BANCHE CONDANNATE PER CLAUSOLE VESSATORIE

Clausole vessatorie nei contratti bancari, cassazione respinge il ricorso di ABI e BPM

Banche condannate su ricorso di Altroconsumo e Cittadinanzattiva

La Cassazione ha respinto il ricorso di ABI e BPM contro la sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva dichiarato la vessatorietà di oltre trenta clausole contenute in vari contratti bancari, vietandone l’utilizzo. L’azione era stata avviata grazie al ricorso delle associazioni Altroconsumo e Cittadinanzattiva.

La Corte d’Appello di Roma nel 2002 aveva giudicato abusive circa trenta clausole contenute nei formulari ABI e nei contratti di due banche, Fideuram e BPM, imponendo ai due istituti e all’ABI di eliminare tali clausole dai contratti, vessatorie per gli interessi dei consumatori. La sentenza d’appello confermava quella del Tribunale di Roma, che aveva accolto nel gennaio del 2000 il ricorso introdotto da Altroconsumo e da Cittadinanzattiva.

“Finalmente è stata sancita una volta per tutte l’irregolarità di una prassi diffusa nei rapporti tra utente e istituto bancario: costringere i correntisti ad accettare condizioni più svantaggiose e meno diritti, rispetto a quelli che la banca stabilisce per sé” ha dichiarato Paolo Martinello, presidente di Altroconsumo.

La sentenza corona un lavoro iniziato circa dodici anni fa, quando finalmente anche in Italia, a seguito di pressanti sollecitazioni al legislatore da parte di Altroconsumo, fu recepita la Direttiva europea sulle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori (art.25, legge 6/2/96, n.52) compresi quelli bancari.

Nello specifico i giudici hanno ribadito il divieto alle banche di utilizzo delle clausole che:

  • escludono o limitano la responsabilità della banca in caso di furti o danneggiamenti alla cassetta di sicurezza;
  • consentono alla banca la revoca immediata (o con un preavviso brevissimo, anche di un giorno) delle aperture di credito, senza giustificato motivo;
  • escludono ogni responsabilità della banca per danni a seguito di perdita o furto di assegni non comunicati alla banca stessa;
  • consentono alla banca di addebitare sul conto corrente suoi presunti crediti, stabiliti anche unilateralmente;
  • consentono alla banca la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (cioé dovuti dal cliente) e annuale degli interessi attivi (cioé dovuti al cliente) – clausola nel frattempo esplicitamente vietata per legge;
  • consentono alla banca di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali “per proprie necessità organizzative”;
  • prevedono che gli estratti conto della banca (compresi i prelievi bancomat) facciano “piena prova” se non contestati entro 60 giorni.

BANCHE CONDANNATE PER CLAUSOLE VESSATORIEultima modifica: 2008-05-23T12:46:59+02:00da ggiurata
Reposta per primo quest’articolo