RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI

a4d9638cb12983a311933fc6f4f0491a.jpgRappresentanze sindacali aziendali e unitarie

Dirigenti delle R.S.A.

 

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La legge non richiede alcun requisito di carattere formale o sostanziale per la designazione dei lavoratori che ricoprono la posizione di “dirigente” della rappresentanza sindacale aziendale. La materia è normalmente disciplinata dai contratti collettivi.

Con riferimento al contesto legale la giurisprudenza afferma che per “dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali” devono intendersi tutti i delegati che compongono la rappresentanza sindacale, cosicché le prerogative e tutele di cui sopra spettano necessariamente a ciascun componente di detta rappresentanza (Cass. 5 febbraio 2003, n. 1684).

La legge prevede espressamente l’attribuzione ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di permessi retribuiti e non retribuiti.

Permessi retribuiti

I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto a permessi retribuiti per l’espletamento del loro mandato, cioè per lo svolgimento di attività di tutela sindacale nell’interesse diretto dei lavoratori occupati nell’impresa.

Salvo più favorevole disciplina contrattuale, hanno diritto a tali permessi:

a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minino di cui alla precedente lettera b).

I permessi retribuiti non possono avere durata inferiore a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lettere b) e c); nelle aziende di cui alla lettera a) i permessi retribuiti non possono essere inferiore ad un’ora l’anno per ciascun dipendente.

Il lavoratore che intende fruire di un permesso retribuito deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro con un preavviso di norma non inferiore a 24 ore tramite le rappresentanze sindacali aziendali.

Il titolare del permesso non ha l’onere di indicare lo specifico motivo per cui il permesso è chiesto, né il datore di lavoro ha il diritto di accertare preventivamente la specifica natura dall’attività da svolgere; non è tuttavia ammissibile l’uso del permesso per fini personali o diversi da quelli connessi alla sua funzione (Cass. 14 gennaio 2003, n. 454); circa le modalità di fruizione dei permessi, cfr. anche Cass. 15 dicembre 1999, n. 14128).

È discusso se, in caso di presenza di una pluralità di rappresentanze sindacali aziendali, a ciascuna di esse spetti il prescritto monte ore, ovvero se detto monte ore debba essere ripartito tra le diverse rappresentanze.

Permessi non retribuiti

Oltre ai permessi retribuiti di cui si è detto, i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale in misura non inferiore a 8 giorni l’anno.

I lavoratori che intendono usufruire di tali permessi debbono darne comunicazione scritta al datore di lavoro con un preavviso di norma non inferiore a tre giorni tramite la propria rappresentanza sindacale.

Le ipotesi elencate nell’art. 24, L. n. 300/1970, non hanno carattere tassativo: la formula impiegata individua, a titolo esemplificativo, varie attività di natura sindacale da svolgere tipicamente all’esterno dell’azienda per interessi di carattere più generale, come ad esempio i corsi di formazione sindacale (Cass. 8 novembre 1996, n. 9765).

Limiti al trasferimento

L’art. 22, L. n. 300/1970, stabilisce che il trasferimento dall’unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali non può essere disposto senza il previo nulla osta della associazione sindacale di appartenenza.

La garanzia riguarda i lavoratori che, a prescindere dalla qualificazione della loro posizione nell’organismo sindacale, svolgono per le specifiche funzioni espletate un’attività tale da poterli far considerare responsabili della conduzione della rappresentanza sindacale aziendale come ad esempio può oggettivamente risultare dalla titolarità dei permessi sindacali (Cass. 29 ottobre 1990, n. 10438).

La norma non trova applicazione ai provvedimenti del datore di lavoro di spostamento del rappresentante sindacale da un luogo di lavoro all’altro nell’ambito della stessa unità produttiva ovvero di invio in trasferta temporanea.

La giurisprudenza ha peraltro osservato che la trasferta può egualmente rivelarsi illegittima in quanto configuri una condotta antisindacale ex art. 28, L. n. 300/1970, se oggettivamente idonea – per le specifiche modalità, la relativa durata, le motivazioni addotte, la frequenza con cui si verifica nonché la concreta possibilità per il lavoratore di godere di permessi – a ledere la libertà e l’attività sindacale per comportare un lungo allontanamento del rappresentante sindacale dai compagni di lavoro o per limitare in altro modo la possibilità di svolgimento dell’attività sindacale (Cass. 9 agosto 2002, n. 12121).

La disposizione in esame si applica fino alla fine dell’anno successivo a quello in cui il dirigente è cessato dall’incarico.

Nozione di unità produttiva
Anche per quanto attiene al trasferimento del rappresentante sindacale vale la nozione di unità produttiva specificata dalla giurisprudenza a tratto generale: una struttura aziendale che, eventualmente articolata in organismi minori – anche non ubicati tutti nel territorio del medesimo comune – si caratterizzi per sostanziali condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica ed amministrativa, tali che in essa si esaurisca per intero il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell’attività produttiva aziendale. Deve, invece, escludersi l’autonomia, ai fini della integrazione di una separata unità produttiva ai sensi di legge, di organismi minori, aventi scopi meramente strumentali e ausiliari o di carattere temporaneo, rispetto al fine produttivo dell’impresa (Cass. 9 agosto 2002, n. 12121).

Tutela in caso di licenziamento

I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto ad una specifica tutela in caso di licenziamento.

Nel corso del giudizio instaurato sulla legittimità del licenziamento, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisce mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, qualora ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro.

L’ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.

Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza che dispone la reintegrazione del lavoratore è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti di una somma pari all’importo della retribuzione dovuta al lavoratore.

La tutela di cui sopra si applica per tutta la durata dell’incarico e per i 12 mesi successivi alla sua cessazione.

A cura di Novecento media – Marzo 2006


 

RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALIultima modifica: 2008-07-05T10:35:00+02:00da ggiurata
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