardia giurata deve osservare, ma al contrario, per paura di venir meno ai suoi doveri, ha adottato delle precauzioni che ex post possono essere definite eccessive, ma che non meritano di essere sanzionate dal Questore dopo che neanche il giudice del lavoro ha ritenuto la sanzione disciplinare fondata.

8. La particolarità della vicenda consente di compensare le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2022 con l’intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

Giovanni Sabbato, Consigliere

Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Ugo De Carlo Marco Lipari

 

CDS: sezione 3, numero provv.: 202205675. Mentre l’appellante svolgeva il servizio di guardia giurata alle dipendenze dell’Istituto di Vigilanza Aquila S.r.l. con sede a Ortonaultima modifica: 2022-08-09T12:35:26+02:00da ggiurata
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