Mancata reperibilità a visita medica domiciliare riguarda l’Inps, non il potere disciplinare del datore di lavoro

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pubblicato 11/8/2022
Non tutte le condotte che rilevano nei rapporti con l’Istituto previdenziale comportano anche una responsabilità disciplinare : per quest’ultima è necessario accertare il rispetto dell’art. 2106 del codice civile (che riguarda l’inosservanza dei doveri di diligenza, di obbedienza e di obbligo di fedeltà).

L’assenza alla visita domiciliare non coincide con il tenere una condotta all’interno delle pareti domestiche che si riveli ostacolo all’accesso del medico competente. Può essere equiparata al mancato rispetto delle fasce di reperibilità nei rapporti con l’INPS non già ai fini disciplinari, per i quali occorre accertare che in concreto la condotta integri una violazione degli obblighi che dal rapporto scaturiscono.
I giudici di merito, dopo aver accertato che il lavoratore era presente all’interno delle mura domestiche, hanno escluso che la condotta fosse stata contraria agli obblighi di diligenza correttezza e buona fede.
L’obbligo che grava sul lavoratore in malattia non può essere esteso fino a comprendere il divieto di astenersi dal compiere qualsiasi atto del vivere quotidiano normalmente svolto all’interno dell’abitazione.
Mancata reperibilità a visita medica domiciliare riguarda l’Inps, non il potere disciplinare del datore di lavoroultima modifica: 2022-08-11T12:14:24+02:00da ggiurata
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