Corte di Cassazione: i rapporti di lavoro illegittimamente cessati prima del trasferimento d’azienda proseguono con il cessionario

Rimarcando un orientamento consolidato, la Corte di Cassazione con la sentenza 33492/2022 rileva che i rapporti di lavoro illegittimamente cessati prima del trasferimento d’azienda proseguono con il cessionario.
Il pronunciamento si riferisce ad una procedura di licenziamento collettivo per crisi aziendale, conclusa con un accordo sindacale nel quale si dava atto dell’intenzione della società di licenziare tutti i dipendenti per cessazione definitiva dell’attività. A distanza però di un mese, l’azienda veniva ceduta in affitto da una newco appositamente costituita."</p
Se già per la Corte d’Appello di Catanzaro l’omissione delle reali intenzione societarie nella comunicazione di avvio del licenziamento collettivo inficiava l’iter della procedura, la Cassazione ha ricordato che in caso di cessazione illegittima dei rapporti di lavoro, questi proseguono con il cessionario, salva la sua possibilità di opporre eccezioni relative al rapporto di lavoro, alle modalità della sua cessazione o alla tutela applicabile al cedente avverso il licenziamento.
Corte di Cassazione: i rapporti di lavoro illegittimamente cessati prima del trasferimento d’azienda proseguono con il cessionarioultima modifica: 2022-11-23T12:41:59+01:00da ggiurata
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